F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Nunzio DI SOMMA / ASD S. FELICE GLADIATOR (60/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Nunzio DI SOMMA / ASD S. FELICE GLADIATOR (60/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS Con ricorso del 15 ottobre 2014 presentato per il tramite dell'Avv. Cristina Zecca,il signor Nunzio Di Somma, allenatore dilettante con qualifica di allenatore UEFA B, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto in data 5 settembre 2013 con la A.S.D. S. Felice Gladiator un contratto per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato nazionale dilettanti Serie D nella stagione sportiva 2013/2014 in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal 1 ° agosto 2013 a] 30 giugno 2014. Nei ricorso il tecnico ha precisato che, con la citata scrittura privata, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale massimo lordo di € 10.000,00, da erogarsi in 10 rate mensili di pari importo alle scadenze del 31.08, 30.09, 31.10, 30.11, 31.12/2013, 31.01, 28.02, 31.03, 30.04, 31.05/2014 oltre rimborso per spese di indennità chilometrica, in relazione alle quali non ha però quantificato la propria domanda. Il signor Di Somma veniva dapprima esonerato dalla guida tecnica della prima squadra con lettera del 20 dicembre 2013 e, successivamente, richiamato in data 3 marzo 2014, portando a termine la stagione sportiva. A fronte della prestazione del signor Di Somma la A.S.D. S. Felice Gladiator ha corrisposto al medesimo la minor somma di € 1.800,00. Con il ricorso in esame il signor Nunzio Di Somma ha chiesto a codesto Collegio di far obbligo alla A.S.D. S. Felice Gladiator di corrispondergli l'importo di € 8.200,00 relativo al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 a titolo di premio di tesseramento annuale lordo, oltre al pagamento degli interessi di mora. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 26 novembre 2014 ricevuta dalla società in data 2 dicembre 2014, ha invitato la A.S.D. S. Felice Gladiator a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicate eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 22 maggio 2015 da parte del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 25 maggio 2015 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 13 settembre 2013. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Nunzio Di Somma ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra, e la A.S.D. S. Felice Gladiator nulla ha controdedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Nunzio Di Somma e fa obbligo alla società A.S.D. S. Felice Gladiator di corrispondere allo stesso la somma lorda di € 8.200,00 (ottomiladuecento/00) relativa al saldo residuo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 58,00. Nulla e dovuto per quanto riguarda il rimborso chilometrico,richiesto dall'allenatore,in quanto lo stesso non ha documentato la richiesta. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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