F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Gianfranco MARANGON / A.S.D. ATLETICO GABETTO (94/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Gianfranco MARANGON / A.S.D. ATLETICO GABETTO (94/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA Con ricorso del 28.01.2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore di Base Uefa B Gianfranco Marangon, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Atletico Gabetto, il pagamento della complessiva somma di € 6.000,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2013/2014, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l’allenatore nel precisare che la A.S.D. Atletico Gabetto si era impegnata a corrispondergli per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Piemonte/Valle D'Aosta della Lnd, per la stagione sportiva 2013/2014, un compenso annuo di € 7.000,00, da pagarsi in due rate di cui la prima di € 1.000,00 con scadenza al 22/11/2013 e la seconda di € 6.000,00 con scadenza al 30/05/2014, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì, comunicato di aver percepito € 1.000,00 a mezzo bonifico bancario ed successivamente un assegno di € 6.000,00 a firma del legale rappresentante della società Atletico Gabetto che e risultato scoperto per chiusura del conto corrente della società, la cui vicenda é tutt'ora al vaglio della banca traenza ed altresì dell'Autorità Giudiziaria competente. Il ricorrente ha ancora allegato copia di lettera inviata dal suo legale alla società Atletico Gabetto, datata 1.12.2014, con la quale ha sollecitato il pagamento del suo credito, copia di modulo di emissione tessera di tecnico, copia del bonifico bancario di € 1.000,00, copia dell'assegno di € 6.000,00 e copia del documento di riconoscimento. Il Comitato Regionale Piemonte/Valle D'Aosta della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2013/2014 é stato depositato presso i loro Uffici in data 25.09.2013. Con raccomandata del 16.09.2015, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D. Atletico Gabetto a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. Da verifica effettuata sul sito delle Poste Italiane Cerca Spedizione é emerso che la sopra citata raccomandata n. 152178862871 é stata restituita al mittente. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Gianfranco Marangon e meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 6.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 27,50 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.027,50. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Atletico Gabetto di corrispondere all'allenatore Gianfranco Marangon la somma € 6.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 27,50 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.027,50. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Il Collegio Arbitrale decide inoltre di trasmettere alla Procura Federate gli atti della presente vertenza per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Nulla é dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile é immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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