CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 71 del 29/12/2015 – U.S. Città di Palermo S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 71 del 29/12/2015 – U.S. Città di Palermo S.p.A./Lega Nazionale Professionisti Serie B
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 87/2015, presentato, in data 30 ottobre 2015, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Pellegrino,
contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ferrari e Matilde Rota, nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A, non costituitasi in giudizio,
per la nullità/annullamento della nota del 25 settembre 2015 (comunicata il 5 ottobre 2015) con cui la predetta Lega Serie B ha disposto, a carico della ricorrente, l’addebito della somma di € 1.500.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la Lega di Serie A distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 16 dicembre 2015, gli avvocati Gianluigi Pellegrino per la società ricorrente, nonché gli avvocati Luca Ferrari e Matilde Rota per la resistente Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.);
udita, nella successiva camera di consiglio, il relatore, cons. Giovanni Iannini.
Ritenuto in fatto
1.- L’U.S. Città di Palermo S.p.a. ha agito innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale di serie B, con l’acquiescenza della Lega Nazionale di serie A, di far gravare sulla ricorrente un prelievo di risorse corrispondente al contributo promozione per i due anni di permanenza nella massima serie calcistica successivi al primo.
La società ha chiesto, altresì, che sia dichiarata la nullità della nota del 25 settembre 2015, comunicata il successivo 5 ottobre, con la quale la Lega di Serie B ha disposto l’addebito della somma di € 1.500.000,00, quale contributo promozione dovuto alle società della Lega di Serie B, con invito ad effettuare il pagamento dell’importo alle date del 30/9/2015, 30/11/2015 e 31/3/2016.
Ha chiesto, infine, che sia dichiarata la nullità o disposto l’annullamento della delibera del 29 novembre 2012 dell’Assemblea della Lega di Serie B, con cui è stata modificata la disciplina del contributo di solidarietà, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione, all’art. 1, punto 1.1, Capo I, oltre che dell’omessa opposizione della Lega di serie A all’addebito forzoso.
Ha rilevato la ricorrente che, con delibera dell’8 luglio 2009, la Lega Nazionale di Serie B ha previsto, in relazione alla stagione calcistica 2010/2011, il versamento in favore della stessa Lega, da parte delle squadre neopromosse in Serie A, della somma di euro 2,5 milioni, derivante, secondo quanto precisato dalla ricorrente, dal riparto dei diritti televisivi acquisiti a seguito dell’approdo nella massima serie.
La stessa ha aggiunto che, con delibera del 29 novembre 2012, assunta nella stagione 2012/2013, nella quale il Palermo militava in Serie A, l’Assemblea della Lega di Serie B ha stabilito una modifica della disciplina, essendosi previsto, in caso di ulteriore permanenza nella Serie A per due anni successivi a quello della promozione, il versamento: - di € 1,5 milioni per il secondo anno di permanenza; - di € 2 milioni per il terzo anno di permanenza.
Ha precisato la ricorrente che il Palermo, retrocesso in Serie B nel campionato 2012/2013 e ottenuta la promozione in Serie A nel campionato 2013/2014, è riuscito a permanere nella massima serie nella stagione 2014/2015 e che, perciò, si è visto recapitare la nota del 25 settembre 2015 relativa all’addebito per il secondo anno di permanenza in Serie A.
La società ricorrente ha osservato, innanzi tutto, che la controversia oggetto del presente giudizio riguarda diritti indisponibili e profili di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo e rientra, perciò, nella competenza di questo Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI e dell’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC.
La stessa ricorrente ha, quindi, dedotto l’illegittimità dell’art. 1, punto 1.1 del Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B, in cui sono state trasfuse le previsioni della delibera del 29 novembre 2012, per contrasto con i principi di lealtà e regolarità sportiva, nonché per violazione degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 9/08, dell’art. 16.1.j dello Statuto della Lega di Serie B e dell’Accordo di divisione dei proventi tra Lega A e Lega B, di cui alla delibera del 25 agosto 2009 della Lega Nazionale Professionisti.
