F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA :all. Giambattista SIRI / ACD LEIVI ( 100/45 ) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Elisabetta MAGNABOSCO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA :all. Giambattista SIRI / ACD LEIVI ( 100/45 ) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Elisabetta MAGNABOSCO Con ricorso del 2 febbraio 2015 l'allenatore dilettante Siri Giambattista regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto in qualità di allenatore della squadra Società A.C.D. LEIVI 1980 partecipante al Campionato di 1^ categoria girone "D, 2013-2014, tramite l'Avv. Giovanni Marra ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 1000 per le 2 rate di € 500 scadute il 31 dicembre 2013 e il 30 giugno 2014 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato il 2 luglio 2013 e regolarmente depositato a fronte del premio di tesseramento di € 1000 non ha effettuato il pagamento delle 2 rate di € 500 scadute in dicembre 2013 e giugno 2014 per un totale di € 1000. La A.C.D. LEIVI, invitata da questo Collegio il giorno 16 settembre 2015 con raccomandata A/R, nulla ha controdedotto. Dall'esame degli atti del procedimento, risulta che il ricorso é meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla A.C.D. LEIVI di pagargli la comma di € 1000 inerente le due rate scadute in dicembre 2013 e giugno 2014 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 10 per un totale di € 1010. L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it