COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PERO DEI SANTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI / FORME, DISPUTATA IL 24.05.15, PER I PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°44 del 28.05.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PERO DEI SANTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI / FORME, DISPUTATA IL 24.05.15, PER I PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°44 del 28.05.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pero Dei Santi ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per uso di materiale pirotecnico da parte dei propri sostenitori durante tutta la gara, che creava tensione tra il pubblico. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei presupposti per la comminazione della sanzione impugnata, tenuto conto che il materiale usato era circoscritto a 3/4 piccoli raudi fatti esplodere soltanto a fine partita. Osserva la Corte che, l’appello è infondato e non merita accoglimento, tenuto conto che il solo fatto dell’introduzione di materiale pirotecnico di qualsiasi genere negli impianti sportivi, è punito dall’art. 12, commi III e VI C.G.S, con sanzioni ben più elevate di quella comminata. Nel caso in esame, pertanto, la sanzione impugnata deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, soprattutto in considerazione dell’ampia riduzione della sanzione minima operata correttamente dal primo Giudice. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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