F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 14 Gennaio 2016 (77) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTIA COLLAUTO (Responsabile del Settore Giovanile della Società FBC Unione Venezia), FABIO SPEGGIORIN (Collaboratore esterno, non tesserato, della Società FBC Unione Venezia), GILBERTO POZZOBON (Direttore del Settore Giovanile della Società ASD Sporting Scorzè Peseggia), Società FBC UNIONE VENEZIA e ASD SPORTING SCORZÈ PESEGGIA – (nota n. 3754/828pf14-15/AA/mg del 21.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 14 Gennaio 2016 (77) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTIA COLLAUTO (Responsabile del Settore Giovanile della Società FBC Unione Venezia), FABIO SPEGGIORIN (Collaboratore esterno, non tesserato, della Società FBC Unione Venezia), GILBERTO POZZOBON (Direttore del Settore Giovanile della Società ASD Sporting Scorzè Peseggia), Società FBC UNIONE VENEZIA e ASD SPORTING SCORZÈ PESEGGIA - (nota n. 3754/828pf14-15/AA/mg del 21.10.2015). Viene portato a cognizione di questo Tribunale il deferimento dei Sigg.ri Mattia Collauto, responsabile del settore giovanile della Società FBC Unione Venezia, Fabiano Speggiorin, collaboratore esterno non tesserato della detta Società, Gilberto Pozzobon, direttore del settore giovanile della ASD Sporting Scorzè Peseggia, ai quali la Procura Federale contesta la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 96 NOIF, perché, in combutta tra loro, avevano pianificato in favore della Società FBC Unione Venezia di Lega Pro il trasferimento in prestito del calciatore Riccardo Brugnolo, il quale, non più di dieci giorni prima, proveniente dalla Società Atletico San Paolo Padova, era stato tesserato dalla Società ASD Sporting Scorzè Peseggia di 2da Categoria, che l’aveva subito ceduto alla Società FBC Unione Venezia, il tutto, secondo la prospettazione dell’avvenimento, per evitare che alla Società Atletico San Paolo Padova fosse spettato il pagamento dell’intero premio di preparazione, che le sarebbe stato dovuto nel caso in cui il calciatore fosse stato tesserato direttamente dalla Società FBC Unione Venezia senza il passaggio intermedio alla Società ASD Sporting Scorzè Peseggia. Sono state altresì deferite per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS la Società FBC Unione Venezia Srl e la Società ASD Sporting Scorzè Peseggia. Questi in breve i fatti. 3 In data 7 aprile 2015 il Sig. Giuseppe Tramonti, presidente della SSD Atletico San Paolo Padova, presentava alla Procura Federale una denunzia afferente l’elusione dell’art. 96 NOIF che si stava diffondendo in tutte le categorie calcistiche e che consisteva nel tesserare con vincolo annuale un giovane di serie ovvero giovane dilettante per Società dilettantistiche di seconda o terza categoria, che poi lo trasferivano in prestito dopo pochi giorni ad una Società di categoria superiore interessata ad utilizzare il calciatore; questo meccanismo determinava che la Società che per prima tesserava il calciatore corrispondeva alla Società cedente un premio di preparazione di importo inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare la Società di categoria superiore se avesse tesserato direttamente il calciatore e che derivava da parametri più alti in ragione della maggiore categoria; quest’ultima Società in pratica evitava di pagare il premio di preparazione, perché comunque versato dalla Società che le aveva ceduto il calciatore. Aggiungeva il denunziante, in occasione della sua audizione innanzi la Procura Federale, che il caso riguardava nello specifico il calciatore Riccardo Brugnolo, per il quale la sua Società aveva percepito dalla ASD Sporting Scorzè Peseggia il premio di preparazione di € 1.086,00, sostitutivo della maggiore somma di € 11.946,00 che avrebbe dovuto incassare dalla Società FBC Unione Venezia, che aveva di fatto utilizzato il calciatore; a tale Società egli aveva richiesto la differenza di € 10.860,00 senza però ricevere alcuna risposta, di talché si era indotto a proporre ricorso alla Commissione Premi della FIGC, il cui procedimento non era però ancora giunto a conclusione. Auspicava che comunque si fossero adottati provvedimenti finalizzati a reprimere siffatti comportamenti, non tanto