F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Paolo LANERA / A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 (42/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Valerio BERNARDI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015
VERTENZA: all. Paolo LANERA / A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920
(42/45)
ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Valerio BERNARDI
Con ricorso inviato in data 3/09/2014 l'allenatore di Base UEFA B Paolo Lanera, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 58193), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di Euro 7.500,00 da parte della società A.S.D. Termoli Calcio 1920 a saldo delle sue spettanze per la stagione 2013/2014. Nel ricorso l'allenatore specificava che con regolare scrittura privata del 21/07/2013 la società A.S.D. Termoli Calcio 1920, in persona del suo Presidente pro tempore Sig. Michele Marinelli, partecipante al Campionato Serie D girone F, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di allenatore in 2^ per la stagione 2013/2014, la somma complessiva di Euro 7.500,00, da pagarsi in n. 10 rate mensili dal 15/08/2013 al 15/05/2014,oltre al rimborso delle spese di viaggio. Il ricorrente specificava, altresì, di non aver ricevuto alcun compenso per la stagione 2013/2014. Al ricorso sono stati allegati: (i) copia della richiesta di emissione della tessera di Tecnico alla F.I.G.C. del 27/07/2013; (ii) copia della scrittura privata sottoscritta con la società A.S.D. Termoli Calcio 1920 in data 21/07/2013. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, stante il mancato invio del ricorso alla società A.S.D. Termoli Calcio 1920 da parte dell'allenatore Lanera, con raccomandata del 13/10/2014 invitava quest'ultimo a provvedere in tal senso entro otto giorni, rimettendo al Collegio la ricevuta della relativa raccomandata. L'allenatore Lanera provvedeva a trasmettere a questo Collegio copia della raccomandata già inviata alla società A.S.D. Termoli Calcio 1920 in data 3/09/2014. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 22/04/2014,chiedeva al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare o meno 1'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. A seguito di tale richiesta, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. comunicava a questo Collegio che nessun accordo era stato depositato presso i loro Uffici dall'allenatore Lanera per la stagione 2013/2014, ma non viene inoltrata alcuna segnalazione agli Organi Federali in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico (allenatore in seconda) non prevede tale obbligo.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 29/05/2014, invitava la società A.S.D. Termoli Calcio 1920 ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Lanera. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società A.S.D. Termoli Calcio 1920 nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Termoli Calcio 1920 di corrispondere all'allenatore Paolo Lanera la somma di Euro 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione 2013/2014, di Euro 75,00 per interessi equitativamente calcolati così per un totale pari ad Euro 7.575,00. L’importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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