F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: SS VIS VIS PESARO 1898 arl / all. Matteo POSSANZINI ( 52/45e 52 BIS/ 45 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: SS VIS VIS PESARO 1898 arl / all. Matteo POSSANZINI ( 52/45e 52 BIS/ 45 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Sara QUINTILIANI Con ricorso del 25/09/2014 la VIS PESARO 1898 a firma del proprio presidente deferisce a questo spettabile Collegio Arbitrale, l'allenatore Matteo Possanzini assunto in qualità di tecnico responsabile della 1^ squadra partecipante al Campionato di serie D per la stagione sportiva 2014/2015 ed esonerato il 08/09/2015 per motivi tecnici, rilasciava tre giorni dopo fantasiose e gravissime dichiarazioni lesive per la Società ed i suoi dirigenti. Nei ricorso il presidente fa notare che l’allenatore ha potuto svolgere il proprio lavoro in piena autonomia, così come le sue scelte e anziché i preoccupanti insuccessi, frutto del suo integralismo tattico esasperato, ha voluto giustificare il suo esonero insultando e denigrando una Società con 116 anni di storia e dirigenti con 48 anni di anzianità anche nell'ambito professionistico, pur potendo vantare solo pochissima esperienza come calciatore e come allenatore; ed inoltre il signor Possanzini non può permettersi di inventarsi scontri o processi mai avvenuti con il responsabile dell'area tecnica, né di una Società con "un andazzo che non si andava lontano" o di "una atmosfera pesante", neppure sfiorato dall'idea che fosse frutto dei suoi risultati assai preoccupanti, ma che invece la dirigenza ha sempre cercato di stemperare. Le dichiarazioni del tecnico sono contenute in articoli di giornali locali come da copie agli atti, senza autorizzazione né richiesta né ricevuta prevista dal regolamento interno ed inviato all'allenatore il 16/07/2014. La Società non ha inteso scendere in polemica, riservandosi, con apposito comunicato, come da copia agli atti, ogni tutela nelle sedi competenti ed in considerazione delle gratuite e denigranti affermazioni rese alla stampa per essere venuto meno a quei doveri di lealtà e correttezza nei confronti della società e del mancato rispetto dell'Art. 1 Comma 1, del CDS chiede l'immediata risoluzione del contrato economico che la VIS PESARO 1898 aveva sottoscritto con l’allenatore Matteo Possanzini per la stagione sportiva 2014/2015. La società chiede di essere sentita se ritenuto opportuno, 1'addebito di eventuali tasse e/o spese per la presente vertenza e nomina inoltre come proprio arbitro il Sig. Mario Rossini. Nella replica del 07/11/2014 alla richiesta di deferimento 1'allenatore Matteo Possanzini dichiara che l'istanza della società é pretestuosa e inaccoglibile, essa contiene affermazioni non vere e lede l'onorabilità e il decoro del sottoscritto che si riserva di tutelare la propria immagine personale e professionale nelle sedi competenti; e falso che lo scrivente "ha potuto svolgere in piena autonomia il suo lavoro e le sue scelte", anzi, il vero motivo dell'esonero é che non ho accettato le indicazioni del D.S. Dott. Leonardi circa il modulo di gioco e i giocatori da impiegare e alla vigilia della prima partita di campionato lo stesso Dott. Leonardi mi ha consegnato un foglietto con scritto la formazione, e dopo la sconfitta é scattato l'esonero. Privi di fondamento i rilievi mossi al tecnico dopo l'esonero, dove si pretende che oltre a subire un umiliante e ingiustificato allontanamento dalla conduzione della squadra, non dessi chiarimenti agli organi di stampa per un esonero alla prima giornata di campionato. Nelle mie dichiarazioni alla stampa non vi e nulla di offensivo verso la società, anti, sono stato correttissimo evitando di denunciare le ingerenze del D.S. Dott. Leonardi, che sono state il vero motivo dell'esonero, non essendo state recepite dal sottoscritto. La società lamenta il mancato rispetto del regolamento ma, come da copia agli atti, questo documento fa riferimento alla stagione precedente 2013/2014, non e quindi opponibile al sottoscritto. Per tutto quanto sopra 1'allenatore