CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 11/01/2016 – Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 11/01/2016 – Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore - Relatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento iscritto al R.G. n. 47/2015 a seguito del ricorso (datato 24 agosto 2015) proposto dalla Società Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bergamo, via Torquato Tasso, 31, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Panama, 58, con l’intervento della società F.C. Forlì s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Cesare Di Cintio e Enrico Crocetti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bergamo, via Torquato Tasso, 31; nonché l’intervento della società A.S. Gubbio 1910 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Prof. Astolfo Di Amato e Prof. Alessio Di Amato, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Nizza, 59; avverso la delibera del Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. del 7 agosto 2015 (di cui al C.U. n. 89/A) con la quale è stato fissato il termine entro il quale “le società interessate all’eventuale sostituzione, ai sensi dell’art. 49, lett. c) – Lega Nazionale Dilettanti – delle NOIF della società F.C. Castiglione s.r.l. rinunciataria al campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2015/2016 devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti” al fine di “consentire alla Lega Nazionale Dilettanti di esprimere la nona squadra” da promuovere in Divisione Unica Lega Pro; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, gli Avvocati: Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, per la società ricorrente Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l.; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C.; Astolfo Di Amato ed Alessio Di Amato per l’interveniente A.S. Gubbio 1910 s.r.l.; Cesare Di Cintio per l’interveniente F.C. Forlì s.r.l. udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. Attilio Zimatore. Ritenuto in fatto I. Con ricorso datato 24 agosto 2015 la Società Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l. (di seguito, per brevità, designata semplicemente come Seregno) ha impugnato la delibera del Presidente Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. (di seguito, per brevità, designata semplicemente come F.I.G.C.) del 7 agosto 2015 (di cui al C.U. n. 89/A) con la quale è stato fissato il termine entro il quale “le società interessate all’eventuale sostituzione, ai sensi dell’art. 49, lett. c) – Lega Nazionale Dilettanti – delle NOIF della società F.C. Castiglione s.r.l. rinunciataria al campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2015/2016 devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti” al fine di “consentire alla Lega Nazionale Dilettanti di esprimere la nona squadra” da promuovere in Divisione Unica Lega Pro, formulando le seguenti conclusioni: << in via preliminare/pregiudiziale: disporre l’abbreviazione dei termini ancora a scadere sino alla metà con fissazione dell’udienza già prevista in calendario del 3 settembre 2015, onde consentire la trattazione della questione prima che prendano avvio il Campionato di Lega Pro e il Campionato Nazionale Dilettanti; in via subordinata cautelare: in caso di rigetto della domanda di abbreviazione dei termini nonché della richiesta di fissazione dell’udienza per la data del 3 settembre 2015 o comunque prima dell’inizio dei Campionati già prevista per il 6 settembre 2015, si chiede che, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e in presenza di gravi motivi: - venga sospesa l’efficacia esecutiva della delibera del Consiglio Federale del 7 agosto 2015 pubblicata con CU n. 89/A nella parte in cui prevede l’integrazione dell’organico con un solo posto invece di disporre l’integrazione di tutti i posti rimasti vacanti per un totale di 7; - venga sospeso l’inizio dei Campionati o quantomeno rinviata la partita che la società ricorrente dovrà disputare nella prima giornata in calendario del Campionato LND; in via principale: accertata la vigenza dell’art. 49 NOIF che prevede per la Lega Pro un organico di campionato a 60 squadre, annullare e/o riformare la delibera del Consiglio Federale del 7 agosto 2015 pubblicata con C.U. n. 89/A nella parte in cui prevede l’integrazione dell’organico con un solo posto invece di disporre l’integrazione di