La ricorrente ha aggiunto che l’esigenza di evitare ogni forma di discriminazione nelle realtà associative, già affermata nell’ordinamento generale, risulterebbe rafforzata nell’ordinamento sportivo, costituendo espressione dei principi di lealtà e regolarità sportiva, che informano lo Statuto della FIGC e che le Leghe, pur nella loro autonomia, sono tenute a rispettare. In virtù di tali principi le Leghe non potrebbero assumere determinazioni che pongano oneri ingiustificati a carico di specifici soggetti a vantaggio di altri. La previsione dell’art. 1, punto 1.1, del Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B, derivante dalla delibera sopra menzionata, porrebbe a carico di una sola società un onere che, al più, dovrebbe gravare sulla Lega di Serie A oppure su tutte le società di Serie A e che contrasterebbe con le norme del d.lgs. n. 9/2008, che hanno introdotto un meccanismo di distribuzione dei proventi derivanti dai diritti televisivi teso a realizzare un equilibrio competitivo (40% dei proventi in uguale misura ai partecipanti al campionato; 30% in base al bacino di utenza; 30% in base ai meriti sportivi). Ciò sarebbe confermato dalla decisione n. 21/2010, a suo tempo presa dall’Alta Corte di Giustizia con riferimento al prelievo forzoso di € 2,5 milioni a carico della squadre neopromosse in Serie A in favore delle squadre qualificate in Europa League.
La ricorrente ha quindi sostenuto che la determinazione discriminatrice assunta dalla Lega di Serie B sarebbe stata assunta a causa di un inadempimento della Lega di Serie A, che non avrebbe onorato l’accordo relativo al trasferimento alla serie cadetta del 7,5% dei proventi derivanti dai diritti televisivi, assunto in occasione della separazione dell’originaria Lega Nazionale Professionisti, con l’espressa previsione che niente altro è dovuto al di fuori di tale contributo di mutualità. Ciò renderebbe ancora più inaccettabile la determinazione di addossare su una sola società militante in Serie A l’onere di cui al Codice di Autoregolamentazione della Lega di Serie B.
La mancata opposizione della Lega di Serie A integrerebbe poi un abuso del principio maggioritario, giacché le altre squadre militanti nella massima serie sarebbero ben liete di addossare l’onere su una sola società.
Il previsto contributo di solidarietà per il caso di permanenza in Serie A per altre due stagioni oltre la prima sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 16, punto 16.1.j, dello Statuto della Lega di Serie B, che prevede che le entrate della Lega sono costituite, tra l’altro, da “eventuali contributi a carico delle società ammesse a partecipare al Campionato di Serie A che nella stagione sportiva precedente erano associate alla Lega”.
Lo Statuto, quindi, escluderebbe prelievi forzosi in danno di società che non siano neopromosse.
2.- Si è costituita in giudizio la Lega Nazionale di Serie B, che, effettuata una ricostruzione delle norme che disciplinano il funzionamento della Lega, di quelle relative al contributo di solidarietà promozione e di quelle concernenti la distribuzione del contributo tra le società ammesse al campionato di Serie B, ha posto in rilievo che quella prevista dalla deliberazione assembleare del 29 novembre 2012 è una contribuzione che le società appartenenti si sono autoimposte su base volontaria e che incide su diritti disponibili.
Ha evidenziato che tale deliberazione è pienamente vincolante nei confronti della società del Palermo, che ha assunto la qualità di associata nella stagione 2013/2014, successiva a quella di adozione della deliberazione in questione. Ciò sia in forza dei principi comuni agli enti associativi, basati su contratti aperti all’adesione, ai sensi dell’art. 1332 c.c., quale la Lega per effetto del meccanismo delle promozioni e retrocessioni, sia delle previsioni dell’art. 38.4 dello Statuto della Lega, per il quale le delibere aventi efficacia pluriennale sono vincolanti anche per le società che aderiscono alla Lega stessa in una stagione sportiva successiva a quella in cui le delibere sono state adottate.