chiede il rispetto dell'istanza di rescissione del contratto avanzata alla VIS PESARO 1898 e nomina arbitro il Sig. Gino Giacchi e con richiesta di essere sentiti in sede di discussione, nominando suo difensore l'Avv. Giancarlo Nascimbeni che ha sottoscritto per accettazione il mandato. Con raccomandata R.R. del 02/04/2015 l'allenatore, tramite il suo legale, lamenta il mancato pagamento dei ratei afferenti il premio di tesseramento (vedi accordo sottoscritto il 25/08/2014) scaduti il 30/12/2014, 30/01/215, 27/02/2015 e 30/03/2015 per complessivi € 4.000,00. Con raccomandata R.R. del 08/04/2015 la società ricordava che e in attesa della delibera del Collegio Arbitrale in merito alla richiesta di deferimento in data 25/09/2014 dell'allenatore Matteo Possanzini. Con raccomandata R.R. del 09/06/2015 il legale dell'allenatore Matteo Possanzini che ha regolarmente sottoscritto il documento, chiede che la S.S.D.R.L. VIS PESARO 1898 venga condannata al pagamento a favore del reclamante della somma residua di € 6.000,00 a saldo del premio di tesseramento annuale come da accordo sottoscritto il 25/08/2015 che prevede un importo di € 9.000,00 da pagare in nove rate da € 1.000,00 per ratei scaduti il 30/12/2014, 30/01/215, 27/02/2015, 30/03/2015, 30/04/2015 e 30/05/2015, infatti sono stati già corrisposti i ratei scaduti il 30/09/2014, 30/10/2014 e 30/11/2014. Con raccomandata R.R. del 18/06/2015 la VIS PESARO ricorda che il 25/09/2014 ha chiesto al Collegio Arbitrale la rescissione del contratto economico con 1'allenatore per le gravissime e fantasiose dichiarazioni a noi lesive in occasione del suo esonero ed il deteriorarsi del rapporto ha precluso di poterlo richiamare durante una stagione sfortunata che ha reso necessario un terzo allenatore. La società in attesa della discussione succitata, alla quale vuole essere presente, dichiara di attenersi alla decisione presa e che la richiesta del saldo renderebbe vana la nostra vertenza che e ben precedente a quella che oggi vorrebbe instaurare la controparte, con il medesimo oggetto, quello del pagamento delle spettanze contrattuali. Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti e stato regolarmente depositato il 20/08/2014. In merito alla richiesta della società e dell'allenatore sulle scelte degli arbitri, fa presente che tale designazione spetta unicamente al Collegio Arbitrale in quanto organo della L.N.D., istituito dalla Presidenza Federale, ed e composto da delegati nominati per ogni stagione sportiva rispettivamente dalla L.N.D. e dalla A.I.A.C.. Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti in riferimento alle richieste della società si ritiene incompetente a decidere, poiché non rientra nei poteri di questo organo annullare o meno un contratto, ma competente solamente su controversie economiche in essere tra società ed allenatori. Eventuali violazioni al N.O.I.F. da parte dei tesserati devono essere segnalate agli organi competenti per le eventuale sanzioni previste. In merito ai fatti segnalati con riferimento alla dichiarazione della società nella richiesta di deferimento del 25/09/2014 "esonerato il 08/09/2014 per motivi tecnici" ed al pagamento dei tre ratei scaduti il 30/09/2014, 30/10/2014 e 30/11/2014 a favore del tecnico, il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Matteo Possanzini meritevole d'accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla S.S.D.R.L. VIS PESARO 1898 contro l’allenatore Matteo Possanzini, mentre accoglie il ricorso del tecnico e fa obbligo alla S.S.D.R.L. VIS PESARO 1898 al pagamento a suo favore di € 6.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 più € 48,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.048,00 (SEIMILAZEROQUARANTOTTO/00), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per le spese di procedura e di assistenza legale. Il Collegio decide di trasmettere gli atti della presente vertenza alla Procura Federale per quanto eventualmente di sua competenza. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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