F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Leonardo CORREDDU / S.S.D. PIETRAIA ALGHERO (49/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Leonardo CORREDDU / S.S.D. PIETRAIA ALGHERO (49/45) ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Sebastiano SCARFATO Con ricorso inviato in data 30/08/2014 l’allenatore di Base UEFA B Leonardo Correddu, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 38399), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di Euro 4.000,00 da parte della società S.S.D. PIETRAIA ALGHERO a saldo delle sue spettanze per la stagione 2013/2014. Nel ricorso l’allenatore specificava che con regolare scrittura privata del 20/09/2013 la società S.S.D. PIETRAIA ALGHERO, in persona del legale rappresentante Sig. Antonio Camerada, partecipante al Campionato di seconda categoria girone G Regione Sardegna, si era impegnata a corrispondergli, per l’attività di allenatore della Prima Squadra per la stagione 2013/2014, la somma complessiva di Euro 4.000,00, da pagarsi in rate mensili di Euro 500,00 da settembre 2013 ad aprile 2014, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Il ricorrente specificava, altresì, di non aver ricevuto alcun compenso. Al ricorso é stata allegata copia della scrittura privata sottoscritta con la società S.S.D. PIETRAIA ALGHERO in data 20/09/2013. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, stante la mancata prova dell'invio del ricorso alla società S.S.D. PIETRAIA ALGHERO da parte dell'allenatore Correddu, con raccomandata del 13/10/2014 invitava quest’ultimo a provvedere in tal senso entro otto giorni, rimettendo al Collegio la ricevuta della relativa raccomandata. L'allenatore Correddu provvedeva a trasmettere a questo Collegio copia della raccomandata già inviata alla società S.S.D. PIETRAIA ALGHERO in data 19/08/2014. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 29/10/2014, invitava Ia società S.S.D. PIETRAIA ALGHERO ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro Otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Correddu. Facendo seguito a tale richiesta, la società S.S.D. PIETRAIA ALGHERO, in persona del legale rappresentante Antonio Camerada, con lettera del 2/12/2014 formulava le proprie controdeduzioni. Nella lettera il sig. Camerada respingeva le richieste formulate dall'allenatore Correddu specificando di aver già corrisposto al medesimo quanto da lui richiesto a titolo di compenso per la stagione sportiva 2013/2014. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 22/05/2015, chiedeva al Comitato Regionale Sardegna L.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo. A seguito di tale richiesta, il Comitato Regionale Sardegna L.N.D. inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti, comunicando che lo stesso risultava effettivamente depositato presso i loro Uffici in data 29/11/2013. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che le controdeduzioni inviate dalla società S.S.D. PIETRAIA ALGHERO non risultano corredate dalla prova dei pagamenti effettuati, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società S.S.D. PIETRAIA ALGHERO di corrispondere all'allenatore Leonardo Correddu la somma di Euro 4.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione 2013/2014 nonché di Euro 898,00 per indennità,chilometrica, così per un totale pari ad Euro 4.898,00 oltre ad Euro 61,00 per interessi equitativamente calcolati così per un totale di Euro 4.959,00. L’importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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