D’altra parte, la forza cogente delle norme statutarie e delle delibere pluriennali anche nei confronti di squadre associate in un momento successivo sarebbe imposta dal mutamento fisiologico, su base stagionale, della composizione dell’associazione, in virtù delle promozioni e retrocessioni.
La congruità, l’equità e la sostenibilità delle obbligazioni assunte su base statutaria e delle delibere pluriennali sarebbero garantite dall’omogeneità e dalla rappresentatività categoriale dei partecipanti, oltre che dall’ampiezza della maggioranza richiesta (2/3 degli aventi diritto al voto) per l’adozione delle delibere di tale genere.
La pretesa della società del Palermo risulterebbe, secondo la Lega, tardiva, in quanto avanzata solo a distanza di tre anni dall’adozione della deliberazione e di due anni dal momento in cui essa è divenuta vincolante nei confronti della società stessa, per effetto dell’acquisizione dello status di associata alla Lega Nazionale di Serie B.
La tematica relativa al contributo di promozione, ha aggiunto la Lega, è stato nuovamente discussa in Assemblea nelle sedute del 20 gennaio 2014 e del 15 aprile 2015 (recte 2014) cui ha partecipato il Palermo, che ha approvato l’integrazione del contributo di promozione, senza formulare alcuna riserva di impugnazione.
La Lega di Serie B ha specificato, inoltre, che il contributo promozione mira alla remunerazione del valore tecnico organizzativo della categoria e a mantenerne elevato il valore tecnico competitivo, anche al fine di consentire il salto delle società nella categoria superiore. Esso, aggiunge la resistente, ha una funzione perequativa che tiene conto del significativo aumento delle risorse finanziarie delle società promosse in Serie A e si inserisce in un più ampio sistema di equilibrio finanziario previsto dalle tre Leghe, che prevede il pagamento di contributi in caso di retrocessione e di promozione. In particolare, un meccanismo del genere è previsto in caso di promozione dalla Lega Pro alla Serie B.
In questo sistema sono contemplati i contributi di retrocessione (c.d. paracadute) previsti dalle Leghe di Serie A e di Serie B. Secondo la Lega resistente sarebbe inoltre del tutto fuorviante e fuor di luogo il richiamo alle norme concernenti la mutualità per le categorie inferiori, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 9/2008 (c.d. decreto Melandri), in forza delle quali “l’organizzatore del campionato di calcio di Serie A, per valorizzare e incentivare l’attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina un quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A, alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori”.
Il contributo promozione non risulta legato a tale previsione, basandosi esso su un’obbligazione a carico di una singola società alla Lega, assunto su base volontaria, con finalità solidaristiche.
L’obbligo della società del Palermo di pagare il contributo richiesto deriverebbe anche da un atto proprio del Palermo, diretto proprio a tale scopo, giacché, all’atto dell’iscrizione al campionato di Serie B della stagione 2013/2014, la società ha sottoscritto tre atti di ricognizione del debito e contestuale cessione di credito a garanzia. Tali atti, secondo la Lega, hanno valore ricognitivo e confessorio del debito, essendo stati regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della società, che li ha accettati senza riserve.
Il Palermo, ha sottolineato la Lega resistente, ha poi regolarmente pagato la prima annualità del contributo promozione, per la stagione sportiva 2014/2015. La Lega di Serie B ha proseguito deducendo l’infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente, in quanto la deliberazione del 29 novembre 2012, assunta nel rispetto dell’autonomia concessa alla Lega, non creerebbe alcuna discriminazione.
Il previsto meccanismo del contributo promozione si inserirebbe, infatti, in un sistema perfettamente bilanciato e coordinato di contribuzione, previsto in relazione ad eventi quali la promozione e la retrocessione.
Ciò, tra l’altro, sarebbe dimostrato dal fatto che il contributo promozione subisce una decurtazione pari a quanto eventualmente dovuto dalla società alla Lega Pro in caso di doppia promozione consecutiva.
Il vero squilibrio sarebbe determinato dalla soppressione del contributo promozione, a causa della penalizzazione che subirebbero le squadre militanti in Serie B, che non hanno accesso agli introiti ben più sostanziosi delle associate alla Lega di Serie A e che sarebbero comunque costrette a versare il contributo promozione alla Lega Pro.
