CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 14/01/2016 – Pablo Gustavo Cosentino/Federazione Italiana Giuoco Calcio Catania Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Virtus Entella s.r.l.

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 14/01/2016 – Pablo Gustavo Cosentino/Federazione Italiana Giuoco Calcio Catania Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Virtus Entella s.r.l. IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini - Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nei giudizi iscritti: - al R.G. ricorsi n. 82/2015, presentato, in data 16 ottobre 2015, dal sig. Pablo Gustavo Cosentino (all’epoca dei fatti amministratore delegato della società Catania Calcio S.p.A.), rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Cribari, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Daniele Piraino, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 24/CFA del 16 settembre 2015, che ha comminato al ricorrente la sanzione della inibizione per anni 4, oltre all’ammenda pari ad euro 50.000; - al R.G. ricorsi n. 83/2015, presentato, in data 16 ottobre 2015, dalla Società Catania Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Grasso e Eduardo Chiacchio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale della F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché nei confronti della società Virtus Entella s.r.l., non costituitasi in giudizio, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 24/CFA del 16 settembre 2015, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla stessa società ricorrente avverso la decisione di primo grado, sono state rideterminate le sanzioni a carico del sodalizio etneo nella retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Serie B 2014/2015 (confermata rispetto al primo grado) e nella penalizzazione di nove punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 (ridotta rispetto ai dodici punti di penalizzazione statuiti dall’organo di prime cure), oltre ad un’ammenda pari ad euro 150.000 (a sua volta confermata rispetto al primo grado), a titolo di responsabilità diretta in ordine alle violazioni ascritte al Presidente e legale rappresentante della società medesima (Antonino Pulvirenti) ed all’amministratore delegato (Pablo Gustavo Cosentino) entrambi vertenti sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 24/CFA del 16 settembre 2015 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 15/CFA del 27-29 agosto 2015); viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 24 novembre 2015, gli Avvocati Aldo Cribari, per il ricorrente, sig. Pablo Gustavo Cosentino, Giovanni Grasso e Eduardo Chiacchio, per la ricorrente Catania Calcio S.p.A., nonché Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, giusta delega all’uopo ricevuta, per la intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio; nessun rappresentante della Procura Generale dello Sport operante presso il CONI è intervenuto all’udienza. udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore cons. Dante D’Alessio. Ritenuto in fatto 1.- A seguito dell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catania, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con provvedimento del 28 luglio 2015, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il signor Pulvirenti Antonino, all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania S.p.A., Cosentino Pablo Gustavo, all’epoca dei fatti amministratore delegato del Calcio Catania, ed altri, nonché la società Calcio Catania medesima a titolo di responsabilità diretta, responsabilità presunta e responsabilità oggettiva. Il deferimento era stato determinato dall’accertamento di condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato di gare del campionato di calcio Serie B, nel quale era impegnata la Società Calcio Catania, mediante dazioni di danaro costituente il compenso per l'illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall'esito sicuro perché realizzate su gare combinate. In particolare le gare oggetto dell’illecito sportivo, tutte disputate nel Campionato Nazionale di Serie B nella stagione sportiva 2014/2015, erano risultate: CATANIA - AVELLINO del 29 marzo 2015 (risultato finale 1- 0); VARESE - CATANIA del 2 aprile 2015 (risultato finale 0 - 3); CATANIA - TRAPANI dell'11 aprile 2015 (risultato finale 4 - 1); LATINA - CATANIA del 19 aprile 2015 (risultato finale 1 - 2); CATANIA - TERNANA del 24 aprile 2015 (risultato finale 2 - 0); CATANIA - LIVORNO del 2 maggio 2015 (risultato finale 1 – 1). 2.