F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA : all. Vincenzo DI MAIO / FC REAL SM HYRIA ASD (69/45) ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Pasquale GIAMPAGLIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA : all. Vincenzo DI MAIO / FC REAL SM HYRIA ASD
(69/45)
ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Pasquale GIAMPAGLIA
L'allenatore di Base Uefa B Vincenzo DI MAIO, rappresentato e difeso in virtù di procura
dall'Avvocato Cristina Zecca, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico ed assunto, per la Stagione Sportiva 2013/14 in qualità di tecnico della 1^ squadra della F.C. REAL SM HYRIA ASD, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D, in data 11/11/2014 adiva questo Collegio Arbitrale per lamentare il mancato pagamento di € 7.500 (settemilacinquecento) come da accordo tipo stipulato il 28/09/2013 con il legale rappresentante, della Società, come tecnico della 1^ squadra per la Stagione Sportiva 2013/14. L'accordo economico prevedeva l’impegno a corrispondere al sig. Vincenzo Di Maio , nella sua qualità, la somma di € 7.500,00 oltre agli interessi di mora. Il tecnico, fa presente di essere stato esonerato nella sua funzione di allenatore della Prima Squadra, in data 02/11/2014. Con raccomandata del 9/12/14, il Segretario del Collegio Arbitrale invita la società F.C. Real Hyria asd a presentare, qualora to ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Vincenzo Di Maio ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Con raccomandata del 22/5/15 il Segretario di questo Collegio Arbitrale, chiedeva al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso tra le parti, di seguito to stesso Dipartimento comunicava a questo Collegio che l'accordo era stato depositato presso i loro Uffici in data 06/09/2013. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre, valutato per giunta che non ha provveduto al ritiro della raccomandata del 10/12/2014, per cui la stessa e stata ritornata al mittente per "compiuta giacenza", ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società F.C. REAL SM HYRIA ASD di corrispondere all'allenatore Vincenzo Di Maio la somma di Euro 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione 2013/2014, oltre ad Euro 75,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 7.575,00 (settemilacinquecentosettantacinque/00). L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter commal3 delle NOIF e del CGS.
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