F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 14 Gennaio 2016 (79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl – (nota n. 3802/894pf14-15/DP/fda del 22.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 14 Gennaio 2016 (79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO DI BELLO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 3802/894pf14-15/DP/fda del 22.10.2015). Con atto del 22 ottobre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al TRIBUNALE Federale Nazionale - sezione Disciplinare: - Il Sig. Vittorio Di Bello, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società S.S. Ischia Isolaverde Srl per violazione dell'art. 1 bis, 6 comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. g), del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2014/2015, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6.05.2014, per non aver partecipato all'incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Firenze dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.04.2015; - la Società S.S. Ischia Isolaverde Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, alla quale apparteneva il deferito Sig. Di Bello Vittorio al momento della commissione dei fatti. Nei termini consentiti dalla normativa processuale il Sig. Vittorio Di Bello e la Società Ischia Isolaverde non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, nonostante che la Procura Federale con atto del 1 luglio 2015, recante la comunicazione di conclusione delle indagini, ha espressamente avvisato le parti della possibilità di presentare memorie difensive. All’odierna udienza è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con le seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Vittorio Di Bello; - ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) per la Società SS Ischia Isolaverde Srl. Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale delle parti deferite che non hanno ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in esame che, pertanto, deve essere accolto. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Vittorio Di Bello, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione e alla Società SS Ischia Isolaverde la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
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