F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Donato RONCI / ASD a.r.l. CITTA’ di GIULIANOVA (9/45) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Donato RONCI / ASD a.r.l. CITTA' di GIULIANOVA (9/45) ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Geronimo CARDIA Con ricorso del 02/07/2014 l'allenatore di base Uefa B Donato Ronci, assunto in qualità di tecnico della I^ squadra della A.S.D. Città di Giulianova , partecipante al campionato di serie D gir. F per la stagione sportiva 2013/2014, chiede a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 5.100,00 a saldo del premio di tesseramento sottoscritto tra le parti il 16/08/2013, più € 1.552,00 di indennità chilometrica e spese autostradali per un totale di € 6.652,00 oltre agli interessi di mora e al danno derivante dalla svalutazione monetaria. L'allenatore dichiara di essere stato esonerato il 18/03/2014 e dopo aver comunicato alla Società di restare a disposizione, e stato reintegrato sempre come tecnico della 1^ squadra il 18/04/2014. Il ricorrente comunica inoltre di aver percepito prima dell'esonero € 2.400,00 e malgrado gli inviti al rispetto degli accordi sottoscritti tra le parti non c'e stato nessun adempimento da parte della Società. L'accordo tipo e stato regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. il 27/08/2013, la Società ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale con race. RR il 14/10/2014 e ricevuta il 21/10/2014, ad inviare eventuali controdeduzioni nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Collegio esaminati gli atti pervenuti, considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Donato Ronci e fa obbligo alla A.S.D. Città di Giulianova al pagamento a suo favore di € 5.100,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014 più € 1.552,00 a titolo di rimborso spese per un totale di € 6.652,00 più € 137,52 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 6.789,52 (SEIMILASETTECENTOTTANTANOVE /52) oltre agli interessi legali che andranno a maturare lino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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