F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/TFN del 01 Febbraio 2016 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ASCARI EUGENIO + ALTRI – (nota n. 4327/859 pf14-15 SP/blp del 4.11.2015). 1. – IL DEFERIMENTO Con provvedimento prot. 4327/859pf14-15/SP/blp in data 4.11.2015, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1. ASCARI Eugenio, all’epoca dei fatti Agente di calciatori; 2. ASTARITA Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI; 3. BAGNOLI Andrea, Agente di calciatori e comunque soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante, all’epoca dei fatti, quale consulente tecnico della Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl; 4. BALDÈ Abdoulayè, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl; 5. BELLINI Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS; 6. CALIFANO Gianni all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa; 7. CARLUCCIO Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 8. CASERTA Fabio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SS JUVE STABIA Srl e socio di fatto della HINTERREGGIO CALCIO Srl; 9. CASSESE Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD DUE TORRI; 10. CIARDI Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 11. CICCARONE Antonio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS all’interno e nell’interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); 12. CONDÒ Luigi, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SS BARLETTA CALCIO Srl; 13. CORDA Ninni, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società SS BARLETTA CALCIO Srl; 14. COSENTINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl; 15. DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC; 16. DI NAPOLI Arturo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Savona FBC Srl, 17. DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl; 18. GARAFFONI Mirko, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS MACERATESE Srl; 19. GEROLINO Adolfo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 20. GIAMPÀ Domenico, all’epoca dei fatti calciatore tesserato la Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl; 21. GUIDONE Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 22. IANNAZZO Pietro, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS all’interno e nell’interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); 23. INGROSSO Gianmarco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl; 24. IZZO Pasquale, all’epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI; 25. LO GIUDICE Pasquale, all’epoca dei fatti direttore sportivo della SS JUVE STABIA Srl; 26. MAGLIA Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società VIGOR LAMEZIA Srl; 27. MAGNI Alessandro, all’epoca dei fatti Agente di Calciatori; 28. MANDRAGORA Bruno, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la TURRIS NEAPOLIS Srl; 29. MARZOCCHI Emanuele, all’epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI; 30. MELILLO Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 31. MOLINO Francesco, all’epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO; 32. MOXEDANO Raffaele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); 33. MOXEDANO Mario, all’epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); 34. NUCIFORA Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società S.E.F. TORRES 1903 Srl; 35. OBENG Francis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 36. ORTOLI Armando, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl; 37. PAGNIELLO Maurizio Antonio (detto Morris), soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS all’epoca dei fatti operante quale Dirigente della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa; 38. PALERMO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO; 39. PEA Fulvio all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa; 40. PELLICANÒ Armando, all’epoca dei fatti socio e dirigente della HINTERREGGIO CALCIO Srl; 41. PIGNATTA Luciano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SORRENTO CALCIO Srl; 42. PIRAINO Daniele, all’epoca dei fatti segretario della Società Pol. Pro Ebolitana ASD; 43. RIDOLFI Giacomo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 44. RUGA Mauro, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C.; 45. SAMPINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Agente di Calciatori; 46. SOLIDORO Massimiliano, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la Società Savona FBC Srl; 47. SOLAZZO Marcello, calciatore svincolato; 48. SOMMA Paolo, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS all’interno e nell’interesse della SORRENTO CALCIO Srl; 49. TOSI Marco, all’epoca dei fatti responsabile tecnico della 1A squadra tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 50. TRAORÉ Mohamed Lamine, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 51. ULIZIO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 52. ULIZIO Mauro, all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis comma 5 del CGS della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto); 53. la Società SS Srl AKRAGAS CITTADEITEMPLI; 54. la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 55. la Società SF AVERSA NORMANNA Srl; 56. la Società SS BARLETTA CALCIO Srl; 57. la Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl; 58. la Società US CREMONESE Spa; 59. la Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO; 60. la Società ASD DUE TORRI; 61. la Società SSD. FIDELIS ANDRIA 1928 Srl; 62. la Società SSC.D. FRATTESE Srl (già ASD Nerostellati Frattese); 63. la Società US GROSSETO FC Srl; 64. la Società HINTERREGGIO CALCIO Srl; 65. la Società SS JUVE STABIA Srl; 66. la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl; 67. la Società A.S. LIVORNO CALCIO Srl; 68. la Società SS MACERATESE Srl; 69. la Società SS MONOPOLI 1966 Srl; 70. la Società NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); 71. la Società ASSOCIAZIONE CALCIO PAVIA Srl; 72. la Società AC PRATO Spa; 73. la Società POL. PRO EBOLITANA ASD; 74. la Società SSD. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI; 75. la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 76. la Società SAVONA FBC Srl 77. la Società ASD SCAFATESE CALCIO 1922 (matr. 937896); 78. la Società SORRENTO CALCIO Srl; 79. la Società SEF TORRES 1903 Srl; 80. la Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl; 81. la Società VIGOR LAMEZIA Srl. Per rispondere della incolpazione di associazione ex art 9 CGS e di ulteriori incolpazioni contestate con riferimento a singole gare. Tali incolpazioni sono infratrascritte al punto 1 delle sotto estese distinte di motivazioni in ordine all’addebito di cui all’art. 9 CGS, e agli addebiti relativi a ogni singola gara.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/TFN del 01 Febbraio 2016 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ASCARI EUGENIO + ALTRI - (nota n. 4327/859 pf14-15 SP/blp del 4.11.2015). 1. - IL DEFERIMENTO Con provvedimento prot. 4327/859pf14-15/SP/blp in data 4.11.2015, il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1. ASCARI Eugenio, all’epoca dei fatti Agente di calciatori; 2. ASTARITA Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI; 3. BAGNOLI Andrea, Agente di calciatori e comunque soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante, all’epoca dei fatti, quale consulente tecnico della Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl; 4. BALDÈ Abdoulayè, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl; 5. BELLINI Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS; 6. CALIFANO Gianni all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa; 7. CARLUCCIO Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 8. CASERTA Fabio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SS JUVE STABIA Srl e socio di fatto della HINTERREGGIO CALCIO Srl; 9. CASSESE Luca, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD DUE TORRI; 10. CIARDI Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 11. CICCARONE Antonio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); 12. CONDÒ Luigi, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SS BARLETTA CALCIO Srl; 13. CORDA Ninni, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società SS BARLETTA CALCIO Srl; 14. COSENTINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl; 15. DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC; 16. DI NAPOLI Arturo, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Savona FBC Srl, 17. DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl; 18. GARAFFONI Mirko, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS MACERATESE Srl; 19. GEROLINO Adolfo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 20. GIAMPÀ Domenico, all’epoca dei fatti calciatore tesserato la Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl; 21. GUIDONE Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 22. IANNAZZO Pietro, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); 23. INGROSSO Gianmarco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl; 24. IZZO Pasquale, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI; 25. LO GIUDICE Pasquale, all'epoca dei fatti direttore sportivo della SS JUVE STABIA Srl; 26. MAGLIA Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società VIGOR LAMEZIA Srl; 27. MAGNI Alessandro, all’epoca dei fatti Agente di Calciatori; 28. MANDRAGORA Bruno, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la TURRIS NEAPOLIS Srl; 29. MARZOCCHI Emanuele, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI; 30. MELILLO Vincenzo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 31. MOLINO Francesco, all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO; 32. MOXEDANO Raffaele, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); 33. MOXEDANO Mario, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); 34. NUCIFORA Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società S.E.F. TORRES 1903 Srl; 35. OBENG Francis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 36. ORTOLI Armando, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl; 37. PAGNIELLO Maurizio Antonio (detto Morris), soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS all’epoca dei fatti operante quale Dirigente della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa; 38. PALERMO Antonio, all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO; 39. PEA Fulvio all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa; 40. PELLICANÒ Armando, all'epoca dei fatti socio e dirigente della HINTERREGGIO CALCIO Srl; 41. PIGNATTA Luciano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SORRENTO CALCIO Srl; 42. PIRAINO Daniele, all'epoca dei fatti segretario della Società Pol. Pro Ebolitana ASD; 43. RIDOLFI Giacomo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 44. RUGA Mauro, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C.; 45. SAMPINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Agente di Calciatori; 46. SOLIDORO Massimiliano, all'epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la Società Savona FBC Srl; 47. SOLAZZO Marcello, calciatore svincolato; 48. SOMMA Paolo, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SORRENTO CALCIO Srl; 49. TOSI Marco, all'epoca dei fatti responsabile tecnico della 1A squadra tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 50. TRAORÉ Mohamed Lamine, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 51. ULIZIO Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 52. ULIZIO Mauro, all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis comma 5 del CGS della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto); 53. la Società SS Srl AKRAGAS CITTADEITEMPLI; 54. la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl; 55. la Società SF AVERSA NORMANNA Srl; 56. la Società SS BARLETTA CALCIO Srl; 57. la Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl; 58. la Società US CREMONESE Spa; 59. la Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO; 60. la Società ASD DUE TORRI; 61. la Società SSD. FIDELIS ANDRIA 1928 Srl; 62. la Società SSC.D. FRATTESE Srl (già ASD Nerostellati Frattese); 63. la Società US GROSSETO FC Srl; 64. la Società HINTERREGGIO CALCIO Srl; 65. la Società SS JUVE STABIA Srl; 66. la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl; 67. la Società A.S. LIVORNO CALCIO Srl; 68. la Società SS MACERATESE Srl; 69. la Società SS MONOPOLI 1966 Srl; 70. la Società NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); 71. la Società ASSOCIAZIONE CALCIO PAVIA Srl; 72. la Società AC PRATO Spa; 73. la Società POL. PRO EBOLITANA ASD; 74. la Società SSD. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI; 75. la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; 76. la Società SAVONA FBC Srl 77. la Società ASD SCAFATESE CALCIO 1922 (matr. 937896); 78. la Società SORRENTO CALCIO Srl; 79. la Società SEF TORRES 1903 Srl; 80. la Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl; 81. la Società VIGOR LAMEZIA Srl. Per rispondere della incolpazione di associazione ex art 9 CGS e di ulteriori incolpazioni contestate con riferimento a singole gare. Tali incolpazioni sono infratrascritte al punto 1 delle sotto estese distinte di motivazioni in ordine all’addebito di cui all’art. 9 CGS, e agli addebiti relativi a ogni singola gara. 2. - LE MEMORIE DIFENSIVE Nei termini assegnati nell'atto di convocazione hanno fatto pervenire memorie difensive i deferiti Ascari Eugenio (Avv. F. Giotti), Bagnoli Andrea (Avv. S. Agostini) Balde’ Abdoulayè (Avv. M. Cassani), Bellini Felice (Avv. Vittorio Ranieri, Dr. Emanuele Alparano), Califano Gianni (Avv.ti M. Fiorillo, M. Cozzone, G. Russo), Caserta Fabio (Avv. Eduardo Chiacchio), Cassese Luca (Avv. Eduardo Chiacchio), Ciardi Daniele (avv. Luca Greco), Ciccarone Antonio (avv. Giovanni Falci), Condò Luigi (Avv. Casimiro Delli Falconi, dr. Giorgio Romano), Cosentino Giuseppe (Avv. Sabrina Rondinelli), Di Lauro Fabio (Avv. Loredana Martino, Avv. Rossella Gallo), Di Napoli Arturo (avv. Antonio Fazio, Avv. Mattia Grassani, Avv. Giovanni Villari), Di Nicola Ercole (Avv. Libera D’amelio, Avv. Maurilio Prioreschi), Garaffoni Mirko (Avv. Libera D’Amelio, Avv. Fiorella Testani), Gerolino Adolfo (avv. Antonio Capriglione, Avv. Francesco Esposito), Giampà Domenico (Avv. Luigi Marsico, Avv. Marco Scognamiglio), Guidone Marco (avv. Antonio De Rensis), Lo Giudice Pasquale (Avv. Annalisa Roseti), Maglia Fabrizio (Avv. Gaetano Maria, Avv. Giampiero Pileggi), Mandragora Bruno (Avv. Eduardo Chiacchio), Melillo Vincenzo (Avv. Eugenio Zuzzolo), Moxedano Raffaele (Avv. Eduardo Chiacchio, Avv. Michele Cozzone, dr. Cesare Guglielmi), Nucifora Vincenzo (Avv. Enrico Pompei, Avv. Gaetano Aita, Avv. Carlo Manfredi, Avv. Paolo Manfredi), Obeng Francis (Avv. Filippo Cocco, Avv. Alberto Amadio, Avv. Claudia Righini), Ortoli Armando (avv. Fabio Giotti), Pea Fulvio (Avv. Francesco Macri), Piraino Daniele (Avv. Giampiero Moro, Avv. Paolo Fresu), Ridolfi Giacomo (Avv. Eduardo Chiacchio), Ruga Mauro (Avv. Giuseppe Gervasi, Avv. Camillo Capialbi), Sampino Giuseppe (avv. Eduardo Chiacchio), Tosi Marco (Avv. Paco D’Onofrio), Traoré’ Mohamed lamine (Avv. Romina Ferrari), Ulizio Mauro, e le Società Akragas Cittadeitempli (avv. Matteo Sperduti), Aurora Pro Patria 1919 (Avv. Cesare Du Cintio, Dott.Ssa Patrizia Testa, Dott.Ssa Francesca Auci), S.F. Aversa Narmanna (Avv. Francesca Fatima Coretta, Avv. Giampaolo Calo’), Catanzara Calcio 2011 (Avv. Sabrina Rondinelli, Dr. Luigi Carvelli), U.S. Cremonese Spa (Avv. Sara Agostini), A.S.D Due Torri (Avv. Federico Bagattini), Ssc.D. Frattese (Avv. Eduardo Chiacchio), U.S. Grosseto F.C. (Avv. Fabio Giotti), S.S. Juva Stabia (Avv. Eduardo Chiacchio), L’aquila Calcio 1927 (Avv. De Paulis Marco, Avv. Flavia Tortorella, Avv. Antonio Ranucci), A.S. Livorno Calcio (Avv. Mattia Grassani), A.C. Pavia (Avv. Andera Scalco), A.C. Prato Spa (Prof. Alessio Di Amato, Prof. Astolfo Di Amato,Avv. Giorgio Pierantoni, Avv. Federica Fucito), Santarcangelo Calcio (Avv. Eduardo Chiacchio, Dr. Oberdan Melini), Savona FBC (Avv. Mattia Grassani, Avv. Fabrizio Duca), Scafatese Calcio 1922 (Avv. Sonia Sommacal), Sorrento Calcio (Avv. Gerardo Santamaria, Avv. Salvatore Napolitano), Sef Torres 1903 (Avv. Matteo Sperduti), Tuttocuoio-San Miniato (Avv. Mattia Grassani, Avv. Federico Menichini), Vigor Lamezia (Avv. Eduardo Chiacchio) . I deferiti Astarita Salvatore, Carluccio Massimiliano, Iannazzo Pietro, Moxedano Mario, Somma Paolo, S.S. Barletta Calcio, Comprensorio Montalto, Hinterreggio Calcio, Neapolis, Pol. Pro Ebolitana ASD, Puteolana 1902 Internapoli, non hanno fatto pervenire memorie difensive. 