CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 68 del 22/12/2015 – Fernando Morganelli /Federazione Italiana Pallavolo

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 68 del 22/12/2015 – Fernando Morganelli /Federazione Italiana Pallavolo IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE composto da Attilio Zimatore – Presidente Patrizia Ferrari Laura Marzano Maurizio Benincasa Oreste Michele Fasano – Relatore Ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 84/2015, presentato in data 19 ottobre 2015 dal Signor Fernando Morganelli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Rasia e Paco D’Onofrio, contro la Federazione Italiana Pallavolo (F.I.PAV), in persona del Presidente legale rappresentante in carica, Signor Carlo Magri, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Guarino, avverso la decisione della Corte d’appello FIPAV, pubblicata con C.U. n. 3 in data 21 settembre 2015, di conferma della decisione resa dal Tribunale Federale FIPAV in data 29.7/4.8.2015, con la quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque a decorrere dall’8 maggio 2015, per i fatti di cui all’atto di deferimento della Procura Federale FIPAV del 19 giugno 2015. Il Collegio: - lette le difese ed esaminati i documenti prodotti dalle parti costituite; - uditi in udienza i difensori delle parti; - udito il relatore Oreste Michele Fasano, ha così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015. Considerato in fatto Con ricorso del 15 ottobre 2015, presentato il 19 ottobre 2015, il Signor Fernando Morganelli, tesserato FIPAV, ha impugnato la decisione della Corte d’appello Federale FIPAV, pubblicata con C.U. del 21 settembre 2015 (di conferma della decisione resa dal Tribunale Federale FIPAV in data 29.7/4.8.2015, con la quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque, a decorrere dall’8 maggio 2015, per i fatti di cui all’atto di deferimento della Procura Federale FIPAV del 19 giugno 2015), deducendo: 1) Difetto di giurisdizione – Insufficiente e/o omessa motivazione; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento CONI, dell’art. 16 Statuto FIPAV, dell’art. 47 Regolamento Struttura Tecnica, dell’art. 19 R.A.T. e dell’art. 74 Reg. Giur. Omessa motivazione; 3) Contestazione disciplinare. Omessa e/o insufficiente motivazione. Con propria memoria difensiva, la FIPAV si è costituita nel procedimento, insistendo per la conferma della decisione impugnata. Uditi i difensori delle parti all’udienza di discussione del 2 dicembre 2015, il Collegio si è riunito in camera di consiglio per la decisione. Ritenuto in diritto A sostegno del primo motivo, il ricorrente afferma che la Corte federale d’appello avrebbe omesso di motivare la propria decisione (implicita) sulla formulata eccezione di difetto della giurisdizione sportiva ed avrebbe, altresì, “inventato ex abrupto” il criterio fondante la giurisdizione “non già per la tipicità della condotta, ma per gli effetti delle conseguenze”: per contro, la giurisdizione sportiva nel caso di specie dovrebbe ritenersi esclusa, atteso che “l’attività posta in essere dal Morganelli, vittima di un reato, è assolutamente estranea alla dimensione federale in particolare e sportiva in generale”. Invero, nell’esposizione in fatto del ricorso, il Signor Morganelli ha precisato che il procedimento disciplinare nei suoi confronti è stato avviato dalla Procura federale sulla base della “segnalazione della pubblicazione sulla pagina Facebook della Federazione –settore sitting Volley, di un asserito video che avrebbe ritratto l’odierno deferito in atteggiamenti intimi con una persona conosciuta tramite internet”. Senonché, la diffusione del video sarebbe stata dolosamente effettuata da detta persona ai danni del Signor Morganelli, il quale, infatti, ha sporto apposita denuncia penale al riguardo presso la competente Autorità giudiziaria. In altri termini, riguardando l’attività in questione la vita privata del ricorrente, la giurisdizione sportiva dovrebbe ritenersi esclusa. Il motivo è infondato. Infatti, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 220/2003, conv. con modifiche nella l. n. 280/2003, sono riservate all’autonomia dell’ordinamento sportivo la disciplina e la giurisdizione delle “questioni aventi ad oggetto: ((a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”; ed il procedimento per il quale è il presente giudizio è stato avviato nei confronti del Signor Morganelli, tesserato FIPAV, appunto per comportamenti che la Procura Federale FIPAV ha ritenuto configurare ipotesi di violazione di norme statutarie e regolamentari dell’ordinamento federale FIPAV e, quindi, rilevanti sul piano disciplinare. Col secondo motivo di ricorso, il Signor Morganelli deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento del CONI, dell’art. 16 dello Statuto FIPAV, dell’art. 47 Regolamento struttura tecnica, dell’art. 19 R.A.T. e dell’art. 74 Reg. Giur., nonché omessa motivazione in quanto la Corte d’appello federale, “nell’aderire alla tesi accusatoria della Procura Federale”, non avrebbe indicato “quale norma, con la propria condotta “imprudente”, il Morganelli avrebbe violato”. Col terzo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione in relazione alla contestazione disciplinare, assumendo che la Corte d’appello federale non avrebbe specificato la condotta sanzionata, essendosi limitata a rilevare che “il ricorrente non ha dato prova né della sua estraneità rispetto all’interlocutrice virtuale né di essere stato vittima di un