CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 66 del 09/12/2015 – A.C. Trento S.C.S.D. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Provinciale Autonomo di Trento/Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 66 del 09/12/2015 – A.C. Trento S.C.S.D. /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Provinciale Autonomo di Trento/Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini - Presidente Dante D’Alessio Mario Sanino Massimo Zaccheo - Relatore Attilio Zimatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 46-2015, presentato, in data 22 agosto 2015, dalla società A.C. Trento S.C.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Mauro Giacca, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio; nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Carlo Tavecchio, nonché nei confronti di Lega Nazionale Dilettanti, L.N.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, Vice Presidente vicario, dott. Antonio Cosentino; e Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. Ettore Pellizzari; Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Rungger Karl, A.C. Mezzocorona s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Alberto Grassi; per l’annullamento della decisione assunta dal Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento nel C.U. n. 7 del 23 luglio 2015; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, l’avvocato Cesare di Cintio per la società ricorrente, gli avvocati Mario Gallavotti e Andrea Ferrari per la costituita Lega Nazionale Dilettanti, nonché l’avv. Stefano Vitale, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani, per l’A.C. Mezzocorona; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo. Ritenuto in fatto In virtù della seconda posizione raggiunta in classifica, la società A.C. Trento disputava lo spareggio-promozione con la seconda classificata del Campionato di Promozione, organizzato dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano nella Provincia Autonoma di Bolzano, conseguendo la vittoria. Ai sensi del punto 3.8 del C.U. n. 3 del 2 luglio 2015 del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, la vincente del predetto spareggio matura il titolo valido per richiedere l’ammissione al campionato di Eccellenza - girone unico - organizzato ad anni alterni dal Comitato FIGC Provinciale Autonomo di Trento o Comitato FIGC Provinciale Autonomo di Bolzano. Tale diritto è, tuttavia, condizionato alla contemporanea retrocessione dal Campionato di Serie D - Interregionale di 3 società sportive con sede nella Regione Trentino-Alto Adige, venendo così promosse nel Campionato di Eccellenza solo le prime classificate nel rispettivo Campionato di Promozione di Trento e di Bolzano. Essendosi verificata una ipotesi diversa da quella sopra descritta, alla società A.C. Trento veniva precluso l’accesso al Campionato d’Eccellenza. Successivamente la società A.C. Trento presentava domanda di ripescaggio, venendo inserita al secondo posto della graduatoria dietro l’Associazione Calcio Chiese. La società A.C. Mezzocorona, retrocessa al Campionato d’Eccellenza, non otteneva la concessione di utilizzo dell’impianto sportivo sito in Mezzocorona e il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, con atto in data 20 luglio 2015, autorizzava, ex art. 19, comma 4, delle N.O.I.F., la predetta società a disputare le gare interne di Campionato nell’impianto sportivo sito in Avio. L’iscrizione al Campionato di Eccellenza della società A.C. Mezzocorona veniva quindi ratificata dal Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, ai sensi del punto 2.1 del C.U. n. 7 del 23 luglio 2015 del Comitato Provinciale Autonomo Di Trento. In data 7 agosto 2015 la FIGC pubblicava il C.U. n. 89/A con il quale veniva disposta “la sostituzione ai sensi dell’art. 49 N.O.I.F. lett. c Lega Nazionale Dilettanti, della FC Castiglione s.r.l. rinunciataria al Campionato Lega Pro divisione Unica”. Per effetto di tale provvedimento, la società Calcio Chiese veniva automaticamente inserita nell’organico del Campionato di Eccellenza, mentre la società A.C. Trento risultava la prima esclusa in graduatoria dal massimo Campionato Regionale Trentino. In data 22 agosto 2015 l’A.C. Trento S.C.S.D. ha impugnato il provvedimento pubblicato con C.U. n. 7 del 23 luglio 2015 con il quale il Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha definito gli organici dei campionati 2015/2016. Unitamente al ricorso, l’A.C. Trento ha proposto, inoltre, domanda cautelare di sospensione dei campionati da disputarsi dalla stessa ricorrente e dall’A.C. Mezzocorona, nelle more della pronuncia, avendo in particolare impugnato il provvedimento del Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento che prevede l’inizio dei Campionati di Eccellenza e Promozione per la data del 30 agosto 2015 e l’ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza – Girone A - dell’A.C. Mezzocorona s.r.l.. Con il ricorso n. 46/2015, l’A.C. Trento, in particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via cautelare: - sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato del Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento nella parte in cui prevede l’inizio dei Campionati di Eccellenza e Promozione per la data del 30.08.2015; - in via gradata, sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato del Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento nella parte in cui prevede l’inizio dei Campionati di