F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Maurizio PERRELLI / F.C. CALCIO ACRI SCSD ( 109/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Maurizio PERRELLI / F.C. CALCIO ACRI SCSD ( 109/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 01.12.2014 l'allenatore dilettante Maurizio PERRELLI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito codesto Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società F.C. CALCIO ACRI SCSD, il pagamento della somma complessiva di € 5.500,00 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2013/14. Nel ricorso il legale del tecnico spiegava che la società F.C. CALCIO ACRI gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza e che, con scrittura privata del 20.08.2013 allegata al ricorso, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 7.000,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in otto ratei, sei da € 1.000,00 ed i restanti due da 500,00 ciascuno. Tale accordo economico, comprensivo di tutte le spese come concordato formalmente fra le parti, é stato depositato presso il Comitato Regionale Calabria della LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire, con nota del 28,09.2015, copia dell'accordo e della data di deposito. L'avvocato Principe precisava che il tecnico aveva ricevuto solo la minor somma di € 1.500,00, rispetto a quella pattuita pari ad € 7.000,00 e concludeva, quindi, chiedendo la condanna della F.C. CALCIO ACRI al pagamento della somma residua, dovuta in forza dell'accordo economico, pari ad € 5.500,00, oltre agli interessi legali e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16.09.2015 ricevuta dalla convenuta il 23.09.2015, provvedeva ad invitare la società F.C. CALCIO ACRI a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. La società convenuta, con missiva del 28.09.2015 indirizzata sia al Collegio Arbitrale che al legale del ricorrente, esponeva, in primo luogo di non aver mai ricevuto il reclamo del tecnico, chiedendo di verificare le modalità di notifica dello stesso e, inoltre, eccepiva la tardività del ricorso. Da ultimo richiedeva al Collegio di inviargli copia del reclamo, riservandosi di contro dedurre anche nel merito. La Segreteria del Collegio, in data 07.10.2015, rimetteva copia del ricorso alla convenuta. Tale documentazione veniva ricevuta dalla società resistente il 13.10.2015, come da documentazione agli atti. Il legale del tecnico, con memoria del 01.10.2015 inviata sia al Collegio Arbitrale che alla controparte, contestava integralmente le eccezioni della società. In particolare segnalava come il ricorso, inviato alla società resistente con raccomandata del 02.12.2014, fosse ritornato al mittente in data 19.01.2015 per "compiuta giacenza" precisando che il mancato ritiro della missiva dovesse essere considerato come una notifica a tutti gli effetti. A sostegno della propria tesi allegava copia della raccomandata e del plico ancora chiuso indicante la dicitura "Ritorna al mittente Compiuta giacenza". Concludeva quindi ritenendo il ricorso tempestivo ed insistendo nelle richieste iniziali. La società F.C. CALCIO ACRI, nulla eccepiva né contro deduceva in merito. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. Le eccezioni della società convenuta, infatti, risultano del tutto infondate. Il ricorso del tecnico, essendo stato inviato il 02.12.2014, risulta tempestivo; inoltre, la compiuta giacenza del plico, come dimostrato dal legale del ricorrente, ha perfezionato la notifica. Va osservato, infine, come tutte le raccomandate inviate dal Collegio Arbitrale al medesimo indirizzo della società (lo stesso utilizzato dal legale del tecnico) siano state prontamente ritirate. Quello stesso indirizzo é stato inserito nell'accordo economico e la società lo ha utilizzato per inviare le raccomandate al Collegio e al legale del ricorrente, come si evince dalla documentazione agli atti del procedimento. La documentazione prodotta dal ricorrente, al contrario, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma richiesta, così come calcolata dal ricorrente medesimo. P.Q.M. accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società F.C. CALCIO ACRI SCSD di corrispondere al sig. Maurizio PERRELLI la somma di € 5.500,00 quale saldo del premio di tesseramento oltre ad € 55,00 quali interessi equitativamente calcolati, per complessivi € 5.550,00, maggiorati, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 dell NOIF e del CGS.
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