tutti i posti rimasti vacanti per un totale di 7 e per l’effetto ordinare alla FIGC di procedere all’integrale completamento dell’organico sino alla concorrenza della 60^ squadra avente diritto, utilizzando la procedura già prevista dal comunicato impugnato in base alle domande presentate, anche mediante delibera del Presidente Federale; in ogni caso: condannare la controparte al pagamento delle spese e degli onorari del procedimento>>. A sostegno di tali richieste la società ricorrente, in sintesi, ha dedotto che, a seguito di una complessa serie di vicende (rinuncia della Società Castiglione a presentare domanda di iscrizione al Campionato di Lega Pro; mancata presentazione o regolarizzazione della domanda di iscrizione al medesimo Campionato da parte di altre sei squadre aventi diritto; mancanza dei requisiti in capo ad altra squadra retrocessa dal Campionato di Serie B; ripescaggio di una squadra dal Campionato di Lega Pro per colmare un posto rimasto vacante nel Campionato di Serie B a seguito del fallimento di un’altra Società; procedura di ripescaggio per la Lega Pro conclusosi con il ripescaggio di sole due squadre, rispetto ad una vacanza di organico di nove posti), nel Campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2015/2016 sarebbero rimasti vacanti sette posti, tenuto conto che l’art. 49, lett. b), delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (di seguito, per brevità, designate semplicemente NOIF) stabilisce che “Il Campionato di Lega Pro è articolato in un’unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno”, onde – secondo la società ricorrente – “le squadre ammesse a partecipare al Campionato di Lega Pro devono essere 60”. Pertanto, la delibera impugnata, prevedendo l’integrazione dell’organico in questione per un solo posto, anziché per sette, dovrebbe essere annullata o riformata. II. Sulla stessa linea della società ricorrente si è posto l’intervento della società F.C. Forlì s.r.l. (di seguito, per brevità, designata semplicemente come Forlì), che si è dichiarata “portatrice di un interesse coincidente con quello della società che ha promosso il procedimento”, avendo l’ambizione a “partecipare al campionato di Lega Pro ed a concorrere per il riempimento dell’organico fino alla 60^ squadra”. L’interveniente F.C. Forlì s.r.l. ha formulato le seguenti conclusioni: << previo accertamento della ammissibilità del presente intervento, dato atto della vigenza dell’art. 49 NOIF che prevede per la Lega Pro un organico di Campionato a 60 squadre, annullare e/o riformare la delibera del Consiglio Federale del 7 agosto 2015 pubblicata con C.U. n. 89/A nella parte in cui prevede l’integrazione dell’organico con un solo posto invece di disporre l’integrazione di tutti i posti rimasti vacanti per un totale di 7 e per l’effetto ordinare alla FIGC di procedere all’integrale completamento dell’organico sino alla concorrenza della 60^ squadra avente diritto …>>. Analoga la posizione espressa nell’atto di intervento della società A.S. Gubbio 1910 s.r.l. (di seguito, per brevità, designata semplicemente come Gubbio), secondo la quale la delibera impugnata dovrebbe reputarsi illegittima avendo eluso le disposizioni sulla composizione dell’organico dei campionati, senza neppure rispettare le procedure per la sua eventuale modifica. L’interveniente A.S. Gubbio 1910 s.r.l. – dopo avere affermato l’ammissibilità del suo atto di intervento (da considerarsi, in via subordinata, come ricorso autonomo) – ha formulato le seguenti conclusioni (in via principale): << che sia annullata, per i motivi di cui in narrativa, la deliberazione del Presidente Federale FIGC assunta in data 7 agosto 2015, di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 89/A del 7 agosto 2015, nella parte in cui di fatto riduce da 60 a 54 il numero delle squadre nell’organico della LEGA PRO 2015/2016, nonché ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo – ivi inclusa le deliberazione del Consiglio Federale del 31 agosto 2015 resa nota con comunicato stampa pubblicato in data 31 agosto 2015 sul sito internet della FIGC, o di qualsiasi altro provvedimento comunque connesso ed in particolare della graduatoria ex art. 49, lett. c), NOIF all. a) della detta delibera del 7 agosto 2015 di cui al Comunicato ufficiale FIGC n. 89/A; - che sia ordinato alla FIGC che l’organico del Campionato LEGA PRO Stagione Sportiva 