3. - IL DIBATTIMENTO 3.1. - la comparizione delle parti e dei difensori Al dibattimento, sono comparsi: - il Procuratore Federale Dott. Stefano Palazzi, accompagnato dai Vice Procuratori Federali e i Sostituti Procuratori Federali riportati nei verbali di udienza; i deferiti, di cui ai verbali di udienza, assistiti dai propri difensori. 3.2. - Le ordinanze: 3.2.1. - il Tribunale ha, anzitutto, esaminato le eccezioni preliminari prospettate, provvedendo su di esse con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta: Ordinanza n. 1 “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, viste le istanze ed eccezioni preliminari formulate dai difensori alla odierna riunione, sentito il Procuratore Federale, osserva: - Solidoro Massimiliano: l’attività di notifica risulta validamente effettuata presso la sede della Società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento, ai sensi dell’art. 38, n. 8, lett. b, CGS. Risulta altresì dagli stessi documenti prodotti dal difensore, che la Società Savona si è attivata per adempiere all’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato, previsto dalla seconda parte della lettera b) dell’articolo menzionato, e che la mancata consegna della comunicazione è riconducibile all’omesso adempimento da parte del tesserato medesimo dell’onere di indicare gli estremi della propria reperibilità. - Ingrosso Gianmarco: la notifica è inesistente poiché dagli atti risulta inoltrata una PEC all’Avv. Marco Bosio di Sanremo, in luogo dell’Avv. Stefano Bosio di Bergamo, effettivo difensore dell’incolpato. - Magni Alessandro: l’eccezione è fondata, poiché lo stesso, al momento della commissione dei fatti non risultava iscritto nel registro degli agenti, come risulta dalla dichiarazione fornita dalla attuale Commissione Procuratori Sportivi. - Ulizio Andrea: l’eccezione è infondata poiché la notifica risulta validamente effettuata presso il domicilio eletto del tempo, Avv. Eduardo Chiacchio, il quale ha anche precisato di aver inoltrato i documenti all’interessato. - Gerolino Adolfo: l’eccezione è infondata poiché la Procura Federale ha messo a disposizione gli atti, riscontrando la richiesta del difensore dell’incolpato a mezzo PEC. - Di Nicola Ercole: l’istanza di stralcio non è accoglibile, in quanto la circostanza che il deferito debba adempiere a misure coercitive giornaliere, per un verso, non incide, né ha inciso, sulla possibilità dello stesso di attivarsi al fine di poter comparire personalmente nel presente dibattimento, avvalendosi della facoltà di rivolgere apposita richiesta in questo senso all’Autorità Giudiziaria competente, richiesta che non risulta essere stata avanzata, essendo stata invece richiesta la revoca delle suddette misure; e, per altro verso, il deferito è ritualmente costituito a mezzo dei propri difensori con i quali ha potuto conferire, non essendo in atto impedimenti assoluti di colloqui e contatti ai fini dell’espletamento del diritto di difesa; - Di Lauro Fabio: l’istanza di stralcio non è accoglibile, in quanto la circostanza che il deferito sia sottoposto all’obbligo di dimora, non preclude allo stesso la possibilità di attivarsi al fine di poter comparire personalmente nel presente dibattimento, avvalendosi della facoltà di rivolgere apposita istanza in questo senso all’Autorità Giudiziaria competente, richiesta che non risulta essere stata avanzata; e, per altro verso il deferito è ritualmente costituito a mezzo del proprio difensore, con il quale ha potuto conferire, non essendo in atto impedimenti assoluti di colloquio e contatto ai fini dell’espletamento del diritto di difesa. Con riferimento al sollevato difetto di giurisdizione, si rileva che quest’ultima si radica in funzione dell’esistenza del tesseramento al momento dei fatti contestati ex art. 19, comma 1 CGS. - Bellini Felice: l’eccezione attiene al merito, poiché presuppone l’accertamento dello svolgimento di attività rilevante ex art. 1 bis, comma 5 CGS. In ordine alla asserita genericità del capo di incolpazione, si rileva la manifesta infondatezza dell’eccezione, poiché risultano soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 32 ter, CGS. - Savona FBC, la richiesta di stralcio non è accoglibile in quanto assorbita dal rigetto della istanza di stralcio formulata dal deferito Solidoro Massimiliano. - Aurora Pro Patria 1919: la richiesta di stralcio non è accoglibile in quanto assorbita dal rigetto della istanza di stralcio formulata dal deferito Gerolino Adolfo. - Tuttocuoio – San Miniato, la richiesta di stralcio non è accoglibile, considerato che – nonostante l’intervenuta rimessione degli atti relativi alla posizione di Ingrosso Gianmarco – la completa ricostruzione dei fatti a questi relativi può avvenire nell’odierna sede, anche in via incidentale. Visti gli atti delle posizioni che seguono, osserva: - Carluccio Massimiliano: manca la prova relativa al perfezionamento della notifica dell’atto di convocazione dell’incolpato per la odierna riunione; - SS Barletta Calcio: manca la prova relativa al perfezionamento della notifica dell’atto di convocazione dell’incolpato per la odierna riunione. Viste le successive istanze, osserva: - Pea Fulvio e Aurora Pro Patria 1919: le richieste non sono accoglibili, considerato che – nonostante l’intervenuto stralcio delle posizioni di Carluccio Massimiliano e della Società SS Barletta Calcio – la completa ricostruzione dei fatti a questi riferiti può avvenire nell’odierna sede, anche in via incidentale. Viste le istanze di rinvio, ritenuto che nel procedimento sportivo l’impedimento del difensore costituisce motivo di rinvio del processo solo allorquando si tratti di impedimento assoluto, sopraggiunto in termini temporali tali da non consentire obiettivamente una sostituzione, osserva: - Pignatta Luciano Ariel: il contestuale svolgimento di altro processo non legittima di per sé la richiesta; - Traoré Mohamed Lamine: l’impedimento fisico del difensore risulta intervenuto in data 29.12.2015 e quindi con una ampia possibilità di disporre una sostituzione processuale; - Ciccarone Antonio: il certificato medico prodotto dall’incolpato è generico e non documenta un impedimento assoluto; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta le istanze di Solidoro Massimiliano, Ulizio Andrea, Gerolino Adolfo, Di Nicola Ercole, Di Lauro Fabio, Bellini Felice, Savona FBC, Aurora Pro Patria 1919, Tuttocuoio – San Miniato, Pea Fulvio, Pignatta Luciano Ariel, Traoré Mohamed Lamine e Ciccarone Antonio. Rimette alla Procura Federale gli atti relativi alla posizione di Ingrosso Gianmarco, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS. Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla posizione di Magni Alessandro. Dispone lo stralcio delle posizioni di Carluccio Massimiliano e della Società SS Barletta Calcio, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS. 3.2.2. - Il Tribunale ha poi esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti nelle memorie difensive e nel corso della riunione, sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 2 “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, viste le istanze di acquisizione degli atti di indagini investigative, sulla non opposizione del Procuratore Federale, ne dispone l’acquisizione, salva ogni successiva valutazione sulla attendibilità e rilevanza, con esclusione delle corrispondenti prove testimoniali. Si esclude altresì l’acquisizione di supporti informatici, relativi alle gare in contestazione, in difetto di ogni garanzia di autenticità e completezza e in mancanza di ogni deduzione relativa alla loro eventuale rilevanza. In ordine alla istanza avente ad oggetto l’esame in contraddittorio di Di Nicola Ercole, formulata dalla difesa della Società L’AQUILA CALCIO, se ne rileva la inammissibilità, trattandosi di un mezzo istruttorio non previsto dalla normativa di rito oltre che sprovvisto della necessaria capitolazione di cui all’art. 41, punto 5 CGS. In ordine alle prove testimoniali dedotte dai difensori di ASCARI, BAGNOLI, ORTOLI e MELILLO le stesse sono inammissibili in quanto vertenti su circostanze del tutto irrilevanti, ovvero contengono (MELILLO) valutazioni inibite ai testi. Quanto alla prova testimoniale dedotta dalla difesa di DI NAPOLI, anche essa é inammissibile. La circostanza dedotta contrasta con il non equivoco contenuto delle intercettazioni, non contestato dall’incolpato. Essa, inoltre, si risolve in una diversa ricostruzione della causale delle contestate dazioni, comprovabile, in linea teorica, unicamente dai soggetti cui tali diversi flussi sarebbero sostanzialmente riconducibili, salvo un indefettibile conforto di prove documentali. Nella specie, invece i testi indicati non risultano essere i titolari (attivo e passivo) dell’asserito diverso flusso, e uno di essi è la convivente dell’incolpato, autrice materiale del flusso stesso. Infine a supporto di tale diverso flusso non risulta depositato alcun documento. Sulle istanze di prove testimoniali presentate dalle difese di PEA e GUIDONE, ne rileva l’inammissibilità trattandosi di provare con testimoni circostanze asseritamene avvenute in rapporti diretti che non hanno come protagonista il testimone indicato. Con riferimento alle prove documentali, ammette tutti i documenti allegati alle memorie difensive e quelli sin qui depositati, salva ogni successiva valutazione e rigetta nel resto. Al termine, il Tribunale ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale, e invitato le parti a concludere. 4. - LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE E DEI DEFERITI 4.1. – Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura federale, ha richiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 1. ASCARI EUGENIO, all’epoca dei fatti Agente di calciatori, - Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS Relativamente al Signor ASCARI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione 3 anni ed € 50.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l’illecito sportivo aggravato; 2. ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS per la violazione dell’art. 9 CGS ed ex art. 6 CGS, b) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva; c) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva d) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva e) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva f) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, g) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva h) Gara NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D – Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’effettiva alterazione dello svolgimento della gara; nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; i) Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. I.): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito; nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); l) Gara F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 7 co. 7 del CGS, m) Gara F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva Relativamente al Signor ASTARITA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 5 anni + preclusione + squalifica di anni 3 ed ammenda di € 120.000,00 così determinata: Squalifica di 5 anni + preclusione per la violazione degli artt. 9 e 6 CGS sub a) + in continuazione anche rispetto al procedimento 859bispf14-15 ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub b) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub c) + in continuazione ulteriori 1 mese ed € 5.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub c) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva sub d) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub e) + in continuazione ulteriori 1 mese ed € 5.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub e) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva sub f) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub g) + in continuazione ulteriori 1 mese ed € 5.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub g) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub h) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub i) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva sub l) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub m) + in continuazione ulteriori 1 mese ed € 5.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub m); 3. BAGNOLI ANDREA, Agente di calciatori e comunque soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante, all’epoca dei fatti, quale consulente tecnico della Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl, - Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica Relativamente al Signor BAGNOLI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione 3 anni ed € 50.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l’illecito sportivo aggravato; 4. BALDÈ ABDOULAYÈ, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl - Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica. Relativamente al Signor BALDÈ, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica 3 anni ed € 50.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l’illecito sportivo aggravato; 5. BELLINI FELICE, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS operante nell’ambito della Società VIGOR LAMEZIA Srl, a) Gara AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell’11.