COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – La CORTE SPORTIVA di APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Antonello Mango e Giuseppe Giordano – Componenti – nella seduta del 21.11.2015, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società PRO LOCO SPINOSO CALCIO avverso la squalifica del calciatore PANDOLFO GIANLUCA come riportata nel C.U. n° 12 del 04.11.2015 – Delegazione Provinciale Potenza
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 25/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
6.1 - La CORTE SPORTIVA di APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Antonello Mango e Giuseppe Giordano – Componenti - nella seduta del 21.11.2015, ha deliberato quanto segue:
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società PRO LOCO SPINOSO CALCIO avverso la squalifica del calciatore PANDOLFO GIANLUCA come riportata nel C.U. n° 12 del 04.11.2015 – Delegazione Provinciale Potenza;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente Salvatore Iannibelli;
Procedutosi all’audizione del D.G.;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato come le motivazioni dalla Società ricorrente addotte possano, invero, dirsi accoglibili una volta incrociate con le risultanze del referto arbitrale dal quale è lecito acquisire certezza soltanto in relazione al contatto fisico effettivamente avvenuto, ma non in riferimento ad una preordinata, violenta, intenzionalità;
Considerato, in sostanza, come, potendo la condotta dal calciatore PANDOLFO GIANLUCA posta in essere, effettivamente ritenersi priva di connotati della violenza, questa Corte ritiene che la sanzione dal G.S. inflitta sia eccessivamente afflittiva rispetto alle circostanze in concreto acclarate;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. n° 12 del 04.11.2015 – Delegazione Provinciale Potenza, così delibera:
• riduce la squalifica al calciatore PANDOLFO GIANLUCA inflitta a 4 gare complessive;
• dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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