- In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale Federale Nazionale, con decisione in Comunicato Ufficiale n. 15/TFN del 20 agosto 2015, accoglieva il deferimento del Procuratore Federale, rilevando che i fatti accertati dal giudice penale, poi ricostruiti dalla Procura Federale, sulla base sia del materiale probatorio, sia delle dichiarazioni confessorie rese dal Sig. Pulvirenti, integravano le fattispecie disciplinari ascritte ai deferiti. Secondo il Tribunale, infatti, risultavano dimostrati sia la sussistenza del generico programma criminoso, sia l’effettiva realizzazione dello stesso attraverso il contributo dei singoli, con precisa ed organizzata distribuzione di ruoli ed attività all’interno dell’associazione, sia l’effettiva alterazione delle gare. Nel determinare l’entità delle sanzioni da infliggere al Sig. Pulvirenti ed alla Società Calcio Catania, il Tribunale Federale Nazionale, ritenuto di dover tenere in considerazione non solo le attenuanti di cui all’art. 24 CGS, ma anche e soprattutto l’estrema gravità dei fatti contestati, decideva di provvedere in modo più afflittivo rispetto alle richieste della Procura Federale. Il Tribunale irrogava quindi, per quel che qui interessa: - al Sig. Pulvirenti, la sanzione dell’inibizione a 5 anni e l’ammenda di € 300.000,00; - alla Società Calcio Catania S.p.A., la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015, con la penalizzazione di punti 12 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 150.000,00; - al Sig. Cosentino, la sanzione dell’inibizione di anni 4 e l’ammenda di € 50.000,00. 3.- Avverso la decisione del Tribunale Federale hanno proposto appello dinanzi alla Corte Federale, per quel che qui interessa, il Sig. Pulvirenti, la Società Calcio Catania e il Sig. Cosentino. Il Presidente Pulvirenti ha poi però formalizzato la rinuncia al gravame. 4.- La Corte Federale d'Appello, a Sezioni Riunite, con dispositivo in Comunicato Ufficiale n. 15/CFA del 27-29 agosto 2015 e con decisione in Comunicato Ufficiale n. 24/CFA del 16 settembre 2015, ha preso preliminarmente atto della circostanza che la Società Calcio Catania non aveva impugnato la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B nella stagione sportiva 2014/2015, con la conseguenza che per tale parte la decisione appellata doveva ritenersi oramai cosa giudicata, ed ha poi deciso di: - accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Calcio Catania e, per l’effetto, di ridurre la penalizzazione a punti 9 (nove) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2015/2016, confermando il resto; - respingere il ricorso presentato dal Sig. Pablo Gustavo Cosentino; - dare atto della rinuncia formalizzata in sede di udienza dal Sig. Antonino Pulvirenti. 5.- La società Calcio Catania e il signor Pablo Gustavo Cosentino hanno impugnato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, con due distinti ricorsi, la decisione della Corte Federale d’Appello. 5.1 – La società Calcio Catania, dopo aver ricordato che aveva lamentato davanti alla Corte Federale l’eccessività della sanzione inflitta sulla base di una serie di considerazioni relative alla esatta individuazione delle partite oggetto della combine, all’esclusione dell’effettiva alterazione dei risultati delle gare in discussione ed alla insussistenza in capo al signor Pulvirenti di una condotta rilevante ai sensi dell’art. 6 CGS (divieto di scommesse), ha sostenuto che la decisione della Corte Federale risulta viziata per l’insufficienza della motivazione in ordine a molteplici profili decisivi dei fatti in contestazione che avevano costituito specifico oggetto di reclamo, essendosi limitata la Corte Federale ad operare un secco e generico rinvio agli atti del procedimento, senza entrare nel merito dei singoli rilievi formulati dalla difesa. In particolare, la società Calcio Catania ha insistito nel sostenere che le questioni decisive prospettate, non adeguatamente valutate dalla Corte Federale, riguardano: - l’esclusione della combine della partita Catania – Avellino; - la mancata alterazione del risultato di una qualunque delle gare considerate, con la conseguente esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; - l’esclusione della violazione di cui all’art. 6 CGS (divieto di scommesse). La società Calcio Catania ha anche insistito nel sostenere la violazione dell’art. 24 del CGS, per la mancata adeguata considerazione della condotta collaborativa tenuta dal signor Pulvirenti, ed ha chiesto l’integrale cancellazione delle sanzioni comminate o, in subordine, il contenimento della punizione entro il limite dei cinque punti di penalizzazione che erano stati indicati in primo grado dalla Procura Federale, in applicazione dell’art. 24 del CGS. 5.2. - Il signor