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione degli artt. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); b) Gara AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell’11.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS Relativamente al Signor BELLINI FELICE, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 9 mesi ed ammenda di € 20.000,00 in continuazione con riferimento a quanto contestato nel procedimento 859bispf14-15 così determinata: in continuazione rispetto al procedimento 859bispf14-15 inibizione di 6 mesi ed ammenda di € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub a) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub a); 6. CALIFANO GIANNI all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, a) Gara MONZA - TORRES del 17.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Relativamente al Signor CALIFANO GIANNI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 4 anni ed ammenda di € 60.000,00; 7. CARLUCCIO MASSIMILIANO – Posizione stralciata; 8. CASERTA FABIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SS JUVE STABIA Srl e socio di fatto della HINTERREGGIO CALCIO Srl, - GARA HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Relativamente al Signor CASERTA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 3 anni ed ammenda di € 50.000,00; 9. CASSESE LUCA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD DUE TORRI, - Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva Relativamente al Signor CASSESE, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 3 anni ed ammenda di € 50.000,00; 10. CIARDI DANIELE, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, a) Gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS b) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati. c) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS d) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati. e) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS, f) Gara L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS g) Gara PRATO - SANTARCANGELO dell’8.10.2014 (Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro), violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati; h) Gara PRATO - SANTARCANGELO dell’8.10.2014 (Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro) violazione dell’art. 6, commi 1, del CGS i) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS, l) Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS m) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati; n) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS Relativamente al Signor CIARDI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 5 anni + preclusione + squalifica di 1 anno e 6 mesi + ammenda € 160.000 così determinata: 3 anni ed € 50.000 e 6 mesi ed € 10.000 per l'illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000 per l'omessa denuncia di illecito sub a) + in continuazione ulteriori 1 mese ed € 5.000,00 per l'omessa denuncia di scommesse sub c) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6 CGS sub d) + in continuazione ulteriori 4 mesi ed € 15.000,00 per la violazione dell'art. 6 comma 1 e 5 CGS sub e) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione di cui all'art. 7 comma 7 C.G.S sub f) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub g) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub h) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub i) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub l) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub m) + in continuazione 1 mese ed € 5.000,00 per la violazione di cui all'art. 6 comma 5 del CGS sub n); 11. CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS per la violazione dell’art. 9 CGS; b) GARA HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); c) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); d) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS e) Gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); f) Gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); g) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); h) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 6, comma 2 e 5, del CGS i) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); l) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, del CGS m) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); n) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, del CGS o) GARA NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D – Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva p) GARA NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir.I.): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti commessi; q) GARA NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir.I.): violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS; r) GARA F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri s) GARA F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, del CGS Relativamente al Signor CICCARONE, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 5 anni + inibizione di 6 anni ed ammenda di € 180.000,00 così determinata: Inibizione di 5 anni per la violazione dell’art. 9 CGS sub a) + in continuazione anche rispetto al procedimento 859bispf14-15 ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub c) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub d) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub e) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub f) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub g) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub h) + in continuazione ulteriori 1 mese ed € 5.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub h) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub i) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub l) + in continuazione ulteriori 1 mese ed € 5.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub l) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub m) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub n) + in continuazione ulteriori 1 mese ed € 5.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub n) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva sub o) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub p) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub q) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub r) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub s) + in continuazione ulteriori 1 mese ed € 5.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub s); 12. CONDÒ LUIGI, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SS BARLETTA CALCIO Srl, a) GARA BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS; Relativamente al Signor CONDÒ, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 4 anni ed € 60.000 di ammenda; 13. CORDA NINNI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società SS BARLETTA CALCIO Srl, a) Gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); b) Gara AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell’11.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): per violazione degli artt. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); c) Gara AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell’11.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS Relativamente al Signor CORDA NINNI, affermata la responsabilità in ordine alIe incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 3 mesi in continuazione con riferimento a quanto contestato nei procedimenti 859bispf14-15 e 1048pf14-15 ex art. 24 CGS 14. COSENTINO GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl, - GARA BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS Relativamente al Signor COSENTINO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione 6 mesi ed € 30.000 di ammenda per l’omessa denuncia di illecito sportivo; 15. DI LAURO FABIO, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, a) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara b) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS, c) GARA L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS, d) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14- 15); e) GARA CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): dell’art. 6, comma 1, del CGS, f) GARA MONZA - TORRES del 17.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS g) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); h) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS i) Gara PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); l) Gara PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS m) Gara AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell’11.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, n) a seguito di formale integrazione del Deferimento: Gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; o) a seguito di formale integrazione del Deferimento: Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): oggetto di formale integrazione del Deferimento - violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); Relativamente al Signor DI LAURO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 4 anni e 7 mesi e ammenda di € 135.000 in continuazione con riferimento a quanto contestato nei procedimenti 859bispf14-15 e 1048pf14-15 così determinata: in continuazione anche rispetto ai procedimenti 859bispf14-15 e 1048 pf14-15 squalifica 6 mesi ed € 10.000 per l'illecito sportivo aggravato sub a) + in continuazione ulteriori 4 mesi ed € 15.000 per il divieto di scommesse e l'omessa denuncia di scommesse sub b) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per l'omessa denuncia di illecito sub c) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6 CGS sub d) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell'art. 6 comma 1 sub e) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo sub f) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub g) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub h) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub i) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub l) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub m) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per l'omessa denuncia di illecito sub n) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo sub o); 16. DI NAPOLI ARTURO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Savona FBC Srl, a) Gara L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica; Relativamente al Signor DI NAPOLI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica 3 anni e 6 mesi ed € 50.000 + 6 mesi ed € 10.000 per l’aggravante per la violazione di illecito sportivo aggravato sub a); 17. DI NICOLA ERCOLE, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, a) Gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS b) Gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS c) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15). d) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS e) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15). f) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS g) Gara L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); h) Gara PRATO - SANTARCANGELO dell’8.10.2014 (Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS i) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14- 15); l) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS, m) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS n) Gara LIVORNO - BRESCIA del 24.01.2015 (Campionato Serie B): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS o) Gara LIVORNO - BRESCIA del 24.01.2015 (Campionato Serie B): violazione dell’art. 6, comma 1, CGS p) Gara CATANIA – CROTONE del 16.02.2015 (Campionato di Serie B): violazione art. 1 bis, comma 1, del CGS q) Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); r) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); s) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS, t) Gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); Relativamente al Signor DI NICOLA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 6 anni e 3 mesi e ammenda di € 185.000 in continuazione con riferimento a quanto contestato nei procedimenti 859bispf14-15 e 1048pf14-15 così determinata: in continuazione rispetto ai procedimenti 859bispf14-15 e 1048pf14-15 inibizione 2 mesi ed ammenda € 10.000 per la violazione di cui all'art. 7 comma 7 del CGS sub a) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000 per la violazione di cui all'art. 6 comma 1 del CGS sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per illecito sportivo aggravato sub c) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1 CGS sub d) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub e) + in continuazione ulteriori 4 mesi ed € 15.000,00 per la violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 5 sub f) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub g) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub h) in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub i) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione di cui all'art. 6 comma 1 sub l) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub l) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub m) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub n) +in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub o) + ulteriori 3 mesi per la violazione di cui all'art. 1 bis del CGS sub p) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub q) +i n continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub r) + in continuazione ulteriori 3 mesi ed € 10.000,00 per la violazione di cui all'art. 6 comma 1 sub s) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub t); 18. GARAFFONI MIRKO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS MACERATESE Srl, - Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica. Relativamente al Signor GARAFFONI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica 3 anni ed € 50.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l’illecito sportivo aggravato; 19. GEROLINO ADOLFO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, a) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; b) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; c) Gara PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; Relativamente al Signor GEROLINO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 4 anni e 6 mesi e ammenda di € 80.000 così determinata: squalifica 3 anni ed € 50.