nei confronti delle prime Società che avevano pagato il (minore) premio di preparazione, bensì verso le Società che beneficiavano delle prestazioni dei calciatori a loro trasferiti in prestito e che evitavano di corrispondere il (maggiore) premio di preparazione. Nel corso delle indagini venivano ascoltati dalla Procura Federale il Sig. Matteo Cappelletto, presidente della ASD Sporting Scorzè Peseggia, il quale riferiva che tra la sua Società e la FBC Unione Venezia della Lega Professionisti vi erano accordi di collaborazione di varia natura; che in effetti il calciatore Brugnolo era stato tesserato l’8 agosto 2014 e ceduto in prestito alla FBC Unione Venezia il 18 agosto successivo; che aveva corrisposto all’Atletico San Paolo Padova SSD il premio di preparazione di € 1.086,00 e che non era in grado di dire quale sarebbe stato l’importo dello stesso premio se a tesserare il calciatore fosse stata direttamente la FBC Unione Venezia; il calciatore Riccardo Brugnolo riferiva che dopo il primo tesseramento non aveva effettuato alcuna attività sportiva per la ASD Sporting Scorzè Peseggia e che dopo sette giorni da detto tesseramento il Sig. Gilberto Pozzobon, direttore sportivo della ASD Sporting Scorzè Peseggia, gli comunicava che sarebbe stato trasferito alla Società FBC Unione Venezia; il Sig. Gilberto Pozzobon confermava tanto l’esistenza dell’accordo di collaborazione tra la ASD Sporting Scorzè Peseggia e FBC Unione Venezia quanto la circostanza del trasferimento a quest’ultima del calciatore Brugnolo, che egli stesso aveva tesserato per la ASD Sporting Scorzè Peseggia; precisava che i dirigenti Mattia Collauto e Fabiano Speggiorin della FBC Unione Venezia si erano interessati al trasferimento in prestito del calciatore, che avevano contattato telefonicamente; il Sig. Fabiano Speggiorin, collaboratore esterno non tesserato della Società FBC Unione Venezia e dell’affiliata Società Haccademy Venezia, riferiva di aver visto più volte giocare il calciatore Brugnolo 4 nell’ambito della sua attività di osservatore di gare giovanili e di aver espresso su di lui un giudizio positivo al Sig. Mattia Collauto, responsabile del settore giovanile della FBC Unione Venezia; affermava di non essersi accordato unitamente al Collauto con il Pozzobon per il trasferimento del calciatore alla FBC Unione Venezia e né di aver partecipato alla trattativa afferente tale trasferimento; precisava che nel luglio 2014 aveva incontrato il calciatore, al quale aveva chiesto se voleva trasferirsi alla FBC Unione Venezia, senza ricevere tuttavia una risposta; il Sig. Mattia Collauto, responsabile del Settore giovanile della FBC Unione Venezia, contestava a sua volta l’esistenza di un accordo preventivo con il Pozzobon sul punto che il calciatore Brugnolo, a tesseramento avvenuto con la Società Sporting Scorzè Peseggia, sarebbe stato trasferito in prestito alla FBC Unione Venezia; affermava che la trattativa per il trasferimento in prestito del calciatore era stata avviata dopo il tesseramento di quest’ultimo per la ASD Sporting Scorzè Peseggia e che, prima di tale circostanza, nulla era accaduto, tanto che non ricordava se il Pozzobon gli aveva detto che il calciatore avrebbe preso contatto con lui per perfezionare il trasferimento in prestito. Veniva inoltre acquisito dalla Procura Federale il testo del contratto di collaborazione tra la ASD Sporting Scorzè Peseggia e la FBC Unione Venezia, avente durata annuale, a mezzo del quale la ASD Sporting Scorzè Peseggia garantiva alla FBC Unione Venezia a favore di quest’ultima il trasferimento gratuito con la rinuncia al premio di preparazione di calciatori delle categorie giovanili sino al quattordicesimo anno di età, nonché di calciatori di categorie superiori rispetto ai quali era pattuito il diritto di prelazione della stessa FBC Unione Venezia a parità di eventuali condizioni economiche; la FBC Unione Venezia, da parte sua, si obbligava a fornire alla ASD Sporting Scorzè Peseggia, nell’atto definita Società gemellata, prestazioni e servizi di varia natura, come ad esempio la partecipazione della gemellata a riunioni didattiche su temi tecnici e l’organizzazione di gare amichevoli tra le varie categorie dell’attività di base, da disputarsi presso