Pablo Gustavo Cosentino, nel suo ricorso, ha sostenuto che il provvedimento disciplinare irrogato a suo carico è gravato da pesantissimi vizi ed evidenti violazioni nell’applicazione di norme ed ha chiesto una significativa rideterminazione della sanzione in modo meno afflittivo. In particolare, il signor Cosentino ha sostenuto che la decisione impugnata ha fatto erronea applicazione dell’art. 9 del CGS, tenuto conto che risultavano carenti i presupposti essenziali per la riconosciuta appartenenza ad una associazione finalizzata alla commissione di illeciti. Del resto lo stesso Tribunale Federale aveva riconosciuto il suo ruolo marginale e subalterno nell’associazione e la consapevolezza dell’attività svolta dagli altri soggetti deferiti solo in una fase molto avanzata. Il signor Cosentino ha sostenuto, inoltre, che non risulta evidenziato un solo episodio concreto in cui risulti accertato un suo contributo alla realizzazione dello scopo dell’associazione ed idoneo alla commissione di un illecito sportivo, essendosi al più limitato a prendere atto della volontà del Presidente. Il signor Cosentino ha, quindi, sostenuto che la decisione impugnata è viziata anche per l’erronea applicazione dell’art. 7, comma 1, del CGS, nella valutazione dei singoli episodi oggetto dell’illecito sportivo. 6.- Si è costituita nei due giudizi la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha ribadito la correttezza della decisione impugnata ed ha sostenuto l’inammissibilità di tutti i ricorsi, per il contrasto con l’art. 54 CGS, e comunque la loro infondatezza. Considerato in diritto 1.- Preliminarmente si devono riunire, per connessione, i due ricorsi che sono stati proposti, avverso la medesima decisione della Corte Federale della F.I.G.C., davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. 2.- Il Collegio deve poi darsi carico di esaminare in via prioritaria, anche in tale giudizio, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla F.I.G.C. relativamente ai due ricorsi proposti. Come già in altre precedenti vicende portate all’esame del Collegio di Garanzia, la Federazione ha sostenuto, infatti, che le doglianze dei ricorrenti non possono essere prese in considerazione in quanto formulate in contrasto con la disposizione dettata dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva. 3.- Questo Collegio di Garanzia a Sezioni Unite ha già di recente affrontato la questione in numerose recenti decisioni (fra le tante cfr. la decisione n. 58 del 24 novembre 2015). Il Collegio ha quindi ricordato che l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI afferma che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport «è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». La norma riprende (anche nella formula lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio ha inteso uniformarsi. 3.1.- Si è quindi ricordato che un ricorso per motivi di legittimità non può essere configurato come un altro grado di giudizio nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti, ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è invece preordinato all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contraddittorietà della motivazione. 3.2.- In conseguenza, deve ritenersi inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi. Il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. 3.3.- Si è anche avvertito che non può prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (ed è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. 3.4.- Inoltre, attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, le parti non possono omettere di precisare per quale dei tassativi casi previsti dall’art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto. 3.5.- In definitiva il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo evidentemente lacunoso su un punto decisivo della controversia o in modo chiaramente illogico o contradditorio. 3.6.- Tali principi, che distinguono nettamente l’ambito della competenza del Collegio di Garanzia da quello che, nel preesistente ordinamento, apparteneva al TNAS, costituiscono forse l’elemento che più fortemente ha caratterizzato la riforma della giustizia sportiva, con l’entrata in vigore del vigente Codice ed è, quindi, evidente che a tali principi il Collegio debba dare piena e rigorosa applicazione. 4.- Ciò posto non possono ritenersi ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale d’Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di un nuovo esame. 4.1.