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l'illecito sportivo aggravato sub a) + 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6 CGS sub c); 20. GIAMPÀ DOMENICO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato la Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl, - Gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Relativamente al Signor GIAMPÀ, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica 3 anni ed € 50.000 di ammenda per l’illecito sportivo; 21. GUIDONE MARCO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, a) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati. b) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Relativamente al Signor GUIDONE MARCO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 4 anni e ammenda di € 70.000,00 così determinata: squalifica di 3 anni e ammenda di € 50.000,00 per l'illecito sportivo sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l’aggravante sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l’illecito aggravato sub b); 22. IANNAZZO PIETRO, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), a) GARA HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Relativamente al Signor IANNAZZO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 4 anni ed ammenda di € 60.000,00; 23. INGROSSO GIANMARCO – Posizione stralciata; 24. IZZO PASQUALE, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI; a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS per la violazione dell’art. 9 CGS e ex art. 6 CGS, b) Gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva c) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; d) GARA F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; e) GARA F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, Relativamente al Signor IZZO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 24 mesi ex art. 24 CGS; 25. LO GIUDICE PASQUALE, all'epoca dei fatti direttore sportivo della SS JUVE STABIA Srl, a) GARA HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Relativamente al Signor LO GIUDICE, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 4 anni ed ammenda di € 60.000,00; 26. MAGLIA FABRIZIO, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società VIGOR LAMEZIA Srl, - GARA BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14- 15); Relativamente al Signor MAGLIA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 6 mesi ed € 10.000 di ammenda in continuazione con il proc. 859bis per l’illecito sportivo aggravato; 27. MAGNI ALESSANDRO – Difetto di giurisdizione; 28. MANDRAGORA BRUNO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la TURRIS NEAPOLIS Srl, a) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva Relativamente al Signor MANDRAGORA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 6 mesi ed ammenda di € 30.000,00; 29. MARZOCCHI EMANUELE, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS per la violazione dell’art. 9 CGS e ex art. 6 CGS, b) Gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva c) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; d) GARA F. ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); e) GARA F. ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): violazione dell’art. 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, Relativamente al Signor MARZOCCHI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 24 mesi ex art. 24 CGS; 30. MELILLO VINCENZO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - GARA CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; Relativamente al Signor MELILLO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica 3 anni ed € 50.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l'illecito sportivo aggravato sub a); 31. MOLINO FRANCESCO, all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS per la violazione dell’art. 9 CGS e ex art. 6 CGS, b) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; c) Gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; d) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; Relativamente al Signor MOLINO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 5 anni + preclusione + inibizione di anni 1 e mesi 6 ed ammenda di € 30.000,00 così determinata: Inibizione di 5 anni + preclusione per la violazione degli artt. 9 CGS sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub c) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub d); 32. MOXEDANO RAFFAELE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), a) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 7, del Codice di Giustizia Sportiva b) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva c) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva Relativamente al Signor MOXEDANO RAFFAELE, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 10 mesi ed ammenda di € 50.000,00 così determinata: Squalifica di mesi 6 ed ammenda di € 30.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub a) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub b) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub c); 33. MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS per la violazione dell’art. 9 CGS, b) Gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; c) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; d) Gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; e) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; f) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; g) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; h) Gara NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D – Gir. I): violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva i) Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir.I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito; nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; Relativamente al Signor MOXEDANO MARIO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 5 anni + preclusione + inibizione di anni 3 e mesi 8 ed ammenda di € 80.000,00 così determinata: Inibizione di 5 anni + preclusione per la violazione degli artt. 9 e 6 CGS sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub c) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub d) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub e) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub f) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub g) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva sub h) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub i); 34. NUCIFORA VINCENZO, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società S.E.F. TORRES 1903 Srl, a) Gara MONZA - TORRES del 17.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS b) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS Relativamente al Signor NUCIFORA VINCENZO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 4 anni e 2 mesi e ammenda di € 70.000,00 così determinata: inibizione di 4 anni e ammenda di € 60.000,00 per l'illecito sportivo sub a) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva sub b); 35. OBENG FRANCIS, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, a) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati. b) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati. Relativamente al Signor OBENG FRANCIS, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 4 anni e ammenda di € 70.000,00 così determinata: squalifica di 3 anni e ammenda di € 50.000,00 per l'illecito sportivo sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l’aggravante sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l’illecito aggravato sub b); 36. ORTOLI ARMANDO, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl, - Gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Relativamente al Signor ORTOLI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione 4 anni ed € 60.000 di ammenda per l’illecito sportivo; 37. PAGNIELLO MAURIZIO ANTONIO (detto Morris), soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS all’epoca dei fatti operante quale Dirigente della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, a) Gara MONZA - TORRES del 17.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS b) Gara BASSANO - MONZA del 21.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Relativamente al Signor PAGNIELLO MAURIZIO ANTONIO (detto MORRIS), affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 4 anni e 6 mesi e ammenda di € 70.000,00 così determinata: inibizione di 4 anni e ammenda di € 60.000,00 per l'illecito sportivo sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo sub b); 38. PALERMO ANTONIO, all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS per la violazione dell’art. 9 CGS, b) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; c) Gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; d) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); Relativamente al Signor PALERMO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 5 anni + preclusione + inibizione di anni 1 e mesi 6 ed ammenda di € 30.000,00 così determinata: Inibizione di 5 anni + preclusione per la violazione degli artt. 9 CGS sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub c) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l'illecito sportivo aggravato sub d); 39. PEA FULVIO all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, a) Gara BASSANO - MONZA del 21.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS Relativamente al Signor PEA FULVIO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 6 mesi e ammenda di € 30.000,00; 40. PELLICANÒ ARMANDO, all'epoca dei fatti socio e dirigente della HINTERREGGIO CALCIO Srl, - Gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva Relativamente al Signor PELLICANÒ, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 4 anni ed ammenda di € 60.000,00; 41. PIGNATTA LUCIANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SORRENTO CALCIO Srl, - Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito; Relativamente al Signor PIGNATTA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 3 anni e 6 mesi ed ammenda di € 60.000,00 così determinata: Squalifica di 3 anni ed ammenda di € 50.000,00 per l'illecito sportivo sub a) + ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per le aggravanti sub a); 42. PIRAINO DANIELE, all'epoca dei fatti segretario della Società Pol. Pro Ebolitana ASD, - Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Relativamente al Signor PIRAINO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 4 anni ed ammenda di € 60.000,00; 43. RIDOLFI GIACOMO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, a) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS b) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Relativamente al Signor RIDOLFI GIACOMO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 3 anni e 8 mesi e ammenda di € 70.000,00 così determinata: squalifica di 3 anni e ammenda di € 50.000,00 per l'illecito sportivo sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l’aggravante sub b) + in continuazione ulteriori 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva sub a) 44. RUGA MAURO, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C.; - Gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva Relativamente al Signor RUGA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito dell’Ordinamento Federale di 4 anni e sanzione pecuniaria di € 60.000,00; 45. SAMPINO GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Agente di Calciatori; - Gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14- 15); Relativamente al Signor SAMPINO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 6 mesi ed € 10.000 di ammenda in continuazione con il proc. 859bis per l’illecito sportivo aggravato 46. SOLIDORO MASSIMILIANO, all'epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la Società Savona FBC Srl, a) Gara L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, b) Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS Relativamente al Signor SOLIDORO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 4 anni e ammenda di € 90.000 così determinata: squalifica 3 anni ed € 50.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l'illecito sportivo aggravato sub a) + 6 mesi ed € 30.000 in continuazione per la violazione di cui all'a7 comma del CGS sub b); 47. SOLAZZO MARCELLO, calciatore svincolato, a) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; b) Gara MONZA - TORRES del 17.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS c) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; d) Gara PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; Relativamente al Signor SOLLAZZO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 5 anni e ammenda di € 90.000 così determinata: squalifica 3 anni ed € 50.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l'illecito sportivo aggravato sub a) + 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo sub b)+ 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo aggravato sub b)+ 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo aggravato sub b); 48. SOMMA PAOLO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SORRENTO CALCIO Srl, a) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Relativamente al Signor SOMMA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione di 4 anni ed ammenda di € 60.000,00; 49. TOSI MARCO, all'epoca dei fatti responsabile tecnico della 1A squadra tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, a) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; b) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; Relativamente al Signor TOSI, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di 23 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 Squalifica di 4 anni e ammenda € 70.000 così determinata: squalifica 3 anni ed € 50.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l'illecito sportivo aggravato sub a) + 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo aggravato sub b); 50. TRAORÉ MOHAMED LAMINE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, a) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e, della pluralità degli illeciti commessi e contestati. b) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati. c) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti commessi e contestati; Relativamente al Signor TRAORÉ MOHAMED LAMINE, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 4 anni e 6 mesi e ammenda di € 80.000,00 così determinata: squalifica di 3 anni e ammenda di € 50.000,00 per l'illecito sportivo sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l’aggravante sub a) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l’illecito aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per l’illecito aggravato sub c); 51. ULIZIO ANDREA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, a) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; b) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; c) Gara PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; Relativamente al Signor ULIZIO ANDREA, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Squalifica di 4 anni e 6 mesi e ammenda di € 80.000 così determinata: squalifica 3 anni ed € 50.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l'illecito sportivo aggravato sub a) + 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo aggravato sub b) + 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo aggravato sub c); 52. ULIZIO MAURO, all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis comma 5 del CGS della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto), a) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; b) Gara MONZA - TORRES del 17.