2015/2016 sia riconosciuto di 60 squadre, come previsto dalla normativa vigente, con conseguente ammissione al predetto campionato della ricorrente …>>. L’intimata F.I.G.C. si è costituita con memoria, affermando la assoluta legittimità dell’operato della Federazione, contestando le tesi e le interpretazioni della società ricorrente e chiedendo che “il ricorso avversario venga dichiarato inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito, previo occorrendo rigetto della domanda cautelare, avanzata subordinatamente alla richiesta di abbreviazione dei termini”. III. Con ordinanza collegiale del 3 settembre 2015, il Collegio di Garanzia, uditi i difensori delle parti, ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati dalle società Forlì e Gubbio. Considerato in diritto 1. - La Società Seregno censura la delibera impugnata sulla base di un unico complesso motivo di ricorso, lamentando la violazione degli artt. 49 e 50 delle citate NOIF, il primo dei quali stabilisce che “Il Campionato di Lega Pro è articolato in un’unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno” (art. 49, lett. b) (prevedendo così un organico di 60 squadre); mentre il secondo prevede che l’ordinamento dei Campionati può essere modificato solo “con delibera del Consiglio Federale” (art. 50, 1° comma), la quale “entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore”. In sostanza, secondo la società ricorrente, la delibera impugnata avrebbe disposto una illegittima modifica dell’organico del Campionato di Lega Pro, previsto dall’art. 49 NOIF, riducendo il numero delle squadre ammesse al Campionato da 60 a 54, senza rispettare i criteri stabiliti dall’art. 50 NOIF per le modifiche dell’ordinamento dei Campionati sia per quanto attiene all’organo legittimato a provvedere alla modifica (il Consiglio Federale e non il Presidente) sia per quanto attiene al termine di efficacia della modifica. Il motivo di ricorso è infondato sotto ogni profilo. La Società ricorrente muove dalla indimostrata premessa che la delibera impugnata avesse quale scopo una riduzione del numero di squadre ammesse al Campionato di Lega Pro e si duole che tale modifica sia stata attuata da un soggetto non legittimato e senza rispettare i criteri dell’art. 50 NOIF. Ma la premessa sulla quale la censura si fonda è errata, ponendosi in contrasto con la finalità propria della delibera, ivi espressamente enunciata; e soprattutto trascurando di considerare le reali ragioni che hanno portato alla riduzione del numero di squadre ammesse al Campionato di Lega Pro, nella stagione sportiva 2015/2016. Tale riduzione, infatti, non è derivata da una preordinata scelta degli Organi della F.I.G.C., attuata attraverso la delibera impugnata, ma dall’insuccesso della procedura di ripescaggio, che era stata tempestivamente avviata dalla Federazione proprio allo scopo di provvedere ad una integrazione dell’organico del detto Campionato, consentendo che allo stesso potesse partecipare il numero di 60 squadre astrattamente previsto, in via generale, dall’art. 49, lett. b, NOIF. Tale procedura, alla quale la stessa Società Seregno aveva pure infruttuosamente partecipato, non ha consentito di colmare tutte le carenze di organico (in misura tale da permettere lo svolgimento del Campionato con il numero di 60 squadre programmato nell’art. 49, lett. b, NOIF) per mancanza dei necessari requisiti di ammissione al Campionato in capo alle Società aspiranti al ripescaggio. La riduzione del numero di squadre non è dunque il risultato di una modifica organizzativa, disposta attraverso la delibera impugnata, ma la naturale ed oggettiva conseguenza di una procedura di ripescaggio all’esito della quale si è constatata la possibilità di coprire soltanto due delle vacanze di organico, prendendosi atto del difetto dei prescritti requisiti di ammissione in capo alle altre Società aspiranti al beneficio. Correttamente espletata (ancorché con esito solo parzialmente fruttuoso) la procedura di ripescaggio, proprio al fine di raggiungere il numero di 60 squadre programmato dall’art. 49, lett. b, NOIF, la delibera impugnata, senza introdurre alcuna modifica organizzativa all’Ordinamento del Campionato, si è limitata ad avviare esclusivamente il procedimento diretto alla sostituzione della Società F.C. Castiglione s.r.l., la quale, pur avendo titolo per partecipare al Campionato di Lega Pro, vi aveva