F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA : all. Danilo VELOCE / U.L.S. CARCARESE 1929 (39/45) ARBITRI : sigg. Domenico RANIERI e Sara QUINTILIANI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015
VERTENZA : all. Danilo VELOCE / U.L.S. CARCARESE 1929
(39/45)
ARBITRI : sigg. Domenico RANIERI e Sara QUINTILIANI
Con ricorso del 10/07/2014 l'allenatore VELOCE DANILO , ha adito a questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.L.S.
CARCARESE 1929 partecipante al campionato di Promozione girone A ( Liguria), nella stagione sportiva 2013/2014. Nei ricorso il tecnico precisa che con regolare scrittura privata , la suindicata Società si era
impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 4.8000,00 (quattromilaottocento/00) . Con il reclamo in esame il sig. VELOCE DANILO, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.L.S. CARCARESE 1929 di corrispondergli 1'importo residuo di € 3.600.00 ( tremilaseicento/OO) avendo percepito finora complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00). Sui predetti importi l’allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione
monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 27/10/2014 , risultata non ritirata dalla Società ma per compiuta giacenza notificata regolarmente al mittente , ha invitato la U.L.S. CARCARESE 1929 a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La Segreteria del Comitato Regionale della LND Liguria , su richiesta del 24/04/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera Prot. 708/sr del 06/05/2015 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 29/08/2013. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta. considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività e la U.L.S. CARCARESE 1929 nella ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo (della U.L.S. CARCARESE 1929 di corrispondere all'allenatore sig. VELOCE DANILO la somma di € 3.600,00 ( tremilaseicento/00) relativa al
saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 40.0 (quaranta/00). L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità e tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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