COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 10 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.3.1. A.S.D. DONKEYS AGNONE – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 41 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA DONKEYS AGNONE – FORTITUDO CERRI DEL 14.11.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 7^ GIORNATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 Del 10 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.3.1. A.S.D. DONKEYS AGNONE – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 41 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA DONKEYS AGNONE – FORTITUDO CERRI DEL 14.11.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 7^ GIORNATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso, sentita la società ricorrente, a seguito di espressa richiesta di audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente chiede la riduzione della squalifica del calciatore Delli Quadri Giovanni inflittagli dal G.S. fino al 30 giugno 2016, riconoscendo che il calciatore ha tenuto verso l’arbitro della gara un comportamento sanzionabile, escludendo, però, che lo stesso possa essere considerato violento. In sede di audizione ha rappresentato i fatti verificatisi a fine gara ed ha riportato considerazioni in merito alla condotta tenuta dal direttore di gara, al suo stato di salute dopo il contatto avuto con il calciatore ed alle risultanze della documentazione medica allegata al referto. La richiesta avanzata dalla società A.S.D. Donkeys Agnone va accolta. La decisione del G.S. impugnata si basa sulla condotta violenta tenuta dal calciatore Delli Quadri verso l’arbitro, consistita nel colpirlo due volte sulla schiena, con l’effetto di procurare forte dolore e stordimento e successiva diagnosi di trauma alla regione dorsale destra fatta dal pronto soccorso presso l’Ospedale di Isernia. L’esame delle risultanze del referto arbitrale e del suo supplemento, che, si ricorda, vengono considerati documenti privilegiati di prova dal Codice di Giustizia Sportiva, quando non contraddittori e lacunosi, e della documentazione medica agli atti debbono essere tenute a base della valutazione che si rende necessaria per stabilire l’esatto verificarsi degli eventi e la quantificazione della sanzione da infliggere al tesserato. Ebbene, il direttore di gara nel referto riporta che al termine della gara mentre faceva rientro nello spogliatoio è stato avvicinato dal Delli Quadri che prima gli ha stretto la mano, “per salutarmi”, e successivamente con la mano sinistra con palmo aperto lo colpiva violentemente con rabbia per due volte sulla schiena provocandogli forte dolore e stordimento. Persistendo il dolore anche durante il rientro si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale di Isernia dove gli veniva riscontrato un trauma alla regione dorsale destra con sei giorni di prognosi. Risulta, quindi, che il calciatore ha stretto la mano del direttore di gara in modo non violento, quindi come saluto, non ha accompagnato l’atto del colpire con la mano sinistra a palmo aperto sulla schiena con espressioni minacciose, oltraggiose o ingiuriose e non ha avuto atteggiamento intimidatorio. La documentazione medica allegata riporta una diagnosi di dolore in regione lombare al movimento del braccio destro senza riscontri dall’esame obiettivo ed all’esame ispettivo. Nulla risulta in merito allo stordimento indicato in referto, che, anzi, non appare nemmeno dichiarato in sede di visita. Quanto sopra porta ad escludere la condotta violenta, che per essere qualificata tale deve costituire intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo, identificabile congiuntamente sia in relazione al danno, od al pericolo di danno, per l’incolumità altrui, sia in relazione ad un connotato psicologico di intenzionalità, cioè di gesto mirato allo scopo di attentare alla incolumità altrui. Pertanto, il comportamento del calciatore va considerato come gravemente irriguardoso e come tale va sanzionato applicando il disposto dell’art. 19, comma 4, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva, graduando la sanzione della squalifica in considerazione dell’accaduto e dei suoi effetti, che nella occasione appare congrua fissare in cinque giornate. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Delli Quadri Giovanni che quantifica in cinque giornate di gara, così modificando la sanzione allo stesso inflitta dal G.S. Dispone restituirsi la tassa reclamo già addebitata.
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