F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Domenico QUATTRONE / ASD US GIOIOSA IONICA (82/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA: all. Domenico QUATTRONE / ASD US GIOIOSA IONICA
(82/45)
ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA
Con ricorso del 15.12.2014 l’allenatore di Base Domenico QUATTRONE, iscritto nei ruoli del Settore Teenico della F.I.G.C., ha adito codesto Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. U.S. GIOIOSA IONICA, il pagamento della somma complessiva di € 945,60 relativa all'attività prestata Nel corso della stagione sportiva 2014/15. Nei ricorso il legale del tecnico spiegava che la società GIOIOSA IONICA gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di Promozione e che, con scrittura privata del 28.08.2014 allegata al ricorso, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 2.400,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in otto ratei da € 300,00. L'avv. Romeo, poi, precisava che il suo assistito aveva ricevuto, il 10.10.2014, la prima rata del premio per un ammontare pari a € 300,00, ma che, fino alla data del suo esonero, avvenuto il 06.11.2014 come da documentazione presente agli atti, non aveva ricevuto nessun altro pagamento. Il medesimo legale, inoltre, segnalava al Collegio come fosse dovuta al suo assistito anche 1'indennità chilometrica per 1'attività di allenamento, di addestramento e per la partecipazione alle gare svolta dal tecnico fino alla data di esonero. Pertanto, provvedeva a quantificare la relativa comma dovutagli per un importo pari a € 345,60, indicando il numero dei chilometri che avrebbe percorso dal luogo di residenza, in Gioiosa lonica, al campo di allenamento, in Roccella lonica nonché la distanza percorsa in occasione delle gare giocate, allegando apposita richiesta relativa al percorso e agli spostamenti effettuati. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della A.S.D. U.S. GIOIOSA IONICA al pagamento della somma residua dovuta fino al momento della proposizione del ricorso, in forza dell'accordo economico sottoscritto fra le parti, pari ad € 600,00, nonché € 345,60 a titolo di rimborso spese per l’indennità chilometrica; il tutto per un importo complessivo pari a € 945,60, maggiorato degli interessi di mora e del risanamento del danno derivante da svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 23.03.2015, provvedeva ad invitare la società GIOIOSA IONICA a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. La convenuta, pur avendo ricevuto la comunicazione del Collegio in data 31.03.2015, come da documentazione agli atti, nulla eccepiva rispetto alle domande dell'odierno ricorrente. Successivamente, in data 20.05.2015, il legale dell'allenatore provvedeva ad integrare la domanda iniziale richiedendo il pagamento dei successivi ratei maturati e non corrisposti, relativi al premio di tesseramento, fino all’ammonare complessivo di € 1.500,00. Tale richiesta veniva ritualmente notificata al Collegio Arbitrale e, contestualmente, alla società convenuta con lettere raccomandate inviate il 22.05.2015. La società GIOIOSA IONICA, anche in tale occasione, nulla ha ritenuto di contro dedurre. Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta della segreteria del Collegio, comunicava il 26.05.2015 l’avvenuto deposito, in data 12.09.2014, dell'accordo economico intercorrente fra le parti. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso nonché gli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta, infatti, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma richiesta, così come calcolata dal ricorrente. P.Q.M. accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. U.S. GIOIOSA IONICA di corrispondere al sig. Domenico QUATTRONE, la somma di € 2.100,00 quale saldo del premio di tesseramento, oltre ad € 345,60 quale rimborso spese per l'indennità chilometrica, per complessivi € 2.445,60; a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali, equitativamente calcolati in € 25,00, per un totale complessivo pari a € 2.470,60. L'importo totale così calcolato verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e del CGS.
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