F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Lorenzo ALACQUA /ACD CITTA’ VITTORIA ( 112 bis/34 ) ARBITRI: sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA: all. Lorenzo ALACQUA /ACD CITTA' VITTORIA
( 112 bis/34 )
ARBITRI: sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Ivano CORRADA
Con ricorso del 18.3.2015 il signor Lorenzo Alacqua, allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza per conto della società ACD Città di Vittoria con sede in Vittoria via Cav. Vitt. Veneto, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto in data 1.8.2013 un contratto per la conduzione della prima squadra in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal 1.8.2013 al 30.6.2014. Nel ricorso il tecnico ha precisato che la società si era impegnata al versamento nei suoi riguardi della somma di euro 18.000,00= da pagarsi in n. 6 rate di euro 3.000,00= cadauna, con scadenza bimensile a partire dal 30.8.2013 fino all’ultima del 30.5.2014. A fronte della prestazione svolta dall'allenatore la società contraente ha corrisposto la somma di euro 12.000,00. Con il ricorso in esame il sig. Alacqua ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla società ACD Città di Vittoria di versare al medesimo gli importi residui di euro 6.000,00 =, come da contratto stipulato, secondo quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 a titolo del premio di tesseramento annuale oltre agli interessi correnti dalla richiesta al saldo. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 25.3.2015 indirizzata alla società ACD Città di Vittoria e regolarmente ricevuta dalla destinataria, ha invitato la società stipulante a fornire le proprie controdeduzioni in merito ai rapporti nascenti dal contratto. La società contraente ha risposto con raccomandata del 2.4.2015 indirizzata al Collegio Arbitrale, con la quale così ha controdedotto in merito.
A) In primis la stessa ha rilevato come il proprio Direttivo si fosse insediato in sostituzione alla precedente società senza conoscere l’accordo sottoscritto tra l’allenatore Alacqua e la precedente società.
B) In secondo luogo la società ha contestato l’accordo medesimo in merito alla sua forma.
C) La società contraente ha altresì specificato il ritardo nel deposito dell’accordo in mancato rispetto della normativa.
Il Collegio adito, esaminata la documentazione agli atti, rileva che
1) L'accordo si e perfezionato tra le parti e deve ritenersi valido. Il pagamento della somma di 12.000,00=, già versato da parte della società al ricorrente, a maggior ragione, ha delineato il riconoscimento dell’accordo da ambo le parti.
2) In merito alla mancata conoscenza del medesimo accordo si rileva come la società entrante doveva rendersi parte diligente nell’apprendere la conoscenza documentale degli accordi stipulati dalla società uscente. La legge non ammette infatti l’ignoranza quale scusante.
3) Per quanto riguarda il ritardo nel deposito dell'accordo contrattuale si rileva come la seguente posizione sia già stata rinviata alla Procura Federale con precedente lodo pronunciato da questo Collegio Arbitrale che ha riconosciuto la somma di euro 9.500,00 = all’odierno ricorrente per rate già scadute. Per tutti i motivi suesposti, considerato che l’allenatore Alacqua ha svolto regolarmente la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra ACD Città di Vittoria, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento
PQM
Il Collegio Arbitrale in totale accoglimento del ricorso promosso dall’allenatore Alacqua Lorenzo fa obbligo alla società ACD Città di Vittoria di corrispondere al ricorrente la somma di euro 6.000,00= (seimilaeuro/00) relativa al saldo residuo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014 ossia per le due rate ancora dovute oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate ad oggi pare ad € 30,00. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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