F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Luigi MARI / A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 (36/45) ARBITRI: Sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Luigi MARI / A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 (36/45) ARBITRI: Sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA Con ricorso del 28.04.2015 l’allenatore di 3^ Categoria Luigi MARI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, il pagamento della somma complessiva di € 7.240,40 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2013/14. Nel ricorso il legale del tecnico spiegava che la società ROGGIANO CALCIO gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di Promozione e che, con scrittura privata del 23.08.2013, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 7.500,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in dieci ratei da € 750,00. L'avv. Mari, quindi, allegava al ricorso le ricevute dei pagamenti effettuati dalla società al suo assistito, per un ammontare complessivo pari a € 3.250,00, richiedendo tuttavia a saldo la sola somma di € 3.250,00. Tale richiesta era stata già vanamente rivolta alla società in data 23.06.2014, a mezzo di lettera raccomandata ricevuta dalla convenuta il 26.06.2014, come da documentazione prodotta dal ricorrente e allegata al ricorso. Il medesimo legale, inoltre, segnalava al Collegio come fosse dovuta al suo assistito anche l'indennità chilometrica per l’attività di allenamento ed addestramento svolta dal tecnico fino alla data di esonero comunicatagli formalmente dalla società il 25.03.2014. Pertanto, provvedeva a quantificare la relativa somma dovutagli per un importo pari a € 3.998.,40, indicando il numero dei chilometri che avrebbe percorso dal luogo di residenza, in Cetraro, al campo di allenamento, in Roggiano Gravina nonché la distanza percorsa in occasione delle gare, ufficiali ed amichevoli, giocate sia in casa che in trasferta, allegando apposita documentazione relativa al percorso e agli spostamenti effettuati. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 al pagamento della somma dovuta, in forza dell'accordo economico sottoscritto fra le parti, pari ad € 3.250,00, oltre interessi, nonché € 3.998,40 a titolo di rimborso spese per l'indennità chilometrica; il tutto per un importo complessivo pari a € 7.248,40. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16.06.2015, provvedeva ad invitare la società ROGGIANO CALCIO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. La convenuta, pur avendo ricevuto la comunicazione del Collegio in data 27.06.2015, come da documentazione agli atti, nulla eccepiva rispetto alle domande dell'odierno ricorrente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso, osserva come al ricorrente vada riconosciuta comunque la somma di € 3.250,00 richiesta e relativa al premio di tesseramento. Infatti tale richiesta, sommata al compenso già ricevuto, rientra nel massimale previsto per il campionato di Promozione nella stagione sportiva 2013/2014. Tale massimale, per gli allenatori non professionisti,era pari a € 7.000,00 e non € 7.500,00 come erroneamente stabilito dalle parti nell'accordo economico sottoscritto. Pertanto, la richiesta del tecnico, al netto degli acconti ricevuti e documentati, risulta essere comunque in linea con la normativa di riferimento. Il Collegio Arbitrale ritiene, di conseguenza, la domanda meritevole di accoglimento e P.Q.M. Accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 di corrispondere al sig. Luigi MARI, la somma di € 3.250,00 quale saldo del premio di tesseramento, oltre ad € 32,00 quali interessi equitativamente calcolati, nonché € 3.998,40 quale rimborso spese per l'indennità chilometrica, per un ammontare complessivo di € 7.280,40, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Collegio, inoltre,vista la violazione del mancato deposito dell'accordo e del massimale previsto per la categoria di appartenenza della società,rinvia gli atti alla Procura Federale per le opportune valutazioni del caso. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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