F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all.Sandro LUCERI / ADS CALCIO SABAUDIA (78/45) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all.Sandro LUCERI / ADS CALCIO SABAUDIA (78/45) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e Ivano CORRADA Con ricorso del 3.12.2014 il signor Luceri Sandro, nato il 7.8.1968 a San Pietro Vernotico, allenatore responsabile della Prima Squadra per conto della società A.S.D. Calcio Sabaudia, partecipante al Campionato di Promozione - Comitato Regione Lazio, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto in data 23.8.2013 un contratto per la conduzione della prima squadra nella stagione sportiva 2013/2014, in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal 23.8.2013 al 30.5.2014. A tal fine si precisa di ritenere esistente un errore materiale riportato sul contratto ove la data indicata di fine contratto è il 30.5.2013. Si evince come le parti di certo abbiano intenso indicare invece il 30.5 dell'anno 2014 dato anche i versamenti già corrisposti dalla società contraente, accettati dal sig. Luceri. Il contratto quindi risulta comunque perfezionato tra le parti anche in quanto le rate risultano regolarmente indicanti l’anno 2014. Nel ricorso il tecnico ha precisato che la società si era impegnata al versamento nei suoi riguardi della somma di euro 7.200,00= da pagarsi in n. 9 rate di euro 800,00 = cadauna, con scadenza mensile a partire dal 30.9.2013 fino all’ultima del 30.05.2014, oltre al rimborso per indennità chilometrica, in relazione alla quale però nessuna istanza è stata formulata in ricorso. A fronte della prestazione svolta dall'allenatore a società contraente ha corrisposto la somma di euro 3.200,00. Con il ricorso in esame il sig. Luceri ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla società A.S.D. Calcio Sabaudia di versare al medesimo gli importi residui di euro 4.000,00 = come da contratto stipulato, secondo quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 a titolo del premio di tesseramento annuale oltre agli interessi correnti dalla richiesta al saldo, alla rivalutazione monetaria e alle spese per il procedimento. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 23.3.2015 indirizzata alla società A.S.D. Calcio Sabaudia é ritornata in sede per compiuta giacenza, ha invitato la società stipulante a fornire le proprie controdeduzioni in merito ai rapporti nascenti dal contratto. Nulla ha fornito la società. In data 25.5.2015 il Comitato Regionale Lazio L.N.D., su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, inoltrava copia del contratto regolarmente depositato in data 30.8.2013. Il Collegio adito, esaminata la documentazione agli atti, considerato che l'allenatore Luceri Sandro ha svolto regolarmente la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra PQM Il Collegio Arbitrale in parziale accoglimento del ricorso promosso dall'allenatore Luceri Sergio fa obbligo alla società A.S.D. Calcio Sabaudia con sede in Sabudia (LT) di corrispondere al ricorrente la somma di euro 4.000,00 = (quattromila/00) relativa al saldo residuo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza delle singole rate dovute ad oggi di € 20,00,nulla per la rivalutazione monetaria. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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