F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: Alfredo CIMINO / ASD OSTUNI 1945 ( 107/45) ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: Alfredo CIMINO / ASD OSTUNI 1945 ( 107/45) ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI Il sig. Alfredo CIMINO, nella sua qualità di allenatore di Base, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.LG.C., n. matricola 56663, in data 23.02.2015, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della ASD OSTUNI 1945. Nel ricorso spiegava che la resistente per la stagione 2014/15 lo aveva assunto in qualità di allenatore della 1^ squadra partecipante al campionato regionale Pugliese di Eccellenza; che, con scrittura privata datata 18.09.2014 a firma del legale rapp.te della ASD OSTUNI 1945, la stessa si impegnava a corrispondere al sig. CIMINO la somma di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) quale premio di tesseramento da corrispondersi in n. 3 rate a scadenza fissa, indicando che la resistente nulla ha corrisposto al ricorrente, accludendo la copia del contratto, regolarmente depositato presso il C.R. PUGLIA LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire nota del 22.09.2015, in atti, con allegata copia dell'accordo stesso. Il sig. Alfredo CIMINO, in virtù di quanto sopra, concludeva chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo aIla ASD OSTUNI 1945 di provvedere al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16.09.2015, provvedeva ad invitare la società ASD OSTUNI 1945 a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La ASD OSTUNI 1945 rimaneva silente sull'inoltrato ricorso. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD OSTUNI 1945 di liquidare al sig. Alfredo CIMINO, nella sua qualità, la somma di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) quale premio di tesseramento, dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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