F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Giovanni DE LEO / ASD SAN SEBASTIANO (140/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015
VERTENZA: all. Giovanni DE LEO / ASD SAN SEBASTIANO
(140/34)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 10/04/2014, allenatore di base Uefa "B" Giovanni DE LEO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., assistito dall'avv. Pietro Alosi, ha adito questo Collegio Arbitrale, perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. SAN SEBASTIANO, il pagamento della somma di €. 3.545,45, quale residuo del premio di tesseramento maturato fino alla data delle sue dimissioni e di € 8.673,00 per rimborso spese viaggi, per un totale di € 12.218,44, oltre agli interessi di mora e quelli che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
L’allenatore ha allegato al ricorso la copia del contratto, sottoscritto con la società A.S.D. San Sebastiano, in data 01/08/2013, da cui si evince che per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, per la stagione sportiva 2013/2014, doveva percepire la somma di € 9.000,00, con decorrenza 01/08/2013 e fino al 30/06/2014, oltre ai rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari al 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o il domicilio dell'allenatore e il campo di giuoco della società. Il ricorrente ha, altresì, allegato la copia delle dimissioni avvenute il 12/12/2013, inviato al Settore Tecnico della F.I.G.C.; la lettera delle dimissioni irrevocabili, indirizzata alla società A.S.D. San Sebastiano, al Settore Tecnico, ed al Comitato Regionale Sicilia della Lnd; dettagliata nota in cui sono stati riportati i chilometri effettuati dall'inizio della preparazione (22/07/2013) e fino alla data delle sue dimissioni (11/12/2013). Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 07/05/2014, ha invitato la società convenuta a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Presidente della società convenuta, con raccomandata del 21/05/2014, ha fatto pervenire le sue controdeduzioni asserendo di non aver mai stipulato il contratto in questione ed ha dichiarato di non riconoscere la firma apposta sullo stesso. Ha, altresì, sostenuto che non può essere data rilevanza alla presenza su di un foglio del timbro della società, ed ammesso che si tratta dell'originale lo stesso poteva essere facilmente reperibile da chiunque presso la sede. Tra la società ed il sig. De Leo intervenne solo un accordo verbale che prevedeva solo il rimborso delle spese di viaggi. Ha, ancora, evidenziato che la pretesa dell'allenatore e infondata c/o nulla anche in considerazione che con le dimissioni il tecnico ha rinunciato ai compensi spettanti. Il Presidente ha contestato all'allenatore 1'effettuazione del deposito del contratto presso il Comitato Regionale di competenza oltre il termine dei 20 giorni previsti dalla normativa federale, inoltre, deve essere rideterminata la somma a lui spettante limitandola all'effettivo periodo lavorativo, avendo abbandonato la squadra ben prima del mese di dicembre 2013 ovvero diverse settimane prima della formalizzazione delle dimissioni, infine, che le somme di rimborso delle spese sono errate e non corrispondente ai fatti poiché lo stesso in diverse occasioni non faceva rientro presso la propria dimora, ma veniva ospitato presso l'Hotel Sicilia di Enna o dai membri dell’'entourage della San Sebastiano. Il ricorrente, per il tramite del sua legale, con raccomandata del 03/06/2014, ha osservato quanto segue:
- appare inammissibile ed illegittima la contestazione relativa alla presunta "falsità della sottoscrizione dell'accordo";
- le difese della società confermano l’esistenza del rapporto contrattuale tra l’allenatore e la società tant’e che quest'ultima non ha mai contestato il deposito del contratto avvenuto il 06/09/2013;
- le affermazioni appaiono offensive e dilatorie e meritano un accertamento e valutazione da parte dell'Ufficio Indagini;
- la squadra non e stata abbandonata dall’allenatore e che solo dopo le dimissioni date il 12/12/2013, lo stesso non ha più fornito la sua prestazione rimanendo comunque a disposizione della società;