il centro sportivo della FBC Unione Venezia. A conclusione delle indagini, la Procura Federale maturava il convincimento che l’accordo tra le due Società costituiva l’espressione di una strategia elusiva del pagamento del premio di preparazione in favore delle Società di provenienza dei calciatori da tesserare nel proprio settore giovanile, costringendo di fatto la Società gemellata ad adempiere al tesseramento e quindi conseguentemente a trasferire a titolo gratuito, in prestito oppure definitivo, il calciatore alla FBC Unione Venezia, con esonero di quest’ultima dal pagamento del premio di preparazione. Alla riunione odierna, fissata per il dibattimento, è comparsa la Procura Federale, la quale illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazioni delle sanzioni di mesi 6 (sei) di inibizione per ciascuno dei Sigg.ri Mattia Collauto e Fabiano Speggiorin e di mesi 3 (tre) per il Sig. Gilberto Pozzobon, nonché dell’ammenda di € 600,00 (euro seicento) e di € 1.500,00 (euro millecinquecento) a carico rispettivamente della ASD Sporting Scorzè Peseggia e della FBC Unione Venezia. Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare osserva quanto segue. I Sigg.ri Fabiano Speggiorin e Mattia Collauto hanno fatto pervenire a questo Tribunale un’unica, seppur nella sostanza diversificata, memoria difensiva redatta dal loro difensore di fiducia, a mezzo della quale hanno chiesto il proscioglimento. 5 Il Collauto, in particolare, ha eccepito di non aver avuto certezza degli atti di conclusioni delle indagini e di deferimento perché notificategli nella sede della FBC Unione Venezia, alla quale nel luglio 2015 era stata revocata l’affiliazione e quindi non più esistente, anziché presso il proprio personale indirizzo, ben noto alla Procura Federale perché indicato nei fogli di censimento della FBC Unione Venezia. Il difensore dei deferiti, comparso al pari della Procura Federale alla odierna riunione anche nell’interesse del Sig. Gilberto Pozzobon, di cui ha esibito la delega, si è riportato alla memoria difensiva di cui sopra, insistendo nel proscioglimento per tutte le ragioni ivi illustrate. Egli, più in particolare, ha posto l’accento sulla recente decisione del Tribunale Federale Territoriale Veneto, versata in atti, che, decidendo in merito a fattispecie analoga alla presente, aveva statuito che la Società S. Paolo Padova Srl nel periodo tra il luglio ed il settembre 2014 non poteva aver maturato il diritto ai premi di preparazione in quanto l’affiliazione le era stata già revocata per la sua intervenuta dichiarazione di fallimento; di guisa che la Società Atletico S. Paolo Padova SSD Srl, che aveva acquisito dalla Società insolvente il titolo sportivo, non avrebbe comunque avuto il diritto al premio di preparazione del calciatore Brugnolo, che, essendo cresciuto nelle file della Società S. Paolo Padova Srl, alla sua formazione la Società Atletico S. Paolo Padova SSD Srl non aveva minimamente partecipato. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che il deferimento non possa essere accolto. E’ d’ostacolo all’accoglimento la duplice considerazione che il trasferimento del calciatore Brugnolo dalla ASD Sporting Scorzè Peseggia alla FBC Unione Venezia, ancorché intervenuto a pochi giorni di distanza dal tesseramento del calciatore medesimo in favore della prima delle due Società, è stato conforme alla normativa esistente in materia e che la Società di prima provenienza del calciatore, l’Atletico San Paolo Padova, ha percepito dalla ASD Sporting Scorzè Peseggia il premio di preparazione in ragione di € 1.086,00, somma questa che, seppur dichiarata da chi l’ha percepita inferiore all’esatto dovuto (€ 11.946,00), esclude di per sé il verificarsi della dedotta elusione del premio di preparazione, la cui effettiva consistenza, peraltro, è devoluta alla cognizione della Commissione Premi della FIGC, adita dalla Società Atletico San Paolo Padova. La conformità o meno alla normativa federale dell’accordo esistente tra l’ASD Sporting Scorzè Peseggia e la FBC Unione Venezia, una volta isolato l’aspetto afferente il premio di preparazione, esula dal presente procedimento. P.Q.M. Respinge il deferimento.
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