Eccellenza e Promozione per la data del 30.08.2015 esclusivamente per le società AC Mezzocorona e Trento; - in via ulteriormente gradata, fissare udienza innanzi all’Ill.mo Collegio di Garanzia in data antecedente al giorno 30.08.2015, disponendo l’abbreviazione sino alla metà dei termini per la costituzione delle parti intimate; in via principale, annullare e/o riformare la decisione assunta dal Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento nel C.U. n. 7 del 23/07/2015 per tutte le ragioni esposte in narrativa e per le ulteriori ragioni che dovessero emergere avuta visione della delibera del Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento e della documentazione richiesta; con espressa riserva di formulare ulteriori eccezioni e domande all’esito della verifica dei documenti…”. In data 25 agosto 2015 il Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha deciso con proprio decreto di assegnare il ricorso A.C. Trento, contro FIGC, LND e A.C. Mezzacorona, alle Sezioni Unite. Il Presidente Frattini ha, inoltre, disposto d'ufficio, in via istruttoria, l'acquisizione di alcuni documenti ritenuti importanti ai fini della decisione e sospeso, fino alla data del 3 settembre, giorno dell'udienza per l'esame della sospensiva e del merito, la disputa delle sole partite che riguardavano l'A.C. Trento e l'A.C. Mezzacorona, nell'ambito della prima giornata dei campionati regionali del Trentino Alto Adige di eccellenza e promozione, in programma il 30 agosto 2015. In data 1 settembre 2015 si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta, l’A.C. Mezzocorona, rassegnando, altresì, le seguenti conclusioni: “Voglia il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. contrariis reiectis, dichiarare, in via preliminare, inammissibile il ricorso promosso il 22 agosto 2015 dall’A.C. Trento o, comunque, in via subordinata, rigettarlo in quanto infondato..”. In data 1 settembre 2015 si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta, la Lega Nazionale Dilettanti rassegnando, a sua volta, le seguenti conclusioni: “Voglia il Collegio rigettare il ricorso avversario perché infondato e condannare la ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento, che dovrà tener conto del grave danno cagionato alla esponente a causa della sospensione delle gare della ricorrente e del Mezzocorona..”. In data 3 Settembre 2015 si è tenuta l’udienza di discussione. Considerato in diritto Assume il Trento che il Comitato Provinciale Autonomo di Trento e Bolzano avrebbe violato l’art. 3, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., riconoscendo al Mezzocorona il diritto di disputare le gare interne di campionato presso un impianto sportivo sito al di fuori del comune di appartenenza e molto distante dal medesimo. Il Trento si duole, altresì, del mancato rispetto dell’art. 9 delle N.O.I.F., secondo cui la politica sportiva dovrebbe valorizzare le comunità residenti sul territorio. Lamenta, inoltre, il Trento la violazione dell’art. 19, comma 1, delle N.O.I.F. per aver il Comitato Provinciale applicato la norma, contenuta nel medesimo articolo, che in via eccezionale autorizza la disputa dell’attività in impianti non ubicati nel comune in cui la società ha sede, anziché applicare la norma generale che impone di utilizzare l’impianto sportivo ubicato nel comune ove la società ha la propria sede sociale. Osserva al riguardo la L.N.D. che l’autorizzazione concessa in via eccezionale dall’organo sportivo competente, sempre più diffusa, trova fondamento nel costume dei proprietari d’impianti sportivi (in gran parte amministrazioni comunali) di non concedere la disponibilità degli impianti ad alcune società site nel territorio che ne fanno richiesta, per ragioni estranee al mondo sportivo. Sempre secondo la L.N.D. il Trento si duole di un provvedimento di cui sembra ignorare il contenuto che, invece, a norma dell’art. 19, comma 1, N.O.I.F., si fonda sull’istruttoria svolta al riguardo dal Comitato Provinciale di Trento e Bolzano. Ad avviso del Collegio, la domanda proposta dal Trento non è meritevole di accoglimento. L’autorizzazione concessa dal Comitato Provinciale in ordine alla valutazione dell’istanza proposta dal Mezzocorona, ai sensi dell’art. 19, comma 1, N.O.I.F., è del tutto corretta. La norma prevede, infatti, la concessione della deroga in via eccezionale se ricorrono fondati motivi. L’iter logico seguito dal Comitato riunitosi il 23 luglio 2015 appare esente da vizi, tenuto conto che sono esattamente indicate le ragioni che giustificano l’accoglimento dell’istanza. Al di là delle motivazioni addotte dal Comitato Provinciale, è opportuno ribadire che il Collegio non può sindacare le ragioni addotte da un organo federale ai fini della concessione di un’autorizzazione se non vengono individuati precisi vizi logico-giuridici relativi alla motivazione. Poiché, nella specie, nessun vizio di legittimità è stato sollevato in ordine alla motivazione addotta, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni unite Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00 in favore della resistente F.I.G.C. e di € 1.000,00 in favore della contro interessata A.C. Mezzocorona, oltre accessori di legge Roma. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 Settembre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Massimo Zaccheo Depositato in Roma in data 9 dicembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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