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS c) Gara BASSANO - MONZA del 21.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS d) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; e) Gara PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati); Relativamente al Signor ULIZIO MAURO, affermata la responsabilità in ordine alle incolpazioni contestategli, si chiede la sanzione di Inibizione 5 anni + preclusione + inibizione di 1 anno e 6 mesi di inibizione e ammenda € 110.000 così determinata: squalifica 4 anni ed € 60.000 di ammenda + 6 mesi ed € 10.000 di ammenda per l'illecito sportivo aggravato sub a) + 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo sub b) + 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo sub c) + 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo aggravato sub d) + 6 mesi ed € 10.000 in continuazione per l'illecito sportivo aggravato sub e); 53. la Società SS Srl AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE b) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE (violazione art. 7, comma 7, ed art. 6, commi 2 e 5, CGS); c) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE (violazione art. 7, comma 7, ed art. 6, commi 2 e 5, CGS); d) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore (violazione art. 7, comma 7, ed art. 6, commi 2 e 5, CGS); e) GARA NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D – Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore (illecito aggravato); f) Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir.I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE (illecito aggravato); g) Gara F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA (violazione art. 6, commi 2 e 5, CGS) Relativamente alla Società SS Srl AKRAGAS CITTADEITEMPLI si chiede la sanzione di Penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 + € 4.700,00 di ammenda così determinata: € 3.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 9 CGS sub a) + € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub b) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub b) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub b) + € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub c) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub c) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub c) + € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub d) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub d) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub d) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub e) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub f) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub g) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub g); 54. la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, a) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano, ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, nonché ai tesserati ULIZIO Andrea, MELILLO Vincenzo, GEROLINO Adolfo e TOSI Marco. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da ULIZIO Mauro, CARLUCCIO GEROLINO Adolfo e TOSI Marco; b) Gara MONZA - TORRES del 17.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. CARLUCCIO Massimiliano, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società; c) GARA BASSANO - MONZA del 21.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. CARLUCCIO MASSIMILIANO, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società; d) GARA TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano ex art. 1 bis comma 5 del CGS, nonché ai tesserati ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo e TOSI Marco. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati; e) GARA PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano ex art. 1 bis comma 5 del CGS, nonché ai tesserati ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo e TOSI Marco. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati; Relativamente alla Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 20 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 così determinata: penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub a) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub b) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub c) + penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub d) + penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub e); 55. la Società SF AVERSA NORMANNA Srl, a) Gara AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell’11.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell’11.04.2015. Relativamente alla Società AVERSA NORMANNA Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 56. la Società SS BARLETTA CALCIO Srl – Posizione stralciata; 57. la Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl, a) Gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per quanto contestato al proprio Presidente COSENTINO (violazione art. 7 comma 7 CGS); b) Gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ORTOLI e GIAMPÀ. Relativamente alla Società Catanzaro Calcio 2011 Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 e ammenda di € 30.000,00 così determinata: ammenda di € 30.000,00 per responsabilità diretta per l’omessa denuncia sub a) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub b); 58. la Società US CREMONESE Spa, - Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato; Relativamente alla Società U.S. CREMONESE Spa si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 59. la Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO, a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO; b) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO (illecito aggravato); c) Gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO (illecito aggravato); d) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO (illecito aggravato); Relativamente alla Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO si chiede la sanzione di Penalizzazione di 9 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 + € 3.000,00 di ammenda così determinata: € 3.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 9 CGS sub a) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub b) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub c) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub d); 60. la Società ASD DUE TORRI, - Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CASSESE LUCA (illecito); Relativamente alla Società ASD DUE TORRI si chiede la sanzione di Penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 61. la Società SSD FIDELIS ANDRIA 1928 Srl, Gara F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. Relativamente alla Società SSD FIDELIS ANDRIA si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 62. la Società SSC.D. FRATTESE Srl (già ASD Nerostellati Frattese), - Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; Relativamente alla Società SSC.D. FRATTESE Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 63. la Società US GROSSETO FC Srl, a) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato. Relativamente alla Società U.S. GROSSETO F.C. Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 64. la Società HINTERREGGIO CALCIO Srl, - Gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati al proprio socio e tesserato PELLICANÒ ARMANDO e al proprio socio di fatto CASERTA FABIO (illecito); Relativamente alla Società HINTERREGGIO CALCIO Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 65. la Società SS JUVE STABIA Srl, a) Gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati CASERTA FABIO e LO GIUDICE PASQUALE (illecito). b) Gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone C): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato. Relativamente alla Società SS JUVE STABIA Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 così determinata: penalizzazione di 2 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub a) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub b); 66. la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, a) Gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone C): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole (violazione art. 7 comma 7 CGS); b) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); c) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; d) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 del Campionato di Lega Pro Girone B; e) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); f) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA, con riferimento alla violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS; g) Gara L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ercole DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); h) Gara L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee; i) Gara PRATO - SANTARCANGELO dell’8.10.2014 (Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole (art. 7 comma 7 CGS); l) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); m) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; n) GARA LIVORNO - BRESCIA del 24.01.2015 (Campionato Serie B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; o) Gara CATANIA – CROTONE del 16.02.2015 (Campionato di Serie B): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole con riferimento alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS; p) Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); q) Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara L’AQUILA – TUTTOCUOIO del 25.03.2015 del campionato di Lega Pro girone B; r) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); s) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; t) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 del Campionato di Lega Pro Girone B; u) Gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere dal citato tesserato DI NICOLA (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); Relativamente alla Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, si chiede la sanzione di Penalizzazione di 31 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 e ammenda di € 205.000,00 così determinata: € 30.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione di cui sub a) + penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub b) + € 25.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione di cui sub c) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub d) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub e) + € 25.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione di cui sub f) + penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub g) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub h) + € 30.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione di cui sub i) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub l) + € 30.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione di cui sub m) + € 30.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione di cui sub n) + € 10.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione di cui sub o) + penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub p) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub q) + penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub r) + € 25.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione di cui sub s) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub t) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub u); 67. la Società AS LIVORNO CALCIO Srl, - GARA LIVORNO - BRESCIA del 24.01.2015 (Campionato Serie B): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato; Relativamente alla Società A.S. LIVORNO CALCIO Srl, si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 68. la Società SS MACERATESE Srl, - GARA SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. GARAFFONI Mirko. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Relativamente alla Società SS MACERATESE Srl, si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 69. la Società SS MONOPOLI 1966 Srl, - GARA MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee; Relativamente alla Società SS MONOPOLI 1966 Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 70. la Società NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO; b) GARA HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7/9/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MOXEDANO MARIO, CICCARONE ANTONIO e IANNAZZO PIETRO (illecito aggravato), nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7.9.2014; c) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14, nonché per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS contestata a CICCARONE ANTONIO; d) Gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO e a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26.10.14; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26.10.14; e) Gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26.10.2014; Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); f) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.2014; nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati in relazione alla medesima gara al proprio tesserato MOXEDANO RAFFAELE (violazione art. 7, comma 7, CGS) ed al sig. CICCARONE ANTONIO (violazione art. 6, commi 2 e 5, CGS); g) Gara MONTALTO - FRATTESE del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati in relazione alla medesima gara al proprio tesserato MOXEDANO RAFFAELE (violazione art. 7, comma 7, CGS) ed al sig. CICCARONE ANTONIO (violazione art. 6, commi 2 e 5, CGS); h) Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MOXEDANO RAFFAELE e MANDRAGORA BRUNO in relazione alla medesima gara; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; i) Gara NEAPOLIS–AKRAGAS del 09/11/14 (Campionato Nazionale Serie D – Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO, in relazione alla gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.2014 (violazione art. 7, comma 7, CGS); nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.14; l) Gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir.I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati a CICCARONE ANTONIO e MOXEDANO MARIO per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14; nonché ancora a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati in relazione alla medesima gara al sig. CICCARONE ANTONIO (violazione art. 6, comma 2, CGS); m) Gara F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara FIDELIS ANDRIA – PUTEOLANA del 30.11.14; nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati in relazione alla medesima gara al sig. CICCARONE ANTONIO (violazione art. 6, commi 2 e 5, CGS); Relativamente alla Società NEAPOLIS Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 22 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 + € 5.000,00 di ammenda così determinata: € 3.