F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Santo MAZZULLO / ASD ISERNIA FC ( 147 bis /34 ) ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e ivano CORRA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA: all. Santo MAZZULLO / ASD ISERNIA FC
( 147 bis /34 )
ARBITRI:sigg. Elisabetta MAGNABOSCO e ivano CORRADA
Premesso: che con lodo Arbitrale n. 147/34 il Collegio Arbitrale accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Santo Mazzullo nei confronti della società ASA ISERNIA FC riconoscendo il pagamento della somma parziale rilevata da contratto, escludendo due rate non ancora scadute al momento della richiesta; - che il ricorso al vaglio odierno del Collegio Arbitrale datato 16.1.2015, presentato sempre dall'allenatore Santo Mazzullo, indica all'oggetto: " ricorso rate successive al 30.4.2014" riferendosi quindi al contratto ut supra richiamato; - che allegato al ricorso in esame l'allenatore ha prodotto un contratto diverso, sottoscritto tra il medesimo e la società NFC ORLANDINA, avente ad oggetto il pagamento a suo favore di euro 7.000,00= in due rate, di cui la prima indicata con scadenza del 31.12.2014 e la seconda del 30.6.2014. Tutto ciò premesso il Collegio adito, esaminata la documentazione agli atti, rileva che:
a) L'istanza del ricorso depositato si basa sulla richiesta del pagamento di due rate di un contratto diverso da quello allegato. Manca così al Collegio la documentazione idonea per poter provvedere alla decisione tramite lodo Arbitrale;
b) Secondo quanto richiesto dal ricorrente, lo stesso sarebbe creditore di una somma dovuta dalla società ASD ISERNIA FC ma invece il contratto allegato risulta stipulato con la società NFC ORLANDINA.
Per i motivi suesposti si ritiene pertanto di non poter procedere all'emissione del lodo Arbitrale necessitando un'integrazione documentale da parte del ricorrente mediante la consegna del contratto richiamato nell'oggetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto,perché carente del contratto. La presente delibera e inappellabile.
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