F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Claudio RANIERI / ASD INTERCOMUNALE MONSUMMANO (55/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015
VERTENZA: all. Claudio RANIERI / ASD INTERCOMUNALE MONSUMMANO
(55/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 6/10/2014, all'allenatore dilettante Claudio RANIERI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. INTERCOMUNALE MONSUMMANO il pagamento di € 9.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, di € 2.502,40 per rimborso spese di viaggi, per un totale di € 11.502,40, oltre agli interessi di mora. Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 30/10/2013, di cui ha allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, la A.S.D. Intercomunale Monsummano, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana della Lnd, si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, per la stagione sportiva 2013/2014, un compenso annuo di € 9.000,00, da pagarsi in n. 9 (nove) rate di € 1.000,00 cadauna, con scadenze nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,giugno 2014.
L'allenatore ha, altresì, allegato al ricorso la copia di richiesta emissione tessera da Tecnico del 30/10/2013, copia di "Dettaglio conto spese chilometriche", dichiarazione dell'Automobile Club d'Italia indicante la distanza chilometrica da Prato a Monsummano Terme (Pistoia), copia di statistica indicante il costo della benzina nel periodo dell'attività di allenatore della società Intercomunale Monsummano. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 26/11/2014, con accettazione in lata 28/11/2014, da parte di Poste Italiane, consegnato dal portalettere del centro postale di PT INTOLESE CSD in data 02/12/2014, ha invitato la società A.S.D. Intercomunale Monsummano a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
La A.S.D, Intercomunale Monsummano nulla ha ritenuto di contro dedurre. Il Comitato Regionale Toscana della Lnd, in data 27/05/2015, ha trasmesso copia del contratto economico stipulato tra la A.S.D. Intercomunale Monsummano ed il sig. Ranieri Claudio, relativo alla stagione sportiva 2013/2014, depositato presso i loro Uffici nel mese di novembre 2013. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto all'allenatore Ranieri Claudio é meritevole di accoglimento considerato anche che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre. Il ricorrente spettano € 9.000,00 per premio di tesseramento, stagione sportiva 2013/2014, € 502,40 per spese di viaggi debitamente documentate, oltre ad € 100,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 11.602,40.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D. Intercomunale
Monsummano di corrispondere all'allenatore Ranieri Claudio la somma di €. 9.000,00, stagione
Sportiva 2013/2014, € 2.502,40 per spese di viaggi, oltre ad € 100,00 per interessi equitativamente
Calcolati, per un totale di € 11.602,40, fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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