- Tale valutazione conduce quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui i ricorrenti hanno, talora esplicitamente, sollecitato “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dalla impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione. Tali motivi, infatti, esulano dall’ambito tassativo che l’art. 54 CGS prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva. 4.2.- Il Collegio può procedere, invece, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 54 CGS, che si sono prima precisati, all’esame dei soli motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni e delle soluzioni che il giudice d’appello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie, alla vicenda in esame nella quale sono emersi intrecci e relazioni tali da mortificare profondamente i valori dello sport e la sana passione degli onesti per le competizioni calcistiche. 5.- In particolare, per quanto riguarda il ricorso del Calcio Catania, si deve escludere che la decisione della Corte Federale sia viziata per l’insufficienza della motivazione in ordine a profili decisivi dei fatti in contestazione, avendo la Corte Federale, contrariamente a quanto sostenuto dal Calcio Catania, ampiamente motivato sulle ragioni che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni. Né tale motivazione risulta manifestamente contraddittoria. Del resto i fatti oggetto della decisione della Corte Federale sono stati ampiamente esposti nelle decisioni degli organi di giustizia federale e sono stati anche oggetto delle dichiarazioni confessorie del signor Pulvirenti, all’epoca Presidente del Calcio Catania, che è stato condannato dal Tribunale Federale ed ha poi rinunciato anche all’appello che aveva proposto davanti alla Corte Federale, con ciò rendendo definitive le determinazioni assunte in relazione ai fatti accertati. Fatti peraltro nel loro complesso ammessi anche dal Calcio Catania che non ha impugnato davanti alla Corte Federale la disposta retrocessione nella serie inferiore, con la conseguente formazione del giudicato sul punto. 5.1.- La Corte Federale ha peraltro egualmente osservato che «in ragione dell’estrema gravità dei fatti oggetto del procedimento, la sanzione della retrocessione in questione sia adeguata e rispecchi la pena minima conforme a giustizia da attribuire a casi come quello in questione. Gli illeciti commessi dai soggetti deferiti costituiscono, invero, fatti inaccettabili e gravissimi, che, come rilevato dal Tribunale Federale Nazionale, destano un “forte allarme sociale”, comportano il dissolvimento delle fondamenta basilari della competizione sportiva, e di cui sulla base del sistema normativo settoriale è chiamata necessariamente a risponderne la società di riferimento. Sono stati, infatti, accertati dalla A.G. e dalla Procura Federale, attraverso un impianto probatorio esaustivo ed efficace, una pluralità di illeciti, perpetrati relativamente a ben sei gare, volti ad ottenere indebiti vantaggi, di natura non solo sportiva, ma anche economica, nonché la sussistenza di una collaudata organizzazione, con assetto stabile e ruoli ben definiti, finalizzata appunto alla frode sportiva». 5.2.- Quanto poi alla irrogazione dell’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, giustamente la F.I.G.C. ha osservato, nella sua memoria difensiva, che non è in contestazione che i dirigenti etnei abbiano commesso più di un illecito sportivo, avendone il solo Presidente ammessi ben 5, ed è, pertanto, del tutto irrilevante disquisire sull’ipotesi (peraltro inverosimile sulla base degli atti), secondo cui gli illeciti contestati (o uno di essi) non avrebbero raggiunto il loro scopo. 5.3.- Non possono ritenersi fondate neanche le censure sollevate con riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 6 del CGS, che punisce le scommesse sugli incontri effettuate anche per interposta persona, tenuto conto che la Corte Federale ha chiaramente dimostrato di aver esaminato anche tale profilo quando ha affermato nella sua decisione che «prive di pregio sono le contestazioni della difesa della società deferita circa la non veridicità delle accuse mosse nei confronti del Sig. Pulvirenti relative alle scommesse che lo stesso, con l’ausilio del sig. Impellizzeri, avrebbe posto in essere sulle gare oggetto del presente procedimento, al fine dunque di ottenere vantaggi anche economici». Peraltro, come ha evidenziato anche la difesa della F.I.G.C., dagli atti emergono indizi chiari e concordanti sul collegamento fra i fatti oggetto delle combine sportive e le scommesse effettuate sulle stesse partite. 6.