F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Salvatore Luigi BRUNO / ASD A. TOMA MAGLIE (44/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Valerio BERNARDI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Salvatore Luigi BRUNO / ASD A. TOMA MAGLIE (44/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Valerio BERNARDI Con ricorso inviato in data 6/09/2014 l'allenatore di Base UEFA B Salvatore Luigi Bruno, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 53993), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di Euro 4.500,00 da parte della società A.S.D. A. TOMA MAGLIE a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2013/2014. Nel ricorso l’allenatore specificava che, con regolare scrittura privata dell'11/01/2014, la società A.S.D. A.TOMA MAGLIE in persona del suo Presidente Sig. Lorenzo Adamuccio, partecipante al Campionato Regionale di Promozione girone B, si era impegnata a corrispondergli la somma complessiva di Euro 5.500,00 per l'attività di Responsabile della Prima Squadra per la stagione 2013/2014, oltre al rimborso delle spese sostenute. Il ricorrente specificava, altresì, di aver ricevuto dalla società A.S.D. A. TOMA MAGLIE un acconto di Euro 1.000,00 per la stagione 2013/2014. Al ricorso e stata allegata, in originale, la suddetta scrittura privata sottoscritta con la società A.S.D. A. TOMA MAGLIE in data 11/01/2014. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 24/04/2015, chiedeva al Comitato Regionale Puglia L.N.D. di Bari di confermare o meno l'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. Facendo seguito a tale richiesta, il suddetto Comitato inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, ma non per la stagione 2013/2014. Quest'ultimo accordo non risulta infatti depositato presso il C.R.Puglia della L.N.D. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 28/10/2014, invitava ritualmente la società A.S.D. A. TOMA MAGLIE ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Bruno. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società A.S.D. A. TOMA MAGLIE nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della società A.S.D. A. TOMA MAGLIE di corrispondere all'allenatore Salvatore Luigi Bruno la somma di Euro 4.500,00 a saldo del premio di tesseramento per 1a stagione 2013/2014, di Euro 50,00 per interessi equitativamente calcolati così per un totale pari ad Euro 4.550,00. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all’effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Decide, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per il mancato deposito dell'accordo economico da parte dell'allenatore. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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