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 9 CGS sub a) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub b) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub b) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub c) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub c) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub d) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub d) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub e) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub f) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub f) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub f) + € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub f) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub g) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub g) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub g) + € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub g) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub h) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub h) + € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub h) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub i) + € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub i) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub l) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub l) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub l) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub m) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 2, CGS sub m) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub m); 71. la Società ASSOCIAZIONE CALCIO PAVIA Srl, - GARA PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, Relativamente alla Società ASSOCIAZIONE CALCIO PAVIA Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 72. la Società AC PRATO Spa, - GARA PRATO - SANTARCANGELO dell’8.10.2014 (Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato; Relativamente alla Società AC PRATO Spa si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 73. la Società POL. PRO EBOLITANA ASD, - Gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2/11/14 - (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piraino Daniele. Relativamente alla Società POL. PRO EBOLITANA ASD si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 74. la Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, a) ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO PASQUALE; b) Gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO (violazione art. 7, comma 7, CGS); c) Gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO PASQUALE per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2/11/14; d) Gara F.ANDRIA – PUTEOLANA del 30/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. H): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO PASQUALE per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara FIDELIS ANDRIA – PUTEOLANA del 30.11.14; nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati in relazione alla medesima gara gli stessi tesserati (violazione art. 6, comma 5, CGS); Relativamente alla Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI si chiede la sanzione di Penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 + € 3.400,00 di ammenda così determinata: € 3.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 9 CGS sub a) + € 300,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub b) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub c) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub d) + € 100,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS sub d); 75. la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, a) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri CIARDI, GUIDONE, OBENG e TRAORÈ. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti; b) Gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri CIARDI e RIDOLFI con riferimento, rispettivamente, alla violazione dell’art. 6, comma 5, e dell’art. 7, comma 7, del CGS; c) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a CIARDI, GUIDONE, OBENG, RIDOLFI e TRAORÈ. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da CIARDI, OBENG e TRAORÈ; d) Gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a CIARDI, con riferimento alla violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS; e) Gara L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a CIARDI soggetto operante quale magazziniere ex art. 1 bis comma 5 del CGS, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS. f) Gara PRATO - SANTARCANGELO dell’8.10.2014 (Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. CIARDI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; g) Gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. CIARDI in relazione al divieto di scommettere ex art. 6 comma 1 del CGS h) Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. CIARDI con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7 del CGS; i) Gara L’AQUILA - SANTARCANGELO del 29.03.2015 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri CIARDI e TRAORÉ. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati; Relativamente alla Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, si chiede la sanzione di Penalizzazione di 12 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 e ammenda di € 135.000,00 così determinata: penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato di cui sub a) + € 25.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione sub b) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato di cui sub c) + € 25.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione sub d) + € 30.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione di cui sub e) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato di cui sub f) + € 25.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione sub g) + € 30.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione di cui sub h) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato di cui sub i); 76. la Società SAVONA FBC Srl, a) Gara L'AQUILA-SAVONA del 23.11.2014 (Campionato di Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Arturo Di NAPOLI e Massimiliano SOLIDORO. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; b) Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva, ai dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. SOLIDORO con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; Relativamente alla Società SAVONA FBC Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 e ammenda di € 30.000,00 così determinata: penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato di cui sub a) + € 30.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione sub b); 77. la Società ASD SCAFATESE CALCIO 1922 (matr. 937896), - Gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. H): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26.10.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. Relativamente alla Società ASD SCAFATESE CALCIO 1922 si chiede la sanzione di Penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 78. la Società SORRENTO CALCIO Srl, a) Gara SORRENTO - MONTALTO del 12/10/14 (Campionato Nazionale Serie D, Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati al sig. SOMMA PAOLO per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14, nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14; b) GARA NEAPOLIS – SORRENTO del 23/11/14 (Campionato Nazionale Serie D Gir. I): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio tesserato PIGNATTA LUCIANO per l’illecito sportivo aggravato commesso in occasione della gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14; Relativamente alla Società SORRENTO CALCIO Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 così determinata: penalizzazione di 2 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo sub a) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub a) + penalizzazione di 3 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub b); 79. la Società SEF TORRES 1903 Srl, a) Gara MONZA - TORRES del 17.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NUCIFORA Vincenzo; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere dal citato NUCIFORA; b) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NUCIFORA, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS. c) Gara TORRES - PRO PATRIA del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A): a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara TORRES- PRO PATRIA del 11.01.2015. Relativamente alla Società SEF TORRES 1903 Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 7 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 + € 30.000,00 di ammenda così determinata: penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub a) + € 30.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS sub b) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub c); 80. la Società AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl, - Gara L’AQUILA - TUTTOCUOIO del 25.03.2015 (Campionato Lega Pro Girone B): a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati INGROSSO e BALDE'. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; Relativamente alla Società AC Tuttocuoio 1957 – San Miniato 2011 Srl. si chiede la sanzione di Penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016; 81. la Società VIGOR LAMEZIA Srl, a) Gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato MAGLIA; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); b) GARA AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell’11.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a BELLINI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto soggetto (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); c) GARA AVERSA NORMANNA - BARLETTA dell’11.04.2015 (Campionato di Lega Pro Girone C): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a BELLINI con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; Relativamente alla Società VIGOR LAMEZIA Srl si chiede la sanzione di Penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 + € 25.000,00 di ammenda così determinata: penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub a) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub b) + € 25.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS sub c). 4.2. - Concluse le richieste della Procura federale hanno preso la parola tutti i difensori presenti, illustrando e integrando le rispettive difese, e precisando le correlate conclusioni. Al termine della discussione del proprio difensore hanno reso dichiarazione spontanea i seguenti deferiti: Ciardi Daniele, Guidone Marco, Garaffoni Mirko, Melillo Vincenzo, Ranucci Antonio, Di Napoli Arturo, Giampà Domenico, Ortoli Armando, Cosentino Giuseppe, Patrizia Testa, Ruga Mauro, Caserta Fabio. 4.3. - Esaurita la discussione, il Tribunale ha dichiarato chiuso il dibattimento e si è riunito in Camera di consiglio, i cui lavori si sono conclusi in data 20.01.2016. I MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS. 1. - Premessa 36 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 Preliminarmente, il Tribunale ribadisce ancora una volta le considerazioni generali espresse in occasione dei procedimenti definiti con decisioni precedentemente pubblicate. In particolare, il Tribunale ribadisce come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. In questa prospettiva, peraltro, il Tribunale ritiene opportuno ricordare che il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime. Per quanto attiene alla formazione della prova va rilevato che nel procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal CGS e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva. Al riguardo occorre richiamare il consolidato principio delle Sezioni unite della Corte di giustizia federale, secondo cui “in un procedimento di natura esclusivamente disciplinare, la cui autonomia è stata autorevolmente ribadita e che non può, all’evidenza, essere caratterizzato da una assoluta sovrapponibilità al processo penale, come talvolta si è portati a far credere, non solo perché esso non si conclude con la inflizione della più grave misura sanzionatoria prevista dall’ordinamento giuridico che è la privazione della libertà personale, bensì con la semplice inibizione a svolgere una determinata attività sportiva, ma anche per la determinante ragione che se processo penale e processo sportivo seguissero lo stesso identico canovaccio, non si comprenderebbe perché bisognerebbe sottoporre una persona due volte agli stessi identici passaggi, quando sarebbe sufficiente attendere l’esito del primo per adottare i conseguente provvedimenti disciplinari. È evidente, allora, che gli elementi per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una pregnanza tale da superare ogni possibile prova di resistenza, concetto plasticamente espresso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre espungere o allontanare temporaneamente, dalla partecipazione ad attività sportive, anche se svolte in forma professionale, potrebbe anche richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio, tenuto anche conto che una associazione sportiva di natura essenzialmente privatistica per difendersi da attività ed elementi inquinanti non dispone dei mezzi coercitivi e di convinzione propri dell’apparato statuale” (così, testualmente, CGF, S.U., 21.08.2012, in C.U. n.037/CGF). Evidenziato che la decisione da adottare nel caso in esame riflette – come nel processo penale – una verità processuale e non storica, occorre tenere conto che il procedimento disciplinare si deve svolgere in un quadro costituito da specifiche regole, la cui funzione è anche quella di garantire tutti gli iscritti alla Federazione che la loro partecipazione è ben tutelata, perché al riparo da valutazioni non rigorosamente riscontrabili sulla base di specifici postulati giuridici: diversamente opinando, infatti, qualunque accusa potrebbe originare un procedimento disciplinare e una condanna. In particolare, per quanto concerne la chiamata in correità, va sottolineato come, affinché essa possa assurgere al rango di prova, sia necessaria l’esistenza “anche di riscontri estrinseci, è cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto” (così, CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF). Nel segno di questo consolidato principio, nella decisione richiamata è stato precisato che “i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte”. Alla scrupolosa osservanza di questi principi, perché pienamente condivisi, intende attenersi nel caso di specie il Tribunale che, peraltro, non può non tener conto pure di quanto affermato, in decisioni che indirettamente interessano alcuni degli attuali deferiti, da altri Organi della giustizia sportiva. È opportuno ricordare, infine, che il Tribunale è chiamato a giudicare i comportamenti oggetto del deferimento esclusivamente sulla base delle prove che sono state prodotte dalla Procura federale e dalle parti nel presente procedimento. Di conseguenza, le valutazioni del Tribunale sono formulate allo stato degli atti, in presenza di un procedimento penale non ancora definito e tuttora in itinere, sicché non è escluso che le risultanze attuali possano essere superate da acquisizioni future. 