COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PERO DEI SANTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCHIONE MIRKO FINO AL 30.06.2019 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI / CESE, DISPUTATA IL 31.05.15, PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, FINALE PLAY OFF, GIRONE “B” (C.U. N° 45 del 4.06.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PERO DEI SANTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCHIONE MIRKO FINO AL 30.06.2019 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI / CESE, DISPUTATA IL 31.05.15, PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, FINALE PLAY OFF, GIRONE “B” (C.U. N° 45 del 4.06.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pero Dei Santi ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. perché il calciatore Marchione, al termine della gara, si precipitava minaccioso verso il direttore di gara e prima lo spintonava in modo vigoroso e intimidatorio col petto e poi, mentre l’arbitro era girato di spalle, lo colpiva con un forte calcio all’altezza del tallone destro provocandogli un forte dolore. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore, in considerazione dell’importanza della gara, in occasione della decisione arbitrale, ha assunto solo un atteggiamento di protesta smodata, ma non minaccioso, né aggressivo. L’Arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, tuttavia, di non avere visto il calciatore sferrargli il calcio al tallone, in quanto, nell’occasione, dava le spalle al medesimo, ma di avere dedotto il fatto dalla circostanza che, appena voltatosi per individuare il responsabile, notava i compagni di squadra del Marchione che lo allontanavano. Osserva la Corte che, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, la sanzione adottata nei confronti del calciatore Marchione Mirko, deve essere ridotta in quanto lo stesso deve essere sanzionato per il solo spintonamento in danno del direttore di gara e, come dallo stesso ammesso, per avere “girato” quest’ultimo al fine di richiamarlo a un più corretto comportamento .Per quanto concerne, invece, il calcio che l’arbitro avrebbe ricevuto da un giocatore non meglio identificato, la sanzione non può essere comminata al Marchione sulla base di una semplice presunzione effettuata dallo stesso arbitro –come si evince dal richiamato supplemento – anziché sull’attestazione di fatti avvenuti, con certezza, alla sua presenza. Conseguentemente gli atti vanno rimessi al primo Giudice per i provvedimenti da adottare a carico del capitano della squadra ospitante, per non avere reso noto allo stesso direttore di gara l’effettivo responsabile del gesto. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Marchione Mirko fino al 31.12.2015 e di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di L’Aquila per i provvedimenti di competenza. Dispone restituirsi la tassa d’appello versata.
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