F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA : all. Massimo SCAGLIARINI / ASD ISERNIA F.C. (95/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA : all. Massimo SCAGLIARINI / ASD ISERNIA F.C.
(95/45)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA
Con ricorso del 29/01/2015 l’allenatore, Scagliarini Massimo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della A.S.D. ISERNIA F.C., partecipante al campionato Interregionale di serie D, nella stagione sportiva 2013/2014. Nei ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 23/08/2013, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 6.000,00 (seimila/00) da pagarsi in dieci rate con scadenze mensili da settembre 2013 a giugno 2014. Con il reclamo in esame il sig. Scagliarini Massimo, chiede a questo Collegio cli far obbligo alla A.S.D. Isernia F.C. di corrispondergli 1'importo di € 6.000.00 (seimila/00), oltre agli interessi di mora e il danno derivante calla svalutazione monetaria, inoltre dichiara di aver svolto la propria attività di allenatore fino alla comunicazione di esonero pervenuta da parte della Società in data 10 gennaio 2014. Il ricorrente il 23/03/2015 - comunica che la raccomandata inviata alla Società in data 29/01/2015 é ritornata al mittente per compiuta giacenza il 04/03/2015. Il Segretario del Collegio. con raccomandate del 16/09/2015 , ricevuta il 3/10/2015, ha invitato la A.S.D. Isernia F.C. a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale. su richiesta del 21/09/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22/09/2015 ha trasmesso comunicazione con esito negativo riguardo 1'avvenuto deposito. Con raccomandata del 06/10/2015, la A.S.D. Isernia F.C. comunica di non aver ricevuto nessuna notifica riguardo al reclamo presentato dal sig. Scagliarini. Il Segretario del Collegio con raccomandata del 13/10/2015 ha ritrasmesso copia dei documenti inviati dall'allenatore alla Società invitandola entro otto giorni a presentare eventuali controdeduzioni. Il 20/10/2015 la Società, tramite il Presidente contesta l’illegittimità e quindi la nullità dell'accordo economico prodotto dall'allenatore in quanto sostiene che la qualifica di allenatore in seconda non é riconosciuta negli stampati tipo normalmente impiegati dalle parti per siglare gli accordi onerosi. Inoltre, la stessa sostiene che la suindicata pattuizione non é disciplinata né contemplata" dalle vigenti normative. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: - le controdeduzioni della Società non si riferiscono a reali normative in vigore e che la stessa tramite il suo Presidente che ha fatto pervenire le sopra evidenziate eccezioni ha trascurato di prendere atto che il sig. Scagliarini ha siglato un accordo oneroso con la suddetta società che ha provveduto al tesseramento in data 23/08/2013 con incarico di allenatore in seconda prima squadra come evidenziato dagli allegati (95/45/3 e 95/45/4) prodotti: - l'allenatore ha svolto la sua attività nel rispetto dell'incarico concordato, fino alla comunicazione dell'esonero da parte della Società; ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Isernia F.C. di corrispondere all'allenatore sign. Scagliarini Massimo la somma di € 6.060,00 (scimilasessanta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 pari a € 6.000,00 relativi premio tesseramento pattuito ed € 60,00 per interessi maturati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e irnmediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma l 3 delle NOIF e del CGS.
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