2. - La condotta punibile ai sensi dell’art. 7.1. CGS Numerose vicende oggetto dell’odierno procedimento concernono accordi intervenuti al fine di alterare il risultato di gare, ai quali non risultano aver fatto seguito attività operative volte a effettivamente determinare le convenute alterazioni. Appare, quindi, opportuno, sempre in via preliminare, approfondire - con riferimento a questa singolare specificità della fattispecie – il contenuto minimo delle condotte richiesto ai fini della realizzazione della fattispecie di cui all’art. 7.1. CGS. Tale approfondimento deve essere svolto alla luce del disposto normativo, e in conformità ai principi sin qui tracciati dalla giurisprudenza. Sotto il primo profilo, devesi osservare come la scelta operata dal Legislatore sportivo – al fine di contrapporsi a comportamenti che costituiscono la negazione assoluta della essenza stessa di tutti gli ordinamenti sportivi – risulti improntata al massimo rigore. L’art. 7.1. CGS, infatti, non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo, sì che l’evento di danno (l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare”, così apparentemente discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti in modo non equivoco”. La giurisprudenza ha, poi, correttamente chiarito come la mancata precisazione, da parte del Legislatore, circa la natura degli atti in questione non escluda, tuttavia, che, ai fini della configurabilità dell’illecito sportivo, sia comunque necessario che tali atti abbiano un “minimo di concretezza” (Comm. di Appello Federale def. Moggi + altri CU n. 1/C del 14.07.2006), che la CAF ha poi individuato nella partecipazione di personaggi con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati” (CAF 04.08.2006 CU n. 2/CF). Alla luce di quanto precede – e nel preannunciato intento di approfondire i connotati di questa linea di confine, la cui individuazione appare decisiva al fine di valutare le assai particolari fattispecie in esame – devesi ritenere che la “ratio” normativa sia volta a individuare e sanzionare tutti i comportamenti che – considerata la situazione concreta obiettivamente apparente – risultino oggettivamente idonei a realizzare un illecito sportivo. Ciò che rileva, insomma, non è la effettiva idoneità, nello specifico caso concreto, a realizzare compiutamente il disegno illecito, e nemmeno la effettiva volontà e il “foro interno” di quanti partecipino alla fattispecie, ma unicamente il fatto che - nella situazione data, e, più esattamente, nella situazione oggettivamente apparente - gli atti compiuti risultino idonei a realizzare l’illecito sportivo, e, quindi, ad arrecare danno al bene tutelato rappresentato dalla generale integrità delle condotte e dei rapporti, restando, come detto, irrilevanti – a fronte di questa apparente idoneità oggettiva – eventuali fatti, e/o effettivi intenti, che, in concreto, ne rendano impossibile la consumazione. Alla stregua di questa lettura, la proposta di alterazione del risultato di una gara che un tesserato rivolge al tesserato di una Società che, in ragione del proprio ruolo - sia esso calciatore o allenatore o dirigente – appare in grado, anche solo eventualmente, di determinare l’alterazione richiesta perfeziona l’illecito a carico del proponente, e, nello stesso ordine di idee, l’accordo, o anche solo la proposta, in funzione dei quali un tesserato – che ricopra uno dei ruoli più sopra descritti - si impegna ad alterare il risultato di una gara attraverso la prestazione resa dalla squadra integra, anch’esso, illecito sportivo, restando irrilevante la eventuale originaria diversa volontà effettiva del tesserato stesso, ovvero il difetto di ogni successivo comportamento del medesimo volto al conseguimento della promessa alterazione. Per contro, allorché l’accordo e gli impegni intercorrono tra soggetti terzi rispetto alla Società, ovvero coinvolgono soggetti che - pur svolgendo attività nell’interesse di una Società – ricoprono - sia formalmente, che nella sostanza - ruoli che, ragionevolmente, escludono la capacità di determinare l’alterazione del risultato della gara non è configurabile – difettando il “minimo di concretezza” richiesto – illecito sportivo, ferma la violazione del precetto generale di cui all’art. 1 bis, punto 1 CGS. 3. - Le specifiche violazioni contestate e le prove acquisite Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e udizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, e che altri hanno effettuato scommesse, in violazione dell’art. 6 CGS. In particolare, ciò risulta generalmente provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, tenuto conto che questo Tribunale ha sottoposto a un doveroso quanto attento vaglio le dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine di valutarne la coerenza, la logicità, l’assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci), nonché per verificare la sussistenza di riscontri estrinseci. Di seguito verranno separatamente esaminati i fatti e le ragioni posti a fondamento della decisione avente ad oggetto la incolpazione di associazione ex art. 9 CGS e delle decisioni in ordine alle condotte dei deferiti con riferimento alle singole gare. 4. - Sulle eccezioni dedotte in sede di discussione orale Prima di affrontare l'analisi delle singole posizioni oggetto di deferimento, il Tribunale deve esaminare le eccezioni ed istanze formulate al dibattimento in sede di discussione orale delle difese della Società L'Aquila e del sig. Ercole Di Nicola. Il difensore della Soc. L'Aquila, rilevato che il Procuratore Federale, dopo aver depositato le proprie richieste al termine della riunione del 10 gennaio 2016, ne ha presentata, il giorno successivo, altra versione riveduta e corretta con riferimento alle sanzioni richieste a carico della Società L'Aquila, versione che, secondo l'assunto difensivo, sarebbe inammissibile o comunque irricevibile, ha chiesto che il Tribunale ne dichiari l'irritualità. Sostiene, infatti, il difensore che il deposito della prima richiesta avrebbe esaurito il potere requisitorio del P.F., per cui il secondo documento dovrebbe considerarsi irrituale anche perché le modifiche non comportano unicamente la correzione di errori di calcolo ma contengono anche la modifica dei criteri sanzionatori, prevedendo l'applicazione di un maggior numero di punti di penalizzazione per ciascun illecito contestato. Il Collegio ritiene che l'eccezione non possa essere accolta, sia perché non si rivengono nel CGS divieti o preclusioni che impediscano al Procuratore Federale di modulare le proprie richieste, eventualmente modificandole, fino alla chiusura del dibattimento (fatto salvo ovviamente il rispetto del contraddittorio tra le parti, che nel caso di specie è stato salvaguardato), sia perché l'organo giudicante non è in alcun modo vincolato dalle richieste ma le può disattendere, adottando sanzioni conformi a quelle indicate dal CGS, ove previste, ovvero discrezionalmente determinate avvalendosi dei poteri di cui all'art.16 n.1 del CGS Il difensore di Ercole Di Nicola ha chiesto invece che venga disposta la sospensione del procedimento nei confronti del proprio assistito in attesa della definizione del procedimento penale in corso, rilevando che nessun pregiudizio ne deriverebbe all'esercizio dell'azione disciplinare atteso che il termine di estinzione del giudizio disciplinare è comunque sospeso ai sensi dell'art.38 n.5 lettera a). Il TFN ritiene che l'istanza non possa trovare accoglimento in base al principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e nel rispetto di quanto disposto dall'art.39 n.7 del codice della giustizia sportiva del CONI, che non ammette in nessun caso la sospensione del procedimento disciplinare salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta avanti all'Autorità giudiziaria. Va altresì rilevato che, contrariamente a quanto avvenuto in altro procedimento relativo al medesimo tesserato, in cui questo Tribunale ha disposto la sospensione (vedi C.U. n.24/TFN Sezione Disciplinare dell'1 ottobre 2015), l'attuale deferimento è corredato da materiale istruttorio ampiamente sufficiente a consentire al Tribunale di decidere nel merito. 5. - Associazione ex art. 9 CGS I soggetti deferiti - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); - MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl); - PALERMO ANTONIO, all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO; - MOLINO FRANCESCO, all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO; - ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI; - MARZOCCHI EMANUELE, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI; - IZZO PASQUALE, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI; per la violazione dell’art. 9 CGS, perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, e, per quanto attiene alla posizione di CICCARONE ANTONIO ed ASTARITA SALVATORE, anche per l’effettuazione di scommesse illecite, ex art. 6 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di assicurare un vantaggio in classifica, immediato o anche per gare successive, alla NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl) mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero, per quanto attiene alla posizione di CICCARONE ANTONIO ed ASTARITA SALVATORE, mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli; in epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti oggetto di contestazione nei capi di incolpazione di cui al presente atto; su tutto il territorio nazionale; - NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO; - USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE; 10. - ASD COMPRENSORIO MONTALTO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO; - SSD. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO PASQUALE; Secondo la Procura Federale, il compendio intercettivo acquisito al procedimento consente di accertare con precisione e sicurezza l'esistenza di un'associazione dedita all'alterazione dei risultati delle gare del campionato di serie D della stagione sportiva 2014 – 2015, della quale avrebbero fatto parte Antonio Ciccarone, all'epoca dei fatti soggetto che operava all'interno e nell'interesse della Neapolis Srl Svolgendo attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 del CGS; Mario Moxedano, all'epoca dei fatti dirigente della Neapolis Srl; Antonio Palermo e Francesco Molino, all'epoca dei fatti dirigenti della ASD Comprensorio Montalto Uffugo; Salvatore Astarita, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Akragas Cittadeitempli; Emanuele Marzocchi e Pasquale Izzo , all'epoca dei fatti calciatori della S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli. Prima di affrontare la questione della sussistenza della responsabilità dei deferiti in ordine all'infrazione disciplinare loro contestata dalla P.F., sembra opportuno un breve cenno alle caratteristiche dell'ipotesi associativa prevista dall'ordinamento federale, al fine di attribuire un contenuto alla scarna previsione normativa di cui all'art.9 del CGS Gli organi di giustizia sportiva hanno precisato nello loro decisioni che gli elementi costitutivi dell'ipotesi disciplinare (in gran parte mutuati, a dire il vero, da quelli propri del reato di associazione per delinquere) consistono nell'esistenza di un vincolo associativo dotato di una certa stabilità che unisce almeno tre persone il cui fine è quello di commettere una serie indeterminata di illeciti sportivi e che per realizzare il loro scopo si dotano di una struttura organizzativa. Sotto il profilo soggettivo è richiesta la consapevolezza negli associati della loro partecipazione alle attività dell'associazione ciascuno con il proprio ruolo, più o meno rilevante ma comunque non privo di incidenza sull'attività svolta dall'associazione. Applicando i suddetti principi all’ipotesi accusatoria formulata dalla P.F. nel presente deferimento, il Tribunale ritiene che dagli atti risulti provata, con grado di certezza ampiamente sufficiente a garantire i parametri probatori propri della giustizia sportiva, la partecipazione all'associazione illecita degli incolpati Ciccarone, Moxedano Mario, Palermo, Molino e Astarita. Nei confronti di Marzocchi ed Izzo, invece, dalle dichiarazioni confessorie dagli stessi rese alla Procura Federale in sede di audizione (tra l'altro considerate meritevoli della richiesta di sanzione attenuata ai sensi dell'art.24 del CGS) , in mancanza di elementi certi in merito alla stabilità dei loro rapporti con gli associati e della volontà di commettere una serie indeterminata di illeciti sportivi, si può soltanto ricavare la certezza del loro consenso alla consumazione dell'illecito sportivo relativo alla gara Monopoli – Puteolana del 2/11/2014 (seguito al rifiuto di analoga proposta riguardante la gara Puteolana – Scafatese del 26/10/2014) ma non di acquisire elementi riguardo ad una eventuale partecipazione all'associazione. Il ruolo dei due calciatori riveste in ogni caso carattere meramente esecutivo, limitato alla gara in questione e indotto soprattutto dallo stato di necessità in cui essi versavano, particolarmente Izzo a causa dei problemi di salute del figlioletto. Sembra quindi conforme a giustizia affermare che i due incolpati, pur essendo venuti a contatto della illecita associazione in virtù della conoscenza con il Ciccarone che ne era il principale soggetto attivo, non ne sono entrati a far parte. Vengono pertanto a mancare gli elementi costitutivi dell'ipotesi associativa di cui si è detto in premessa. Passando all'esame delle singole posizioni dei partecipanti all'associazione, si deve premettere che la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Procura Federale nell'atto di deferimento è precisa, dettagliata e convincente, per cui non vi è motivo di discostarsene. In effetti Ciccarone e Moxedano sono i soggetti che, come si ricava pacificamente dalle intercettazioni telefoniche in atti, costituiscono l'apice della organizzazione illecita. Ciccarone è colui che prende i contatti per l'alterazione delle gare, controlla l'operato delle persone coinvolte, provvede, ove necessario, al pagamento dei compensi pattuiti, è continuamente impegnato in conversazioni telefoniche incessanti e costanti che costituiscono quella che la Procura Federale ha definito, con felice espressione, la spina dorsale dell'indagine. Moxedano poi, oltre ad essere ideatore degli illeciti insieme a Ciccarone, ne è anche il finanziatore ed il garante ed appare il soggetto dominante, individuato in molte conversazioni telefoniche con appellativi quali “capo”, “presidente” o “boss” che ne certificano il ruolo direttivo anche rispetto a Ciccarone che, usando le parole della Procura Federale, “è il quadro intermedio ed il braccio operativo”. Nei confronti di Moxedano il Palermo, il Molino e l'Astarita assumono atteggiamenti