F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Angelo SANDRI / SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 srt (98/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA: all. Angelo SANDRI / SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 srt
(98/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA
Con ricorsi del 28/11/2014 e 1/04/2015, l’allenatore di Base Uefa B Angelo Sandri, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. il pagamento della complessiva somma di € 6.000,00, di cui € 3.600,00 quale corrispettivo dovuto per i ratei mensili scaduti il 30/11/2014, 30/12/2014 e 30/01/2015, nonché € 2.400,00 quale saldo residuo dovuto per la stagione sportiva 2013/2014, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di maturazione sino all'integrale soddisfo. Nei ricorsi l’allenatore nel precisare che la S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. si era impegnata a corrispondergli per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, per la stagione sportiva 2013/2014, un compenso annuo di € 10.800,00, a far data dal mese di agosto 2013 e fino al mese di aprile 2014, da pagarsi in nove rate mensili di € 1.200,00 cadauno, tutte scadenti all'ultimo giorno dei singoli mesi, ed € 9.600,00, a far data dal 31/08/2014 e fino al mese di marzo 2015, da pagarsi in otto rate mensili di € 1.200,00 cadauno, scadenti tutte all'ultimo giorno del mese, sempre per la conduzione teenica della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015. Nei due contratti sono stati previsti anche i rimborsi spese di viaggi da pagarsi così come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì. allegato i moduli di richiesta emissione tessera di tecnico per le due stagioni sportive, nonché la lettera di esonero dall'incarico ricevuto, con decorrenza 24/11/2014, sottoscritta dal Presidente della società. Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che i contratti sottoscritti dalle parti per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 sono stati depositati presso i loro Uffici. Con raccomandata del 16/09/2015, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l. a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La società convenuta nulla ha fatto pervenire in ordine alle richieste del ricorrente Sandri Angelo. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che i ricorsi proposti dall'allenatore Angelo Sandri sono meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 2.400,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 12.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.412,00, mentre, per la stagione sportiva 2014/2015, spettano € 3.600,00 per i ratei scaduti e riferiti ai mesi di novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015, oltre ad € 18,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.618,00. Il totale complessivo riconosciuto al ricorrente Sandri Angelo ammonta alla complessiva somma di € 6.030.00 P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie i ricorsi e dichiara l'obbligo della la S.S.D. Sport Club Marsala 1912 s.r.l.di corrispondere all'allenatore Angelo Sandri la somma € 2.400,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 12.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.412.00, mentre, per la stagione sportiva 2014/2015, spettano € 3.600,00 per i ratei scaduti e riferiti ai mesi di novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015, oltre ad € 18.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.618.00. Il totale complessivo riconosciuto al ricorrente Sandri Angelo ammonta alla complessiva somma di € 6.030.00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla é dovuto per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federate per avere le parti previsto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme sia per la stagione sportiva 2013/2014 che in quella del 2014/2015. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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