La Lega resistente ha, ulteriormente, posto in evidenza che nessuna altra associata che ha conquistato la promozione in Serie A ha mai contestato la dovutezza delle somme dovute a titolo di contributo promozione. Al riguardo, ha portato l’esempio del Verona e del Sassuolo, che hanno già interamente versato quanto dovuto per la seconda stagione di militanza in serie A e versato la prima rata prevista per la terza stagione.
La Lega ha, quindi, rilevato che è privo di pregio il richiamo alla pronuncia dell’Alta Corte di Giustizia concernente il contributo dovuto dalle neopromosse in Serie A alle società partecipanti all’Europa League, in quanto la fattispecie esaminata dall’Alta Corte riguardava un meccanismo di redistribuzione interna di risorse tra società della Lega di Serie A, mediante contribuzione a carico di una ristretta cerchia di società a favore di un’altra cerchia ristretta, ritenuta lesiva dell’equilibrio competitivo del campionato.
Nel caso di specie, ha sottolineato la Lega, il contributo viene distribuito in parti uguali in favore di tutti i partecipanti alla Lega di Serie B. Non sarebbe fondata, infine, la censura relativa alla violazione dell’art. 16, punto 16.1.j dello Statuto della Lega di Serie B, che nel contemplare, tra le entrate della Lega, i contributi a carico delle società partecipanti al campionato di Serie A che, nella stagione sportiva precedente erano associate alla Lega, limiterebbe l’onere di contribuzione alle società neopromosse.
Il contributo promozione sarebbe invece unico, anche se pagabile in tre annualità, in caso di permanenza nella massima serie per tre anni.
L’obbligazione di pagamento, potenzialmente triennale, insorgerebbe, quindi, nell’anno di promozione in Serie A. 3.- Le parti hanno prodotto memorie, replicando alle difese avversarie e ampliando e ribadendo le rispettive argomentazioni.
Considerato in diritto
4.- Il Collegio ritiene, preliminarmente, che la presente controversia rientri nella propria sfera di competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI, dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva CONI e dell’art. 30 dello Statuto della FIGC. Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”. Ciò in coerenza con il principio che individua nel Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI l’organo di chiusura del sistema di tutela della giustizia sportiva.
5.- La fattispecie oggetto del presente giudizio può ritenersi riconducibile al novero di quelle in relazione alle quali non sono previsti rimedi nell’ambito della giustizia federale. Invero, lo Statuto della Lega Nazionale Professionisti di Serie B prevede un reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso le deliberazioni dell’Assemblea della stessa Lega, proponibile nel termine di decadenza di dieci giorni (punto 6.15 dello Statuto) da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea. Rispetto alle società che non hanno partecipato all’Assemblea è previsto che il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorre dal giorno di ricevimento del relativo verbale. La brevità del termine concesso per la proposizione del reclamo ha l’evidente fine di assicurare immediata certezza alla determinazioni assunte dall’organo assembleare. La citata previsione non risulta tuttavia applicabile alla fattispecie che interessa in questa sede. Essa, infatti, risulta dettata al fine di disciplinare il reclamo dei soggetti che, al momento dell’adozione della deliberazione, siano associati alla Lega. Ciò, a giudizio del Collegio, è desumibile dalle regole dettate riguardo alla proposizione del reclamo, attinenti alla presentazione di riserva scritta da parte degli associati presenti e alla decorrenza del termine dell’impugnazione dal ricevimento del verbale dell’Assemblea per gli associati che non hanno partecipato al voto. Quanto ora rilevato risulta evidente rispetto all’ipotesi dei soggetti che hanno partecipato all’assemblea, tenuti a formulare una riserva. Ma lo è altrettanto riguardo al caso di coloro che non hanno partecipato all’assemblea, giacché la comunicazione del verbale, che non ammette equipollenti, non può che avvenire nei confronti di soggetti che hanno la qualità di associati al momento dell’adozione della delibera e che non hanno potuto partecipare alla medesima.
