F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA : all. Egidio PIROZZI / US AGROPOLI (96/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA : all. Egidio PIROZZI / US AGROPOLI
(96/45)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA
Con ricorso del 29/01/2015 1'allenatore professionista Egidio Pirozzi tramite il suo legale Avv. Pasqualina Sabetta, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S. Agropoli partecipante al campionato di serie D, nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 20/09/2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento per la stagione 2013/2014, di € 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00) da corrispondersi in nove rate mensili di € 2.869,11 (duemilaottocentosessantanove/11) ciascuna da erogarsi nei mesi che vanno da scttembre 2013 a giugno 2014. Con il reclamo in esame il sig. Pirozzi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S Agropoli di corrispondergli l'importo residuo di € 8.610.00 (ottomilaseicentodieci/00) avendo percepito finora complessivi euro 17.210,00 (diciasetterniladuecentodieci/00). Nello stesso ricorso l'allenatore Pirozzi Egidio, essendo stato tesserato quale allenatore della prima squadra sopracitata anche nella stagione sportiva 2014/2015, chiede il pagamento di euro 5.910,00 (cinquemilanovecentodieci/00), frutto del residuo dei primi cinque ratei pattuiti nel nuovo accordo economico stipulato in data 28/08/2014 per complessivi euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), da pagarsi con dieci rate mensili a partire dal mese di settembre 2014 a giugno 2015. Il credito maturato alla data della presentazione del ricorso riguardante la stagione sportiva 2014/2015 é di euro 12.910.00 (dodicimilanovecentodieci/00), 1'allenatore dichiara di aver ricevuto solo euro 7.000,00 (settemila/00) e dichiara di essere stato esonerato in data 21/10/2014. Complessivamente, 1'allenatore alla data di presentazione del ricorso in oggetto, richiede euro 14.520.00 (quattordicimilacinquecentoventi/00) oltre agli interessi legali e la svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 1 6/09/2015 , ricevuta il 24/09/2015 ha invitato la U.S. Agropoli a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualniente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 21/09/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22/09/2015 ha trasmesso copia dei contratti regolarmente depositati in data 15/10/2013 il primo riguardante la stagione calcistica 2013/2014, mentre il secondo riguardante la stagione sportiva 2014/2015 risulta depositato in data 15/09/2014. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività e la U.S. Agropoli nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie i ricorsi e dichiara l'obbligo della U.S. Agropoli di corrispondere all'allenatore sig. Pirozzi Egidio la somma di € 14.520,00 (quattordicimilacinquecentoventi/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 e al saldo residuo dei primi cinque ratei scaduti per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 150.00 (centocinquanta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva Nel rispetto clei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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