LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 dell’11.12.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Nakim Cheodore YOUSSOUFA/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 A r l

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 188 dell’11.12.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Nakim Cheodore YOUSSOUFA/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 A r l Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 23/06/2015 il sig. Nakim Cheodore YOUSSOUFA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA TRIESTINA 2012 A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014. Precisando di aver percepito rate per €.5.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stato allegato l’avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte, e l’attestazione del versamento della tassa reclamo (cosi come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Nakim Cheodore YOUSSOUFA nei confronti della Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 A.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Si precisa che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto i termini da Regolamento per la Stagione Sportiva 2013/14 sono scaduti il 30 Giugno 2015.
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