raggiro (“…non è dato cogliere elementi a sostegno di tali assunti”) senza tuttavia provarlo”; con ciò eludendo il vero thema decidendum, attinente alla responsabilità disciplinare del Morganelli, ritenuta dalla Corte d’appello assorbita nella “negligenza ed imprudenza che hanno determinato il realizzarsi dell’evento” e nel “dato certo, fonte di responsabilità, [costituito dalla] presenza sul sito Facebook della Federazione del video oggetto di incolpazione, il cui contenuto ha, con ogni evidenza, arrecato grave nocumento al movimento pallavolistico”. In sintesi, con detti motivi, il ricorrente lamenta di essere stato sanzionato dagli Organi di Giustizia federale per una condotta non solo estranea all’ambiente sportivo, ma che lui stesso ha subìto (tant’è che, in relazione alla stessa, ha proposto denuncia penale alla competente Autorità giudiziaria, nell’ambito della quale è risultato che l’estensione al contatto Facebook della Federazione del video privato, ritraente il ricorrente nella sua intimità, è avvenuta dall’estero (dalla Costa d’Avorio); e rivendica di non avere alcuna responsabilità al riguardo, non avendo in alcun modo contribuito o concorso a realizzare il video (da altri fraudolentemente registrato), né a diffonderlo sul web. La Corte d’appello federale, pertanto, avrebbe errato nell’applicare le norme regolatrici interne, omettendo, altresì, di adeguatamente motivare la decisione impugnata relativamente al punto decisivo della responsabilità (rilevante sul piano sportivo) del ricorrente. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati. Ritiene il Collegio che la Corte d’appello federale sia incorsa in errore di giudizio e non abbia adeguatamente motivato la propria decisione, distinguendo (come correttamente avrebbe dovuto fare) tra il comportamento di carattere privato tenuto dal Signor Morganelli e il fatto della sua postazione sul sito Facebook della Federazione. L’intrattenere relazioni di carattere intimo rientra senz’altro, infatti, nell’ambito della sfera libera e privata di ciascuna persona, e tale libertà certamente non cessa per le modalità attraverso le quali tali relazioni sono intrattenute. Il prestarsi a situazioni rischiose e compromettenti può non essere personalmente condiviso, ma non è certamente, di per sé, censurabile, né la circostanza che la persona in questione sia tesserato con una Federazione sportiva può comportare alcuna compressione dei suoi diritti fondamentali di libertà e della sua privacy, come assume la difesa della Federazione. Invero qualora il video privato non fosse stato esteso al contatto Facebook della Federazione, la relazione intima del Signor Morganelli sarebbe con tutta probabilità rimasta nella sfera privata di quest’ultimo, come sarebbe dovuto essere. Pertanto, relativamente a tale profilo, erra la Corte d’appello laddove ravvisa di poter sanzionare la semplice imprudenza del Signor Morganelli nella conduzione delle proprie relazioni private. Ciò che può, invero, assumere rilevanza per la federazione non è il comportamento privato del Signor Morganelli in sé, quanto, semmai, la pubblicazione del video che lo ritrae in atteggiamenti intimi attraverso il contatto Facebook della federazione. Tuttavia, è errato -come invece ha fatto la Corte d’appello federale- ritenere il ricorrente automaticamente responsabile del nocumento lamentato dalla Federazione sportiva, per il solo fatto di essere quest’ultimo ritratto nel video incriminato. Così opinando, infatti, la responsabilità del Signor Morganelli finirebbe col restare assorbita nel fatto oggettivo della pubblicazione del video, delineandosi una sorta di responsabilità oggettiva, appunto, del tutto inconcepibile. La Corte d’appello federale avrebbe dovuto valutare la sussistenza della responsabilità del Signor Morganelli secondo gli ordinari criteri di imputabilità e, pertanto, accertare se fosse stato proprio il ricorrente a caricare il filmato sul sito Facebook della Federazione. Ed è ovvio che l’onere probatorio di tale responsabilità gravasse sulla Procura federale, in relazione all’art. 2697 c.c. Per contro, il giudice a quo, non solo ha erroneamente ignorato l’onere probatorio (positivo) a carico della Procura federale, ma -all’evidenza travisando le ordinarie regole di imputazione della responsabilità- ha affermato che gravasse sull’incolpato l’onere della prova contraria. E, per di più, ha ritenuto gli elementi acquisiti insufficienti ai fini della prova dell’estraneità del Signor Morganelli, nonostante risultasse per tabulas (cfr. la comunicazione della Polizia di Stato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, investita dell’indagine sulla vicenda proprio in virtù della denuncia per tentata estorsione presentata dal signor Morganelli) che il fenomeno estorsivo denunciato da quest’ultimo “è ben noto all’Ufficio scrivente e le precedenti esperienze investigative hanno evidenziato che l’origine degli accessi agli account internet utilizzati per commettere il reato è quasi sempre localizzata in Costa d’Avorio e Marocco”. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione letti gli artt. 62, comma 1, CGS CONI e 12 bis, comma 3, Statuto CONI, ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, così provvede: Accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 2 dicembre 2015. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Oreste Michele Fasano Depositato in Roma in data 22 dicembre 2015 Il Segretario F.to Alvio La Face
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