6.- La presente fattispecie, oltre ad avere un oggetto in parte non coincidente rispetto a quelle cui risulta applicabile la previsione dello Statuto della Lega (coinvolgendo asseritamente anche atti e comportamenti della Lega di Serie A), trae origine dalla contestazione di una previsione oggetto di una delibera assembleare, inserita nel Codice di Autoregolamentazione della Lega, da parte di un soggetto che ha assunto la qualità di associato nella stagione successiva a quella di adozione della deliberazione, a seguito della retrocessione dalla massima serie. Tali caratteristiche della fattispecie appaiono incompatibili con il rimedio dell’immediato reclamo quale configurato dallo Statuto della Lega, che, come detto, collega la possibilità e l’onere di impugnazione a comportamenti e circostanze configurabili solo in relazione a soggetti che siano associati al momento dell’adozione della deliberazione, quali la formulazione di riserva scritta da parte dei dissenzienti e la comunicazione del verbale agli associati che non hanno partecipato all’Assemblea.
7.- Ciò premesso è ora possibile passare all’esame della controversia. Si è rilevato nell’esposizione in fatto che la società del Palermo contesta la pretesa della Lega di Serie B, di cui alla nota del 25 settembre 2015, comunicata il successivo 5 ottobre, relativa all’addebito della somma di € 1.500.000,00, quale contributo di solidarietà promozione, a seguito della permanenza in Serie A per il secondo anno, dovuto alla stessa Lega di Serie B, da ridistribuire alle società ad essa aderenti. Tale pretesa è basata sulla delibera dell’Assemblea della Lega del 29 novembre 2012, assunta nella stagione 2012/2013, con cui è stata disposta una modifica del contributo di solidarietà promozione, essendosi previsto il pagamento, da parte delle squadre promosse in Serie A, oltre che della somma di € 3.000.000,00 per il primo anno, di € 1.500.000 per il secondo anno di permanenza nella massima serie e di € 2.000.000,00 per il terzo anno. Tale deliberazione (trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all’art. 1, punto 1.1, Capo I) è contestata dal Palermo nella parte in cui essa prevede il versamento del contributo anche per il secondo e terzo anno di permanenza in Serie A. La ricorrente, perciò, ha chiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento di essa, oltre che della richiamata nota del 25 settembre 2015.
8.- La Lega di Serie B, nel costituirsi, ha eccepito la tardività del ricorso proposto dalla società del Palermo. Essa ha rilevato che l’instaurazione del procedimento ha avuto luogo a distanza di tre anni dalla data di adozione della deliberazione e di due anni dal momento in cui essa è diventata vincolante per il Palermo, a seguito dell’iscrizione alla Lega di Serie B nella stagione 2013/2014, conseguente alla retrocessione dalla Serie A alla fine della stagione 2012/2013.
9.- L’eccezione è fondata. Deve premettersi che non vi è contestazione riguardo al fatto che la deliberazione del 2012 esplichi effetto vincolante nei confronti della società del Palermo, nonostante il fatto che essa all’epoca non fosse associata alla Lega di B, giacché, come sottolinea la stessa società ricorrente, è proprio tale carattere vincolante che legittima la società alla proposizione del ricorso in questa sede. La circostanza che la società abbia aderito alla Lega in stagione successiva a quella di adozione della deliberazione, se, per un verso, non esclude che essa abbia diritto di contestarne la legittimità, nella propria qualità di associata e destinataria degli effetti, non può tuttavia comportare la possibilità di esercitare tale diritto senza limiti di tempo. Ciò è diretta conseguenza dell’esigenza (che è normalmente garantita dal termine di 10 giorni concesso agli associati per la proposizione, avverso le delibere assembleari, del reclamo del quale si è fatto prima cenno) di garantire la certezza delle regole, che sarebbe gravemente compromessa laddove si sganciasse la possibilità di contestare le decisioni degli organi della Lega dall’osservanza di termini di decadenza. Esigenza, peraltro, particolarmente sentita in un settore quale quello dei contributi di solidarietà, nel quale entrano in gioco aspetti incidenti sull’equilibrio finanziario delle singole società, nonché sull’equilibrio competitivo e, quindi, su elementi che richiedono la presenza di regole certe, che consentano una corretta programmazione da parte delle società e delle Leghe.
