F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA : all. Mario DI NOLA/ ASD CITTA’ di AGROPOLI (41/45) ARBITRO : sigg. Domenico RANIERI e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA : all. Mario DI NOLA/ ASD CITTA' di AGROPOLI (41/45) ARBITRO : sigg. Domenico RANIERI e Sara QUINTILIANI Con ricorso del 29/08/2014 l'allenatore DI NOLA MARIO allenatore UEFA A, ha adito a questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della Prima squadra ASD CITTA' DI AGROPOLI partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale della Campania , nella stagione sportiva 2013/2014. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata , la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 15.000,00 (Quindicimila/00). Con il reclamo in esame il sig. DI NOLA MARIO , chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD CITTA' DI AGROPOLI di corrispondergli 1’intero importo richiesto € 15.000,00. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 27/10/2014, ha invitato la ASD CITTA' DI AGROPOLI a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La Segretaria del Comitato Regionale Campania della LND . su richiesta del 24/04/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera Prot. N. 81 del 27 /04/2015 ha comunicato che l'accordo economico richiesto in copia non é stato mai depositato Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta. Considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività e la Società ASD CITTA' DI AGROPOLI nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della ASD CITTA' D1 AGROPOLI di corrispondere all'allenatore sig. DI NOLA MARIO la somma di €15.000,00 (quindicimila/00) relativi a quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 150,00 (centocinquanta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale. fino alla data dell' effettivo soddisfo. Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per il mancato deposito dell'accordo economico da parte del tecnico Dl NOLA MARIO. Nulla e dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera c inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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