F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Ivan CARRETTA / ACD COSTA BARAUSSE FARA (34/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Ivan CARRETTA / ACD COSTA BARAUSSE FARA (34/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI Con ricorso del 31 luglio 2014, l’allenatore di base Uefa B Ivan Carretta ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto con la A.C.D. Costa Barausse Fara, in data 10 novembre 2013, un accordo economico per la conduzione tecnica della squadra A.C.D. Costa Barausse Fara partecipante al campionato di 1^ Categoria nella stagione sportiva 2013/2014 in qualità di Allenatore Responsabile, a decorrere dal 15 agosto 2013. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, nell'accordo economico di cui sopra, la A.C.D. Costa Barausse Fara si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale lordo pari ad € 4.000,00 da erogarsi in rate mensili ciascuna di € 400,00. Il signor Carretta ha prestato la sua attività di allenatore responsabile della suddetta squadra sino al 15 novembre 2013, data in cui acquisiva efficacia l’esonero dello stesso deciso dalla Società in data 11 novembre 2013. La A.C.D. Costa Barausse Fara ha versato al Signor Carretta, come da documentazione presente in atti, la minor somma complessiva di € 1.400,00 di cui € 400,00 in data 15 ottobre 2013, € 400,00 in data 11 novembre 2013 ed € 600,00 in data gennaio 2014. Con il ricorso in esame il signor Ivan Carretta ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.C.D. Costa Barausse Fara di corrispondergli l'importo di € 2.600,00 a titolo di residuo di premio di tesseramento di cui al contratto regolarmente sottoscritto. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 13 ottobre 2014, ricevuta dal Signor Carretta in data 17 ottobre 2014, invitava il ricorrente ad integrare la documentazione depositata, mediante produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla spedizione del ricorso introduttivo alla A.C.D. Costa Barausse Fara. Il Signor Carretta ottemperava all'invito, producendo l'avviso di ricevimento richiesto. Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 27 ottobre 2014, ricevuta dalla Società in data 31 ottobre 2014, ha invitato la A.C.D. Costa Barausse Fara a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La A.C.D. Costa Barausse Fara replicava comunicando di aver esonerato l’allenatore Ivan Carretta con decorrenza 15 novembre 2013 (provvedimento deliberato in data 11 novembre 2013) in quanto, a suo dire, lo stesso, in seguito all'esonero e nel corso della stagione sportiva 2013/2014, si era posto a disposizione della squadra di 2^' categoria A.S.D. Valli, dirigendone gli allenamenti e seguendo alcune partite, proseguendo in seguito il rapporto con la stessa Società anche nella stagione sportiva 2014/2015. Comunicava inoltre di aver deciso di corrispondere all'allenatore Carretta un premio di tesseramento ridotto ad € 1.400,00 (anziché € 4.000,00). Il Comitato Regionale Veneto L.N.D. su richiesta del 24 aprile 2015 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 6 maggio 2015 ha trasmesso copia del contratto depositato in data 5 dicembre 2013. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Ivan Carretta ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra sino alla data dell'esonero, e la A.C.D. Costa Barausse Fara ha replicato con contestazioni rimaste sfornite di prova, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Ivan Carretta e fa obbligo alla società A.C.D. COSTA BARAUSSE FARA di corrispondere alto stesso la somma di € 2.600,00 (duemilaseicento/00) relativa al saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 23,00. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.Poiché dagli atti risulterebbe una violazione alle norme attualmente in vigore,si trasmettono gli atti alla Procura Federale per l’accertamento della veridicità dei fatti e per gli eventuali provvedimenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it