F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Giuseppe MARRONE / APD RIPALIMOSANI (86/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Giuseppe MARRONE / APD RIPALIMOSANI (86/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso inviato in data 30/12/2014 l'allenatore di Base UEFA B Giuseppe Marrone, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 53519), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di Euro 3.500,00 da parte della società A.P.D. RIPALIMOSANI a saldo delle sue spettanze per la stagione 2014/2015. Nel ricorso l'allenatore specificava che con scrittura privata del 1/08/2014 la società A.P.D. RIPALIMOSANI, in persona del Presidente Sig. Giovanni Masiello, partecipante al Campionato di Promozione L.N.D. Comitato Regione Molise, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di allenatore responsabile della Prima Squadra per la stagione 2014/2015, la somma complessiva di Euro 3.500,00, da pagarsi in un'unica soluzione, ma di non aver ricevuto alcun compenso. Il ricorrente specificava altresì di essere stato sollevato dall'incarico in data 12/12/2014. Al ricorso sono stati allegati: (i) copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in data 1/08/2014; (ii) ricevuta della raccomandata con cui l'allenatore ha inviato alla controparte Il ricorso. II Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16/09/2015, invitava la società A.P.D. RIPALIMOSANI ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Marrone. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 22/09/2015, chiedeva al Comitato Regionale Molise L.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. A seguito di tale richiesta, il Comitato Regionale Molise L.N.D. trasmetteva copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti, comunicando che il medesimo risultava effettivamente depositato in data 29/08/2014. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società A.P.D. RIPALIMOSANI nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.P.D. RIPALIMOSANI di corrispondere all'allenatore Giuseppe Marrone la somma di Euro 3.500,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 30,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 3.530,00. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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