F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: Domenico PRANTERA / S.S. TORRETTA CALCIO (105/45) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: Domenico PRANTERA / S.S. TORRETTA CALCIO (105/45) ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI Il sig. Domenico PRANTERA, nella sua qualità di allenatore di Base UEFA B, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 16.02.2015, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della S.S. TORRETTA CALCIO. Nei ricorso spiegava che la resistente per la stagione 2014/15 lo aveva assunto in qualità di allenatore della 1^ squadra partecipante al campionato di Eccellenza Calabrese Gir. A; che, con scrittura privata datata 01.08.2014 a firma del legale rapp.te della S.S. TORRETTA CALCIO, la stessa si impegnava a corrispondere al sig. PRANTERA la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) quale premio di tesseramento da corrispondersi in n. 5 rate di €1.000,00 ciascuna a scadenza fissa, indicando che la resistente nulla ha corrisposto al ricorrente, accludendo la copia del contratto, regolarmente depositato presso il C.R. CALABRIA LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire nota del 28.09.2015, in atti, con allegata copia dell'accordo stesso. Il Sig. Domenico PRANTERA, in virtù di quanto sopra, concludeva chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla S.S. TORRETTA CALCIO di provvedere al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16.09.2015, provvedeva ad invitare la società S.S. TORRETTA CALCIO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La S.S. TORRETTA CALCIO rimaneva silente sull'inoltrato ricorso. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società S.S. TORRETTA CALCIO di pagare al sig. Domenico PRANTERA, nella sua qualità, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) quale premio di tesseramento, dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad €50,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €5050.00 (cinquemilacinquanta/80), maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it