F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Alberto BOSCO / ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE (17/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Alberto BOSCO / ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE (17/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI Con ricorso del 15/07/2014, lo Studio Legale A. Fanelli - A. Greco, legali dell'allenatore dilettante Alberto BOSCO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., hanno adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al loro assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE il pagamento di € 7.000,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora da calcolarsi anche equitativamente. Nel ricorso i legale rappresentanti dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 6/08/2013, di cui hanno allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, la A.D.C. Ars et Labor Grottaglie, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti della Lnd, si era impegnata a corrispondere al loro assistito per la conduzione tecnica della prima squadra, stagione sportiva 2013/2014, un compenso annuo di € 10.000,00, da pagarsi in n. 10 (dieci) rate di uguale importo, con scadenze nei mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014. I legali hanno comunicato, altresì, che in data 12/11/2013, il loro assistito veniva esonerato dal suo incarico a mezzo comunicazione scritta, consegnatagli a mano, allegata in atti, e che, nonostante gli inviti al rispetto degli accordi pattuiti; (a tal proposito e stata allegata copia di sollecito di pagamento del 3/06/2014) ad oggi non vi e stato alcun adempimento da parte della Società Grottaglie. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 15/10/2014, ha invitato la società A.D.C. Ars et Labor Grottaglie a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Con raccomandata del 29/10/2014, la società A.D.C. Ars et Labor Grottaglie ha contro dedotto sostenendo che da contabilità interna risulta che al ricorrente sono state corrisposte somme pari ad € 5.780,00, a fronte di € 10,000,00 pattuite in contratto, e che la somma a saldo da riconoscere all'allenatore Bosco Alberto e pari ad € 4.220,00. A dimostrazione di quanto affermato la convenuta ha allegato due copie di bonifici bancari di € 1.000,00 ed € 2.360,00, intestati a Bosco Alberto e copie di ricevute, a firma del sig. D'Amicis Leonzio, quale rappresentante legale della società Grottaglie, in cui si ordina alla società "Cafiero's Srl di emettere assegno di € 1.000,00 e di € 1.420,00 a favore dell'allenatore Bosco Alberto, per un totale di € 5.780,00 In data 6/11/2014, il ricorrente Alberto Bosco, a mezzo dei suoi legali, ha fatto pervenire le controdeduzioni circa le osservazioni della società e, nel prendere atto che la stessa ammette il proprio debito nei suoi confronti di € 4.220,00, ha precisato che la somma di € 5.780,00 corrispostagli e da ritenersi comprensiva di rimborso spese pari ad € 780,00 previsto al punto 2b lettera b dell'accordo economico e, pertanto, gli Sono state corrisposte solo cinque rate del premio il tesseramento annuale, e, pertanto, ha chiesto che il suo ricorso venga accolto dichiarando l’obbligo alla A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di corrispondergli la comma di € 6 5.000,00, a saldo del dovuto, per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati con maggiorazione fino all'effettivo soddisfo. Con fax del 16/11/2015, il legale rappresentante della A.D.C. Ars et Labor Grottaglie, ha comunicato quanto segue: 1. il sig. Alberto Bosco nel ricorso introduttivo non ha fatto alcun cenno al rimborso spese di € 780,00 e, pertanto, la richiesta di tale somma e inammissibile, 2- le spese, come previsto in contratto, dovevano e devono essere documentate, ma anche tale doglianza viene già assorbita dal punto 1), pertanto ribadisce che 1'importo del credito dell'allenatore Bosco e di € 4.220,00, Il ricorrente, con posta certificata del 16/01/2015, ha riscontrato l'assunto della convenuta, ribadendo che la somma di € 780,00 non può essere imputata a premio di tesseramento ma a rimborso spese di carburante per le giornate (dal martedì al sabato, oltre alle domeniche in cui la squadra giocava in casa) sostenuti dallo stesso per raggiungere il campo di calcio del Grottaglie. Pertanto, ribadisce la sua richiesta di accoglimento del ricorso con l'obbligo per la A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di corrispondergli la somma di € 5.000,00 relativa al saldo di quanto ancora dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014, oltre interessi legali equitativamente calcolati, con maggiorazione fino all'effettivo soddisfo. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 22/04/2015, ha chiesto al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare l’avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso fra le parti, così come previsto dalla normativa federale. Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., in data 29/04/2015, ha comunicato che l’ accordo economico stipulato tra la società A.D.C. Ars et Labor Grottaglie e 1'allenatore Bosco Alberto, per la stagione sportiva 2013/2014, é stato depositato presso i propri Uffici, in data 27/08/2013. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore dilettante Bosco Alberto é meritevole di parziale accoglimento. Il legale rappresentante della A.D.C. Ars et Labor Grottaglie ha dimostrato di aver versato al ricorrente allenatore Bosco Alberto la somma di € 5.780,00, mentre al ricorrente allenatore Bosco Alberto non può essere riconosciuta la somma di € 780,00 per spese viaggi non avendo dato prova del numero dei viaggi sostenuti e dei chilometri percorsi dalla sua residenza a quella della società Grottaglie, dalla data di inizio dell'attività sportiva (6/08/2013) e fino alla data del suo esonero (12/11/2013), per consolidato orientamento di questo Collegio. Pertanto, al ricorrente Bosco Alberto spettano € 4.220,00, a saldo del premio tesseramento, stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 25,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.245,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Società A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di corrispondere all'allenatore Bosco Alberto la somma di €. 4.220,00, a saldo del premio di tesseramento, stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 25,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.245,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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