rinunciato lasciando spazio ad un’altra società proveniente dalla LND, da individuarsi secondo i criteri stabiliti dall’art. 49, lett c), NOIF e, naturalmente, purché in possesso dei requisiti di ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro. In breve, l’esigenza di raggiungere il numero di 60 squadre era già stato correttamente (ancorchè infruttuosamente) perseguito attraverso la procedura di ripescaggio; eseguita quella fase, la delibera in esame doveva soltanto provvedere alla integrazione di un solo posto in organico, per sostituire la F.C. Castiglione secondo i criteri dell’art. 49, lett. c), NOIF. 2. - Tenuto conto delle considerazioni che precedono, è evidente che il precedente invocato dalla Società ricorrente (come dalle Società intervenienti) non è per nulla pertinente. Nel caso in esame, infatti, a differenza di quello già deciso da questo Collegio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione 11.8/7.10.2014, n. 35, Novara Calcio S.p.a. / F.I.G.C.) invocato dal Seregno, non si ravvisa alcuna delibera volta ad una riduzione dell’organico attraverso un blocco di ripescaggi; ma, al contrario, una delibera rivolta ad una integrazione dell’organico, limitatamente all’unico posto disponibile, in esito ad una infruttuosa procedura di ripescaggio. Né si può ragionevolmente ritenere – come a torto sostiene la società ricorrente – che l’art. 49, lett b, NOIF imponga necessariamente di raggiungere il numero di 60 squadre per comporre l’organico del Campionato di Lega Pro anche prescindendo dai requisiti di ammissione al Campionato medesimo, onde la Federazione sarebbe costretta a reiterare senza limiti la procedura di ripescaggio anche in caso di esito infruttuoso di quella già regolarmente espletata. Effettuata la procedura di ripescaggio (per raggiungere, se possibile, il numero programmato di 60 squadre), e preso atto della mancanza di un numero di squadre, aventi i requisiti prescritti ai fini della iscrizione al Campionato, sufficiente per colmare le carenze di organico, non si può che prendere atto di una conseguente riduzione dell’organico stesso, dovendosi escludere la possibilità di ripetere la procedura di ripescaggio, ammettendo squadre che siano già risultate prive dei requisiti di ammissione. Una diversa soluzione non soltanto risulterebbe irragionevole, ma violerebbe ingiustificatamente il principio di parità di trattamento rispetto alle altre squadre già iscritte al Campionato e in possesso dei necessari requisiti. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso proposto dalla Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l. deve reputarsi infondato; e deve, pertanto, essere rigettato. 3. - Per quanto attiene agli interventi proposti dalle società F.C. Forlì s.r.l. e A.S. Gubbio 1910 s.r.l., gli stessi – come già ritenuto e dichiarato con l’ordinanza collegiale del 3 settembre 2015 (ord. n. 37/2015) – devono reputarsi inammissibili. Infatti, entrambe le società intervenienti erano titolari di una posizione autonomamente legittimante avverso il provvedimento oggi impugnato; e tenuto conto che il termine per la proponibilità del ricorso era ancora pendente alla data dell’udienza di discussione. Inoltre, le modalità di presentazione e di notifica degli atti di intervento di entrambe le dette società non sono idonee a salvaguardare il rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, entrambi i detti interventi (come già disposto con la citata ordinanza collegiale) devono essere dichiarati inammissibili. In ogni caso, per completezza, giova rilevare che, sostanzialmente, entrambi gli interventi in esame sono sostenuti dagli stessi motivi già svolti dalla ricorrente società Seregno; onde, per tutte le ragioni già illustrate in motivazione, entrambi gli interventi – delle Società Forlì e Gubbio – devono reputarsi infondati nel merito. 4. - Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della ricorrente Seregno Calcio s.r.l. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Dichiara inammissibili gli interventi proposti dalle società F.C. Forlì s.r.l. e A.S. Gubbio 1910 s.r.l. Rigetta il ricorso proposto dalla Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l. Condanna la Società ricorrente Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 11 gennaio 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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