F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Marco CHIRICO / ASD NUOVA S.M. MOLE MARINO (14/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Marco CHIRICO / ASD NUOVA S.M. MOLE MARINO (14/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA Con ricorso dell' 11.07.2014, l'allenatore di Base Uefa B Marco Chirico, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Nuova S.M. Mole Marino il pagamento della somma di € 9.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore nel precisare che la A.S.D. Nuova S.M. Mole Marino si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale della Lnd, per la stagione sportiva 2013/2014, un compenso annuo di € 10.000,00, a far data dal mese di agosto 2013 e fino al mese di maggio 2014, da pagarsi in dieci rate mensili di € 1.000,00 cadauno, tutte scadenti al giorno 25 di ogni mese, oltre al rimborso delle spese di viaggi da pagarsi così come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha, altresì comunicato di aver percepito solo € 1.000,00. Inoltre, al ricorso sono stati allegati la comunicazione di esonero del 30.09.2013 ed il modulo di richiesta emissione tessera di tecnico. Il Segretario del Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta della Segretaria di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti sopra citate, per la stagione sportiva 2013/2014, é stato depositato presso i loro Uffici in data 15.10.2013. Con raccomandata del 13.10.2014, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D. Nuova S.M. Mole Marino a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. La società convenuta nulla ha fatto pervenire in ordine alle richieste del ricorrente Marco Chirico. In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Marco Chirico é meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 9.000,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 60.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.060,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della A.S.D. Nuova S.M. Mole Marino di corrispondere all'allenatore Marco Chirico la somma € 9.000,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 60.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.060.00. Nulla é dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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