F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Alessandro RIDOLFI / ASD VILLAFRANCA (108/45) ARBITRI: sigg, Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA: all. Alessandro RIDOLFI / ASD VILLAFRANCA
(108/45)
ARBITRI: sigg, Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
Con ricorso del 25/02/2015, l’allenatore di Base Uefa B Alessandro Ridolfi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D.Villafranca Veronese il pagamento di € 1.800,00 quale residuo pagamento delle spettanze dovute per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 300,00 quale bonus di fine stagione, per un totale di € 2.100,00. Nel ricorso l’allenatore nel precisare che la A.S.D. Villafranca Veronese si era impegnata a corrispondergli la somma complessiva di € 3.000,00 per la conduzione tecnica della squadra allievi regionali elite, stagione sportiva 2013/2014, da pagarsi con rate mensili di € 300,00 cadauna, a far data dal mese di settembre 2013 e fino al mese di maggio 2014, con un bonus di fine stagione di pari importo, ha comunicato di aver ricevuto solo le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2013, rimanendo creditore dell'importo innanzi richiamato. Il ricorrente ha allegato al ricorso la copia dell' accordo privato, sottoscritto in data agosto 2013 con la Associazione Sportiva Dilettantistica Real Villafranchese, con sede in via Porta n. 12 di Villafranca Verona, privo del timbro della società e con la scritta " Il calciatore" al posto dell'allenatore, da cui si evince che lo stesso dichiara "di accettare come rimborso per la stagione sportiva 2013/2014 dell'A.S.D. Real Villafranchese la somma mensile di € 300,00, ripartita in 10 rate". Il ricorrente ha, altresì, allegato n. 3 assegni di € 300,00 cadauno, a lui intestati, emessi nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2013, recanti il timbro della A.S.D. Real Villafranchese. In data 11 maggio 2015 il ricorrente ha fatto pervenire a questo Collegio Arbitrale il mandato di conferimento incarico all'avvocato Marco Bastianello per l’avanzata richiesta di pagamento. Il Comitato Regionale Veneto della L.N.D., su richiesta del 22.09.2015 del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che nessun accordo economico risulta essere stato deposito dalle parti in questione. Con raccomandata del 22/09/2015, la A.S.D. Villafranca, con sede in via Porta n. 12 di VillafrancaVerona, é stata invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La società convenuta, con raccomandata del 3.10.2015, nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Alessandro Ridolfi, ha comunicato che il ricorrente, nella stagione sportiva 2013/2014, e stato tesserato con l’incarico di allenatore Allievi Regionali Elite senza nessun accordo economico in quanto lo stesso rientrava nel progetto Paluani Life, come da accordo con la società professionistica Chievo Verona, con cui la A.S.D. Villafranca era affiliata. In data 24.11.2013 lo stesso veniva esonerato in quanto era stato accertato, attraverso il sito della società professionistica Hellas Verona, che il Ridolfi svolgeva le mansioni di allenatore dei Giovanissimi Nazionali 1999, con la società sopra citata. La società convenuta ha comunicato, ancora, in data 17.04.2014, il Vice Presidente della A.S.D. Real Villafranchese di aver ricevuto una missiva, a firma del legale ricorrente in cui si richiedeva di pagare al Ridolfi € 1.500,00 per l'attività svolta dal suo assistito con la stessa, riferito all'accordo sottoscritto prima dell'inizio della stagione sportiva, ma che tale accordo non si era concretizzato in quanto il Ridolfi aveva deciso di tesserarsi successivamente con la A.S.D. Villafranca e non con la Real Villafranchese e che per tali motivi erano le parti erano per le vie legali. A parere della convenuta il ricorrente Ridolfi Alessandro sta tentando di far valere davanti al Collegio Arbitrale un accordo tra privati, sottoscritto con altra società, la A.S.D. Real Villafranchese, che non c'entra con la A.S.D. Villafranca, come dimostra la lettera del suo legale indirizzata ad altra società. Alle controdeduzioni la convenuta ha allegato la copia della lettera dell'avv. Francesca Toffali, indirizzata alla società ASD Real Villafranchese, la lettera di esonero dall'incarico di allenatore della A.S.D. Villafranca Veronese, del 24/Il/2013, indirizzata al ricorrente Ridolfi Alessandro e le foto del sito della Hellas Verona in cui viene riportato il nome del Ridolfi Alessandro facente parte dello staff tecnico quale allenatore in seconda della società. Il ricorrente, con raccomandata del 12.10.2015, ha fatto pervenire le proprie osservazioni circa l'assunto della società convenuta ribadendo che per la stagione sportiva in contestazione risulta essere stato tesserato con la società ASD Villafranca dando dimostrazione di ciò allegando il modulo di richiesta emissione tessera di tecnico, stagione sportiva 2013/2014, in cui é riportata l'attività di tecnico per squadre minori "Allievi Regionali Elite", sottoscritto in data 20/08/2013, recante la firma del Presidente ma senza il timbro della società. Il ricorrente ha comunicato, altresì che non risulta alcuna propria dichiarazione di prestazione a titolo gratuito risultando irrilevante la compilazione della modulistica le cui ragioni appaiono non imputabili al ricorrente. Circa la raffigurazione sul sito di altra società ciò é compatibile con l'attività di perfezionamento e miglior arricchimento professionale, peraltro comunicata alla società convenuta e comunque di suo vantaggio anche ai fini di una migliore crescita del settore giovanile della predetta. Il ricorrente insiste per 1'accoglimento della sua richiesta e respingere ogni altra deduzione e/o ricostruzione in quanto irrilevante e contraria ai documenti in atti anche in considerazione che ha profuso la propria forza lavorativa per tutta la stagione sportiva. Il ricorrente, ancora, ha evidenziato che appare illogico la deduzione in ordine al fatto che egli avrebbe sottoscritto un accordo economico con altra società salvo poi tesserarsi con la convenuta ed aver ricevuto il parziale compenso dalla prima pur prestando l'attività di allenatore per la seconda. Tutto ciò rafforza la circostanza che per ragioni contabili o altro a lui sconosciute si preferì formalizzare l'aspetto economico con la modulistica in atti. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Alessandro Ridolfi non é meritevole di accoglimento. Il ricorrente, così come risulta dal modulo di richiesta emissione tessera di tecnico, sottoscritto il 20.08.2013, stagione sportiva 2013/2014, anche se privo di timbro della società, é stato tesserato con la A.S.D. Villafranca, operante nel settore giovanile. Inoltre, il ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza di accordo economico, stagione sportiva 2013/2014, sottoscritto con la A.S.D. Villafranca mentre ha allegato al ricorso quello sottoscritto con la A.S.D. Real Villafranchese, dell'agosto 2013. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale respinge Il ricorso proposto dall'allenatore Ridolfi Alessandro. Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale trasmetta gli atti del procedimento alla Procura Federale per l’accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 bis del Codice Giustizia Sportiva. La presente delibera e inappellabile.
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