F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA : all. Francesco DESSENA / ASD CHERASCHESE (85/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA : all. Francesco DESSENA / ASD CHERASCHESE (85/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 18/12/2014 1’allenatore Francesco Dessena, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Cheraschese partecipante al campionato di Eccellenza Regionale girone B, del Comitato Regionale Piemonte / Valle D'Aosta nella stagione sportiva 2013/2014. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 0 1 /08/2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 9.000,00 (novemila/00) da corrispondersi in un unica soluzione e un rimborso chilometrico forfettario di euro 2.500,00 (duemilacincluecento/00 ). Con il reclarno in esarne il sig. Dessena, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Cheraschese di corrispondergli 1'importo di € 3.600,00 (trernilaseicento/00) dichiarando di aver percepito acconti per complessivi euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) relativi al prernio tesserarnento e ulteriori euro 4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00) a titolo di rimborso spese documentato con le causali dei bonifici effettuati dalla Società. Sull'importo richiesto, l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 23/03/2015 , rientrata al mittente il 29/04/2015 ha invitato la A.S.D. Cheraschese a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. I1 Comitato Regionale Piemonte / Valle D'Aosta, su richiesta del 22/05/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale. con fax del 26/05/2015 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 04/09/2013. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: - l'allenatore ha svolto la sua attività presenziando a tre allenamenti alla settimana fino al termine della stagione sportiva; - la A.S.D. Cheraschese nulla ha ritenuto di contro dedurre; ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo dellaA.S.D. Cheraschese di corrispondere all'allenatore sig. Francesco Dessena la somma di € 3.600,00 relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 40,00 (quaranta/00). L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientaniento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it