COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 18/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SOCIETA’ CALCIO RUOTI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N.44 DEL 18.11.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 18/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SOCIETA’ CALCIO RUOTI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N.44 DEL 18.11.2015. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Paolo Giordano e Giuseppe Giordano – Componenti - nella seduta del 12 Dicembre 2015, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D.SOCIETA’CALCIO RUOTI ritualmente proposto avverso le decisioni del G.S. pubblicate su Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 Novembre 2015; Esaminati gli atti Ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto regolare richiesta; Ascoltato il D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dal cui esame è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo le responsabilità emerse in relazione agli eventi oggetto di disamina; Ritenuto, in vero, aldilà dell’interpretazione dei fatti dal reclamante Sodalizio offerta al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, come dalla lettura del referto e del suo supplemento, risulti acclarato il comportamento violento prima e minaccioso poi di tesserati della A.S.D.SOCIETA’CALCIO RUOTI che inducevano il D.G., limitato fisicamente a causa del forte calcio ricevuto e del conseguente dolore accusato, a decretare anzitempo la sospensione della gara; Acclarata, in definitiva, la responsabilità oggettiva della ricorrente Società in riferimento alle dedotte circostanze; Ritenuto, da ultimo, come la pur apprezzabile, collaborazione dal reclamante Sodalizio prestata con il riconoscimento della responsabilità di propri tesserati nella determinazione dei fatti portati al vaglio di questo Collegio, non valgano, tuttavia, ad essere apprezzate quali attenuanti in ragione della natura della aggressione fisica e verbale dall’Arbitro patita e delle sue conseguenze; Considerato, in definitiva, come le argomentazioni che precedono non consentano a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE una, neanche minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. • rigetta il reclamo dalla A.S.D. SOCIETA’ CALCIO RUOTI ritualmente proposto, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 Novembre 2015; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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