F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Massimiliano CICHELLO / SSD ZUNGRESE (76/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Massimiliano CICHELLO / SSD ZUNGRESE (76/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 18.11.2014 l'allenatore di Base Massimiliano CICHELLO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito codesto Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società S.S.D. ZUNGRESE, il pagamento della somma complessiva di € 5.000,00 relativa all'attività prestata Nel corso della stagione sportiva 2013/14. Nel ricorso il legale del tecnico spiegava che la società S.S.D. ZUNGRESE gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di Prima Categoria e che, con scrittura privata del 02.09.2013, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 5.000,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in otto ratei da € 625,00, tuttavia lamentava il fatto che non gli fosse stato ancora corrisposto nulla. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della S.S.D. ZUNGRESE al pagamento della somma dovuta, in forza dell'accordo economico sottoscritto fra le parti, pari ad € 5.000,00, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Collegio osserva, in via preliminare ed assorbente rispetto alle valutazioni nel merito, come il ricorso de quo sia stato sottoscritto esclusivamente dall'avvocato Romeo e non anche dal tecnico Massimiliano CICHELLO, nè si ritrova, agli atti del ricorso, la procura conferita dal tecnico al legale. E’ principio generale dell'ordinamento sportivo, sancito dall'art. 33, comma 5, del CGS che i reclami ed i ricorsi debbano essere sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori. Tale irregolarità, quindi, preclude l'esame del merito. P.Q.M. dichiara il ricorso dell'allenatore Massimiliano CICHELLO contro la società S.S.D. ZUNGRESE inammissibile. La presente delibera é inappellabile.
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