F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Mario LEMME / ASD VASTESE CALCIO 1902 (79/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Mario LEMME / ASD VASTESE CALCIO 1902 (79/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA Con ricorso del 25.11.2014 l’allenatore di Base UEFA B Mario LEMME, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società ASD VASTESE CALCIO 1902, il pagamento della somma complessiva di € 3.000,00 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2013/14. Nel ricorso il legale del tecnico spiegava che la società VASTESE CALCIO gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza e che, con scrittura privata del 04.10.2013, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 5.000,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in cinque ratei di € 1.000,00 ciascuno, oltre all'indennità chilometrica per l’attività di allenamento ed addestramento, così come previsto dall'accordo economico allegato al ricorso e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Abruzzo della LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire, con nota del 25.05.2015, copia dell'accordo e della data di deposito, conforme alla normativa di riferimento. L'avvocato Caruso precisava che il tecnico, pur avendo svolto regolarmente la propria attività per l'intera stagione sportiva, aveva ricevuto solo la minor somma di € 2.000,00, relativa a due mensilità, rispetto a quella pattuita, pari ad € 5.000,00. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 al pagamento della somma residua, dovuta in forza dell'accordo economico, pari ad € 3.000,00, oltre agli interessi legali e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 23.03.2015, provvedeva ad invitare la società VASTESE CALCIO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. La società convenuta nulla eccepiva né contro deduceva rispetto alle domande dell'odierno ricorrente. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta dal ricorrente, infatti, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma richiesta, così come calcolata dal ricorrente medesimo. P.Q.M. accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 di corrispondere al sig. Mario LEMME la somma di € 3.000,00 quale saldo del premio di tesseramento oltre ad € 30,00 quali interessi equitativamente calcolati, per complessivi € 3.030,00, maggiorati, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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