10.- Posto che il termine per proporre ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport non può che essere quello di trenta giorni previsto in via generale per la proposizione dei ricorsi dall’art. 59, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, occorre, però, stabilire quale debba essere il dies a quo, a partire del quale tale termine inizia a decorrere. È chiaro che il termine non può decorrere da un momento antecedente a quello in cui la deliberazione in questione è divenuta vincolante nei confronti della società del Palermo, mediante la sua adesione alla Lega di Serie B. Tale momento deve farsi invece coincidere con l’iscrizione della società alla Lega di Serie B e con la sottoscrizione, in data 28 giugno 2013, degli atti di ricognizione di debito con contestuale cessione di credito a garanzia, per gli importi di € 3.000.000,00, € 1.500.000,00 ed € 2.000.000,00, dovuti a titolo di contributo promozione, rispettivamente, per il primo, per il secondo e per il terzo anno di permanenza nella massima serie. Il compimento di questi atti segna, infatti, il momento in cui le previsioni della deliberazione hanno acquisito efficacia vincolante anche nei confronti della società del Palermo e in cui quest’ultima ha acquisito piena conoscenza della portata e degli effetti di tali previsioni, con l’assunzione delle obbligazioni che ne sono derivate.
11.- Ma, anche a non voler condividere tale impostazione, volendo valorizzare, come fa la ricorrente, il dato costituito dal concretizzarsi dei presupposti di fatto a fondamento dell’obbligazione di pagare le somme previste per gli anni successivi al primo di permanenza in Serie A, il dies a quo di decorrenza del termine non potrebbe comunque collocarsi in un momento successivo a quello in cui la società del Palermo si è assicurata la permanenza nella massima serie per il secondo anno consecutivo, coincidente con la conclusione del campionato 2014/2015. È questo, infatti, l’evento cui è condizionato il sorgere dell’obbligazione scaturente dalla più volte richiamata previsione del Codice di Autoregolamentazione. Anche ponendosi nella (non condivisa) prospettiva della ricorrente, il termine risulta pertanto irrimediabilmente scaduto.
12.- Né appare condivisibile l’argomento, dedotto dalla ricorrente per contrastare l’eccezione di tardività, secondo cui la modifica della disciplina del contributo di solidarietà promozione è stata correttamente contestata unitariamente all’atto applicativo, costituito dall’intimazione di pagamento notificata il 5 ottobre 2015. L’argomento della ricorrente rievoca il noto principio, proprio del processo amministrativo, secondo cui l’onere di impugnazione della disciplina regolamentare sorge solo in presenza dell’atto applicativo, che determina la concreta lesione della sfera giuridica del destinatario e attualizza l’interesse all’eliminazione della norma regolamentare. Tale problematica, tuttavia, è estranea alla fattispecie in questione, in cui l’insorgenza dell’obbligazione a carico dell’associata è connessa in modo diretto alla sua adesione alla Lega e (poi) alla sua permanenza nella massima serie. La richiesta di pagamento notificata il 5 ottobre 2015, non è peraltro nemmeno un atto applicativo, nel senso propugnato dalla ricorrente, ma è semplicemente la domanda di adempimento di un obbligo che è sorto in conseguenza dell’adesione alla Lega e del concretizzarsi dei presupposti di fatto previsti a base dell’obbligazione in questione.
13.- Discende da quanto sopra precisato che il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente procedimento, da pagare in favore della resistente Lega Nazionale Professionisti di Serie B, devono essere poste a carico del ricorrente, risultato soccombente, e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT QUARTA SEZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B, oltre accessori di legge.
DISPONE
la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 dicembre 2015.
Il Presidente Dante D’Alessio
Il Relatore Giovanni Iannini
Depositato in Roma in data 29 dicembre 2015.
Il Segretario F.to Alvio La Face