F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA : all. Carmine MARTORA /A. S.D. REAL SAN MARCO (46/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015
VERTENZA : all. Carmine MARTORA /A. S.D. REAL SAN MARCO
(46/45)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA
Con ricorso del 17/09/2014 l'allenatore Carmine Martora, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Real San Marco partecipante al campionato di Promozione del C.R.Calabria nella stagione sportiva
2013/2014. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 26/10/2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 4.000,00 (Quattromila/00) da
corrispondersi. in Cinque rate di € 650.00,00 (Seicentocinquanta/00) ciascuna da erogarsi nel giorno
30 dei mesi che vanno da novembre a marzo 2014 oltre ad un ulteriore rata di euro 750.00 (settecentocinquanta/00) da pagarsi il 30/04/2014. Con il reclamo in esame il sig. Carmine Martora, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. REAL SAN MARCO di corrispondergli l'importo di € 3.000,00 (tremila/00) in quanto dichiara di aver percepito un acconto di euro 1.000,00 (mille/00) su quanto pattuito. L' allenatore inoltre richiede € 3.716.00 (tremilasettecentosedici/00) a fronte di rimborsi spese per indennità
chilometrica documentati. Sui predetti importi 1'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 27/10/2014 , ha invitato la A.S.D. Real San Marco a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Calabria; su richiesta del 22/05/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 26/05/2015 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 15/11/2013. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:
- l’allenatore ha svolto la sua attività presenziando a quattro allenamenti alla settimana per nove mesi e che la distanza chilometrica complessiva percorsa e stata documentata (km 12.388);
- la A.S.D. Real San Marco nella ha ritenuto di contro dedurre; ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Real San Marco di corrispondere all'allenatore sig. Carmine Martora la somma di € 6.716.40 (seimilasettecentosedici/40) relativa al
saldo del residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 e al rimborso spese di viaggi sostenuti oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 70,00 (settanta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto (lei termini. modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma I3 delle NOIF e del CGS.
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