F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all.Angelo GALFANO / NFC ORLANDINA A.S.D. (57/45) ARBITRI:sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all.Angelo GALFANO / NFC ORLANDINA A.S.D. (57/45) ARBITRI:sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI Il sig. Angelo GALFANO nella sua qualità di allenatore professionista - 2° categoria A Uefa, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 21.10.2014, anche per tramite il proprio patrono, Avv. Marco Sabato, presentava ricorso (inviato con raccomandata anche alla società resistente e consegnata come da interrogazione online) a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della N.F.C. Orlandina A.S.D. in persona del legale rappresentante pro-tempore. Nel ricorso spiegava che la resistente per la stagione 2013/14 gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti e che contestualmente, in data 21.02.2014, la N.F.C. Orlandina A.S.D. si impegnava a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 6.000,00, suddiviso in tre ratei di € 2.000,00 ciascuno (scadenza 30.03.14, 30.04.14, 30.05.14), oltre indennità chilometrica per l’attività di allenamento ed addestramento, come si evince dall'accordo economico accluso al ricorso ai punti 2a) e 2b) e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale della LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire nota del 25.05.2015, in atti, con allegata copia dell'accordo stesso. Il sig. Angelo GALFANO, in virtù di quanto sopra, quantificava la richiesta relativa all'indennità chilometrica in € 5.316,50, frutto del prodotto del numero dei chilometri che avrebbe percorso da Siracusa (luogo di residenza) a Capo d'Orlando (campo di allenamento), andata e ritorno, moltiplicato per il numero di spostamenti nel periodo di interesse che indica in n. 31, per, infine, 1/5 del costo della benzina allegando apposita documentazione relativa al percorso. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della N.F.C. Orlandina A.S.D. al pagamento del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico pari ad € 6.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di maturazione sino all'integrale soddisfo, nonché € 5.316,50 a titolo di rimborso spese per l'indennità chilometrica; il tutto per l’importo complessivo di € 11.316,50. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 26.11.2014, provvedeva ad invitare la società N.F.C. Orlandina A.S.D. a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La N.F.C. Orlandina A.S.D. non provvedeva a ritirare la sopra citata missiva che tornava al mittente come da documentazione in atti, rimanendo quindi silente in merito. Il Collegio, esaminato il ricorso, 1e richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società N.F.C. Orlandina A.S.D. di pagare al sig. Angelo GALFANO, nella sua qualità, la somma di € 6.000,00 quale premio di tesseramento oltre ad € 60,00 quali interessi equitativamente calcolati, € 5.316,50 quale rimborso spese per l’indennità chilometrica, per un ammontare complessivo di € 11.316,50, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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