- Il Calcio Catania, in subordine, lamentando l’eccessività del trattamento sanzionatorio riservato, ha chiesto un’ulteriore riduzione della penalizzazione inflitta dalla Corte Federale, entro il limite dei cinque punti. Ma la richiesta è chiaramente inammissibile. Questo Collegio di Garanzia ha, infatti, già affermato che la legittimità della misura di una sanzione può essere valutata dal Collegio solo se la stessa è stata irrogata in chiara violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza (decisione n. 35 del 10 agosto 2015). 6.1.- Nella fattispecie la sanzione irrogata non può ritenersi irrogata in chiara violazione dei presupposti di fatto prima ricordati o di norme di diritto e non risulta peraltro nemmeno manifestamente irragionevole tenuto anche conto della già avvenuta applicazione dell’art. 24 del CGS e della riduzione della sanzione già disposta dalla stessa Corte Federale. 7.- Anche il ricorso proposto dal signor Pablo Gustavo Cosentino è infondato. Il signor Cosentino ha insistito nel sostenere, anche davanti al Collegio di Garanzia, che risultavano carenti i presupposti essenziali per la sua riconosciuta appartenenza ad una associazione finalizzata alla commissione di illeciti. Ma la Corte Federale ha chiaramente già valutato tali presupposti e, per le ragioni che si sono prima esposte, questo Collegio di Garanzia, nell’esercizio delle sue funzioni di supremo giudice della legittimità, non può procedere ad una nuova valutazione degli stessi elementi di fatto in un ulteriore e non consentito grado del giudizio di merito. 7.1.- La Corte Federale, visti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti, ha infatti ritenuto che «il quadro probatorio versato nel procedimento ed acquisito agli atti è oltremodo sufficiente a dimostrare, da una parte, la piena consapevolezza del Cosentino in ordine alle condotte del Pulvirenti e, dall’altra, la concreta partecipazione dello stesso al disegno criminoso del Pulvirenti e degli altri soggetti responsabili anche prima del 19 aprile 2015». Peraltro, ha aggiunto la Corte Federale, «tale condotta appare strutturata al fine della permanenza del “pactum sceleris” e di garantire il conseguimento dello scopo illecito. Come affermato dallo stesso Pulvirenti nelle audizioni dinanzi alla Procura Federale versate nel presente procedimento, il Cosentino era pienamente consapevole del disegno criminoso ed ha concretamente partecipato unitamente agli altri associati alla realizzazione degli obiettivi illeciti. A tal proposito si richiamano, tra tutte, le dichiarazioni del Presidente Pulvirenti in merito alle gare Ternana – Catania e Catania – Livorno». La Corte Federale ha quindi ritenuto, dopo aver richiamato anche la giurisprudenza formatasi in relazione ai reati associativi ed alla partecipazione ad associazioni criminose, di poter confermare «alla luce delle dichiarazioni del Pulvirenti e delle ulteriori emergenze istruttorie allegate dalla Procura Federale … la decisione di primo grado impugnata dal Cosentino, atteso che quest’ultimo, in quanto interlocutore privilegiato, seppur fisicamente non presente in alcuni casi, risulta essere stato pienamente consapevole del vincolo associativo illecito, avendo condiviso gli obiettivi che l’associazione stessa si è posta ed ha conseguito», precisando ulteriormente che non si poteva trattare di «una responsabilità meramente connessa allo “status” ed al ruolo rivestiti». 8.- La decisione impugnata, nella quale risulta motivatamente affermato l’apporto partecipativo del signor Cosentino all’associazione volta alla realizzazione di comportamenti illeciti per l’ordinamento sportivo, non risulta quindi evidentemente viziata da omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi. Né risulta possibile una nuova valutazione sulla misura dell’apporto partecipativo del signor Cosentino all’associazione, in base ad una diversa lettura degli accadimenti, trattandosi di valutazione che attiene al merito della controversia che, come si è ricordato, sfugge alla competenza di questo Collegio di Garanzia. Allo stesso modo non può avere alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha molto insistito il signor Cosentino, riguardante l’asserita ritardata consapevolezza dell’esistenza di un sodalizio illecito. 9.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, i ricorsi proposti dalla Società Calcio Catania e dal Sig. Pablo Gustavo Cosentino, come sopra riuniti, devono essere respinti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport: disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva; - Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge. - Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 novembre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 14 gennaio 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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