COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 6.1 – ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – ABRIOLA CALCIO CLUB 2000 COME DA DEFERIMETO N.ro 9738/183 PF 14-15 del 29.04.2015

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 6.1 - ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – ABRIOLA CALCIO CLUB 2000 COME DA DEFERIMETO N.ro 9738/183 PF 14-15 del 29.04.2015 Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli Avv.ti Michele Messina- Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - componenti- nella seduta del 19/12/2015, ha deliberato quanto segue. Letto il deferimento del 29/04/2015 n.ro 9738/183 PF 14-15, con cui la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale la società ABRIOLA CALCIO CLUB 2000 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio tecnico Sig. Ramaglia Luigi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS; Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 23 del C.G.S., corretta la qualificazione dei fatti e conseguentemente stimata congrua la sanzione indicata; DISPONE applicarsi in ordine al procedimento indicato, la seguente sanzione: • Alla Società ABRIOLA CALCIO CLUB 2000, la ammenda di euro 300,00. Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata dispone per l’effetto, la chiusura del presente procedimento nei confronti della Società ABRIOLA CALCIO CLUB 2000 e dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 CGS, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R..
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