.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Virgilio PERRA / G.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU (38/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Virgilio PERRA / G.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU (38/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA Con ricorso del 31.07.2014 l’allenatore professionista di 1^ categoria Virgilio PERRA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società G.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU, il pagamento della somma complessiva di € 19.717,00 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2013/14. Nel ricorso il tecnico spiegava che la società PORTO CORALLO VILLAPUTZU gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza e che, con scrittura privata del 17.09.2013, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 9.000,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in sei ratei di € 1.500,00 ciascuno, oltre all'indennità chilometrica per l'attività di allenamento ed addestramento, così come previsto dell'accordo economico allegato al ricorso e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sardegna della LND che, interrogate in merito, ha fatto pervenire, con nota del 24.04.2015, copia dell'accordo e della data di deposito, conforme alla normativa di riferimento. Il sig. Virgilio PERRA provvedeva poi a quantificare la richiesta relativa all'indennità chilometrica, pari a € 10.717,00, indicando il numero dei chilometri che avrebbe percorso dal luogo di residenza, in Elmas, al campo di allenamento, in Villaputzu nonché la distanza percorsa in occasione delle gare giocate in trasferta, allegando apposita documentazione relativa al percorso e agli spostamenti effettuati. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della G.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU al pagamento del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico pari ad € 9.000,00, oltre agli interessi di mora, nonché € 10.717,00 a titolo di rimborso spese per l'indennità chilometrica; il tutto per un importo complessivo pari a € 19.717,00. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 27.10.2014, provvedeva ad invitare la società PORTO CORALLO VILLAPUTZU a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. La convenuta non provvedeva a ritirare la sopra citata missiva, che tornava al mittente come da documentazione in atti, rinunciando pertanto alla difesa. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritiene la domanda meritevole di accoglimento e P.Q.M. accoglie il ricorso e dichiara l’ obbligo della società G.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU di corrispondere al sig. Virgilio PERRA la somma di € 9.000,00 quale premio di tesseramento oltre ad € 180,00 quali interessi equitativamente calcolati, nonché € 10.717,00 quale rimborso spese per l'indennità chilometrica, per un ammontare complessivo di € 19.897,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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