- le contestazioni circa il mancato rientro presso la propria abitazione sono irrilevanti, pretestuose e generiche non essendo stato precisato né il luogo ne la data né le circostanze cui si fa riferimento. Il ricorrente ha concluso insistendo sulla trasmissione degli atti all'Ufficio Indagine. Il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, in data 12/09/2014, ha trasmesso copia del contratto economico stipulato tra la A.S.D. San Sebastiano ed il sig. De Leo Giovanni, relativo alla stagione sportiva 2013/2014, depositato presso i loro Uffici il 12/09/2013. Il Collegio Arbitrale, in data 23/03/2015, ha trasmesso tutti gli atti in originale della copia citata vertenza alla Procura Federale, per gli adempimenti di competenza, con particolare riguardo all’ accertamento dell'autenticità della firma sulla scrittura privata del 01/08/2013. La Procura Federale ha disposto la trasmissione a questo Collegio Arbitrale della relazione redatta da un proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto posto che il Presidente della società San Sebastiano, S.S. 2013/2014, ha espressamente dichiarato di non riconoscere come autentica la firma apposta sull'accordo economico intercorso con l'allenatore De Leo Giovanni e di non aver mai stipulato il contratto in questione. Dall'esame della relazione in questione, si evince che il Collaboratore della Procura Federale ha acquisito la relativa documentazione di censimento della società, la comunicazione del Comitato Regionale Sicilia di cessata attività della società San Sebastiano, a far data dal 4/09/2014, e le dichiarazioni rese dal Presidente della A.S.D. San Sebastiano, sig. Napoli Antonio. Dalla lettura degli atti prodotti e emerso che, dopo numerosi e ripetuti tentativi, il Collaboratore e riuscito a contattare telefonicamente il sig. Napoli Antonio, il quale dichiarava di essersi incontrato, unitamente ai sigg. Buscemi e Monterosso, con l'allenatore De Leo per discutere del suo tesseramento come allenatore ma senza parlare di compensi; tale argomento e stato trattato dai sigg. Buscemi Giuseppe e Monterosso Antonio, rispettivamente Vice Presidente e Direttore Generale. Il Napoli confermava di non aver sottoscritto il modello di accordo economico con l'allenatore De Leo Giovanni, postogli in visione dal Collaboratore considerato che "non mi occupavo né dell'aspetto amministrativo né economico della società, e di non essere a conoscenza della persona che ha falsificato la firma". Il sig. Napoli confermava che il sig. De Leo aveva iniziato la preparazione ed aveva allenato fino alle sue dimissioni e che non era a conoscenza di eventuali acconti elargiti. Considerata la situazione societaria il sig. Napoli veniva invitato a contattare i suoi collaboratori, sigg. Buscemi e Monterosso, per poter fissare un incontro ma ciò non e avvenuto. Considerato i tempi trascorsi e l'incertezza di incontrare gli altri protagonisti il Collaboratore della Procura decideva di chiudere le indagini. Dall'esame della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni rese, risulta chiaro che la firma apposta sul contratto sottoscritto tra l'allenatore sig. De Leo Giovanni e la società San Sebastiano non e ascrivibile al Presidente sig. Napoli, in quanto, ictu oculi, e palesemente difforme da quella del medesimo apposta sui verbali di audizione nonché sul foglio di censimento,tuttavia lo stesso Presidente ha dichiarato di essere a conoscenza che"il De Leo aveva iniziato la preparazione ed aveva allenato la squadra fino alle sue dimissioni". Risulta, pertanto, accertato che é stato sottoscritto un accordo economico tra le parti in questione, anche se con firma apocrifa in rappresentanza della società, ma tuttavia ciò non apparirebbe esimere da responsabilità il legale rappresentante della società San Sebastiano sig. Napoli Antonio, in quanto tenuto a vigilare sul comportamento e la condotta posta in essere dai suoi collaboratori aventi incarichi dirigenziali in seno alla società e regolarmente tesserati per essa. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e letta la relazione del Collaboratore della Procura Federale, ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore De Leo Giovanni meritevole di accoglimento. Al ricorrente spetta la somma di € 3.545,44, a saldo del premio di tesseramento, fino alla data delle sue dimissioni (12/12/2013), per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 8.673.00 per rimborso spese di viaggi, debitamente documentate, oltre ad € 150,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 12.368,44.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. San Sebastiano di corrispondere all'allenatore DE LEO Giovanni la somma di €. 3.545,44, a saldo del premio tesseramento, stagione sportiva 2013/2014, € 8.673.00 per rimborso spese di viaggi, debitamente documentate, ed € 150,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 12.368,44. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, trasmetta gli atti del procedimento per l’accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 bis comma I del Codice di Giustizia Sportiva. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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