di deferenza e persino di piaggeria. Quest'ultimo giunge al punto di rivelare al “capo”, nel corso di una telefonata, di aver commesso spontaneamente un illecito a favore del Moxedano facendosi espellere per un fallo di mano volontario durante la gara disputata dall'Akragas, sua squadra di appartenenza, contro il Neapolis. Palermo e Molino, dirigenti della Società Comprensorio Montalto Uffugo, si adoperano per l'alterazione del risultato di tre gare della propria squadra, mantenendo con Ciccarone e Moxedano contatti che ben si possono definire stabili, operando per la consumazione degli illeciti con modalità costanti e ripetitive, incontrando Ciccarone e Moxedano per la conclusione degli accordi e giungendo ad offrire per primi la sconfitta della loro squadra per l'ultima delle tre gare di cui è stata accertata l'alterazione, dichiarando di tenersi sempre “a disposizione”. In base a tali circostanze non è dato dubitare della stabilità del loro rapporto con gli associati Ciccarone e Moxedano e della indeterminatezza degli illeciti sportivi che essi si proponevano di realizzare. Il ruolo rivestito dai predetti nell'ambito dell' associazione, pur avendo natura essenzialmente esecutiva, non è affatto privo di efficacia causale ai fini del conseguimento delle finalità perseguite dall'associazione; se ne deve concludere che appaiono sussistere nei loro confronti gli elementi costitutivi dell'infrazione disciplinare contestata, con un grado di responsabilità meno grave rispetto a Ciccarone e Moxedano, di cui si dovrà tener conto in sede di quantificazione delle sanzioni da irrogare. Altrettanto dicasi per Astarita, il cui ingresso nell'associazione con alto grado di immedesimazione (anche ai fini della esecuzione di scommesse) è confermato in modo eclatante dall'episodio sopra riferito dell'espulsione volutamente cercata dal calciatore nel corso della gara tra Akragas e Neapolis, proprio al fine di ingraziarsi Moxedano in vista di future “combines”. Così stando le cose, non si può dubitare della stabilità del legame esistente tra Astarita e gli altri associati Ciccarone e Moxedano e della perfetta consapevolezza del calciatore in merito alla propria partecipazione ad un'associazione finalizzata ad alterare lo svolgimento ed il risultato di un numero indefinito di gare. Sussistono, quindi, i presupposti per affermare la responsabilità di Astarita, il cui ruolo esecutivo comporterà l'adozione nei suoi confronti di sanzioni di gravità attenuata rispetto a quelle dei vertici dell'associazione. 6. - I comportamenti e le violazioni relativi alle singole gare 1. GARA HINTERREGGIO - NEAPOLIS 07.09.14: 2 - 0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - IANNAZZO PIETRO, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - CASERTA FABIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la SS JUVE STABIA Srl e socio di fatto della HINTERREGGIO CALCIO Srl, - LO GIUDICE PASQUALE, all'epoca dei fatti direttore sportivo della SS JUVE STABIA Srl, - RUGA MAURO, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco F.I.G.C. - PELLICANÒ ARMANDO, all'epoca dei fatti socio e dirigente della HINTERREGGIO CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS per avere, prima della gara Hinterreggio - Neapolis del 7.9.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica; e, per quanto attiene alla posizione di IANNAZZO PIETRO, effettuare una scommessa sull'esito sicuro dell'incontro; in particolare, il MOXEDANO per aver concordato con lo Iannazzo ed il Ciccarone di operare per l'alterazione del risultato della gara mettendo a disposizione la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo e corrispondendo denaro allo Iannazzo per la sua opera; il CICCARONE per aver interagito costantemente con lo Iannazzo per ogni passaggio e decisione necessari per la realizzazione dell'illecito; il RUGA ed il LO GIUDICE per aver creato il contatto tra lo Iannazzo ed il Caserta nella consapevolezza che lo stesso era rivolto all'alterazione del risultato della gara; lo IANNAZZO ed il CASERTA per essersi incontrati due volte per concordare l'alterazione del risultato della gara ed il primo per aver interagito con i suoi sodali Ciccarone e Moxedano per raggiungere lo scopo alterativo; nonché per aver ricevuto una somma di denaro a tale scopo; il PELLICANÒ per essersi incontrato una volta con il Caserta e lo Iannazzo al fine di concordare l'alterazione del risultato della gara. Con l'aggravante per Ciccarone Antonio e Moxedano Mario di cui all’art. 7, comma 6 CGS, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - la Società NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl): a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO e IANNAZZO PIETRO, nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7.9.2014, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere da CICCARONE ANTONIO e MOXEDANO MARIO (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - la Società HINTERREGGIO CALCIO Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati al proprio socio e tesserato PELLICANÒ ARMANDO e al proprio socio di fatto CASERTA FABIO in relazione alla gara HINTERREGGIO - NEAPOLIS del 7.9.2014; - la Società SS JUVE STABIA Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati CASERTA FABIO e LO GIUDICE PASQUALE. 2. - Risulta agli atti di indagine che Iannazzo Pietro ambiva ad agevolare i favori di Ciccarone Antonio e Moxedano Mario, Dirigenti del Neapolis, onde ottenere un futuro lavoro come Direttore Sportivo in quel sodalizio. Emerge parallelamente dal coacervo processuale, che i predetti due Dirigenti attuavano sistematicamente comportamenti illeciti votati alla combine di incontri di calcio finalizzati alla scommessa sportiva, a fronte dei quali sono stati deferiti dalla Procura Federale anche ex art. 9 CGS, per la partecipazione ad una associazione dedita alla commissione di una serie indeterminata di illeciti sportivi, riferiti a più gare di calcio, inserite all'interno della più ampia operazione denominata "dirty soccer". Nel caso di specie Iannazzo, per guadagnare maggiori credenziali nei confronti dei predetti Dirigenti e per mostrare loro la propria capacità nell'alterare il risultato di questa gara in maniera tale che terminasse con la vittoria della squadra ospite, opportunamente sollecitato da Ciccarone, inizia così ad effettuare una fitta serie di telefonate coinvolgendo dapprima Ruga Mario (Agente di Calciatori) onde ottenere il numero telefonico di Lo Giudice Pasquale (Direttore Sportivo della Juve Stabia), che avrebbe consentito un approccio diretto con Caserta Fabio, giocatore in forza alla Juve Stabia ma molto legato all'ambiente sportivo dell'Hinterreggio poiché sua moglie era titolare di interessi economici all'interno di questo sodalizio. Le intercettazioni telefoniche e ambientali documentano infatti che tra Iannazzo e Ruga intercorsero telefonate e incontri; tra Iannazzo e Lo Giudice telefonate e un incontro in un bar di Pompei al quale quest'ultimo partecipò recando la famiglia (moglie e figli); sino a giungere agli episodi che riguardano Caserta Fabio con il quale si verificarono due incontri nella imminenza della partita: il primo (sabato notte) presso l'area di servizio di "Lametia Ovest"; il secondo (la mattina dopo) presso il Porto di Reggio Calabria al quale partecipò anche Pellicano' Armando (Dirigente dell'Hinterreggio, accompagnato dal Caserta). Non si conosce il tenore del primo colloquio presso l'Autogrill; emerge però che durante il secondo (al Porto di Reggio Calabria), Iannazzo ebbe a dichiarare dapprima in modo scherzoso, poi in modo esplicito, la volontà votata a combinare la gara, che venne seccamente respinta dal Caserta il quale salutò immediatamente l'interlocutore per troncare sul nascere ogni possibile accenno a proposte illegali. Come detto, Pellicanò prese parte all'incontro avvenuto al porto, per cui ebbe anch'egli la cognizione diretta dei colloqui. Risulta ulteriormente dagli atti di indagine che prima della gara Caserta si prodigasse all'interno dello spogliatoio onde ottenere il massimo impegno dei giocatori dell'Hinterreggio per vincere, come poi accadde con successivi festeggiamenti ai quali partecipò anche Caserta. Quanto appena narrato costituisce la sintesi dei meri fatti storici che si evincono, se pure con divergenti interpretazioni, dal deferimento reso dalla Procura Federale e dalla rivisitazione offerta in seno dalle difese rassegnate da alcuni deferiti (Ruga, Lo Giudice, Caserta e Pellicanò), la cui discrasia risiede nel pensiero accusatorio dell'Organo inquirente secondo il quale tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali furono univocamente votate alla combine; mentre, secondo i deferiti, la consecutio degli intercorsi colloqui fu svolta al solo scopo di ottenere future collocazioni e vantaggi professionali e sportivi. L'attento esame delle descritte proiezioni induce quindi il Tribunale a svolgere una stringente analisi dei singoli comportamenti posti in essere dai protagonisti i quali, sebbene con diverso animus, hanno contribuito alla perpetrazione di violazioni. La vis compulsiva indirizzata verso le palesi violazioni poste in essere da Ciccarone Antonio, Moxedano Mario e Iannazzo Pietro, che peraltro non hanno spiegato difese a discarico, non può essere messa in discussione posto che il tenore delle intercettazioni è schiacciante, così come gli effettivi atteggiamenti singoli e congiunti emersi dalle indagini. In presenza quindi di una univoca, mirata e reiterata determinazione ad alterare l'incontro di calcio in esame (e non solo quello, come più oltre si motiverà), si esprime un giudizio di responsabilità piena nei termini che seguono: art. 7, co. 1 e 2 CGS, con l'aggravante di cui al co. 6, in continuazione (Proc. n. 859/bis 14-15). La posizione dei co-protagonisti che secondo la Procura Federale avrebbero contribuito alla combine, denota contorni maggiormente sfumati dal momento che nessuno di essi si prodigò concretamente in proposito; Caserta addirittura la contrastò caparbiamente. L'istruttoria mostra infatti elementi di marginalità non meritevoli di condanna specifica ai fini dell'alterazione del risultato, che vanno pertanto derubricati in comparazione al deferimento. Lo Giudice Pasquale. L'analisi della posizione conduce al giudizio di proscioglimento. Si nutre infatti il ragionevole motivo di ritenere che Lo Giudice non conoscesse affatto le intenzioni illecite di Iannazzo con il quale ebbe pochi contatti telefonici che sfociarono nell'incontro personale avvenuto presso un bar di Pompei, al quale Lo Giudice partecipò incidentalmente in perenne presenza della propria famiglia (moglie e tre figli), che non lasciò mai soli i due interlocutori. La contiguità pluripersonale presuppone quindi un'attività di mera ricognizione riferita alla richiesta del solo numero telefonico (appunto del Caserta Fabio), peraltro usuale tra colleghi addetti ai lavori. Oltre tutto non sussiste traccia in merito ad altra attività né diretta, né telefonica, intervenuta tra i due, per cui si impone il proscioglimento di Lo Giudice Pasquale perché non partecipante all’illecito. Ruga Mario. Meriterebbe lo stesso epilogo scriminante ove non fosse intervenuta una telefonata con Iannazzo successiva alla gara Hinterreggio / Neapolis (prog. 45727), il cui tenore conferma per un verso la convinzione certa che Ruga non avesse partecipato alla combine, ma per altro verso testimonia come lo stesso la conoscesse. Le frasi estrapolate dalla intercettazione (oggettivamente carente nella sua trascrizione) denotano la conoscenza dell'illecito da parte di Ruga, a nulla rilevando le tesi difensive tendenti a minimizzare il colloquio alla stregua del rammarico per il mancato incarico professionale (di Direttore Sportivo) promesso dal Neapolis a Iannazzo, in quanto il riferimento alla combine non riuscita sul campo è evidente. Consegue che Ruga Mario, pur conoscendo la volontà illecita di Iannazzo, non la denunciò, per cui si giudica colpevole di omessa denuncia ex art. 7 co. 7 CGS. Caserta Fabio. L'analisi va inglobata in un difforme, ulteriore contesto. Tralasciando l'incontro notturno avvenuto presso l'Autogrill di Lametia Ovest per il quale oggettivamente non sussistono gli estremi per la ipotesi della compartecipazione, vigono agli atti precisi episodi e collegamenti che confermano la convinzione che Caserta non partecipò di sicuro alla combine (anzi la contrastò), ma che ne fosse a conoscenza. Anzitutto si osserva come lo stesso Caserta confermi la sua radicata convinzione laddove dichiara di aver percepito la volontà di Iannazzo di alterare il risultato dapprima in maniera scherzosa, poi con tono più realistico. Sussistono comunque altri presupposti di colpevolezza riferiti alla omessa denuncia che meritano un attento discernimento induttivo: se infatti solo poche ore prima (sabato notte) Iannazzo e Caserta si erano incontrati nell'Autogrill di Lametia, non si comprende quale senso avrebbe avuto incontrarsi di nuovo, la mattina successiva, al Porto di Reggio Calabria nella imminenza della gara (che si sarebbe svolta nel pomeriggio). Prodigarsi poi fermamente (negli spogliatoi, prima della partita) al fine di spronare i calciatori a vincere quell'incontro e festeggiare infine la vittoria insieme a loro, sono indizi chiaramente convergenti verso la piena conoscenza della combine. In sintesi: Caserta aveva compreso che Iannazzo voleva alterare la gara, per cui l'atteggiamento di reazione avverso l'illecito indusse il calciatore a mostrare il massimo impegno per procurare un risultato contrario alla combine, appunto la vittoria della squadra di casa Hinterreggio, ottenendo detto scopo. L'ordinamento sportivo prevede però l'obbligo di informare la Procura Federale in merito all'illecito che risulta violato da parte del Caserta, per cui si ritiene che lo stesso sia responsabile ex art. 7, co. 7 CGS. Pellicanò Armando. Il dirigente dell'Hinterreggio si trovò nel posto sbagliato in un momento sbagliato. Pur volendo accedere alla tesi difensiva della casualità, ovvero del mero coinvolgimento all'incontro a opera di Caserta, è agevole intuire come egli fosse effettivamente a conoscenza della volontà illecita di Iannazzo, per cui era tenuto alla denuncia. Lo si giudica quindi responsabile ex art. 7, co. 7 CGS per aver omesso di denunziare l’illecito essendone venuto a conoscenza. La condotta dei menzionati tesserati implica la responsabilità a vario titolo da estendere a carico delle Società sportive, nei seguenti termini: Neapolis Srl - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Moxedano Mario, Ciccarone Antonio e Iannazzo Pietro (quest'ultimo in quanto persona che ha agito nell'interesse del sodalizio); Hinterreggio Calcio Srl - responsabilità oggettiva per omessa denuncia del dirigente Pellicanò Armando; Juve Stabia Srl - responsabilità oggettiva per omessa denuncia del calciatore Caserta Fabio. Le relative sanzioni vengono applicate secondo quanto determinato nel dispositivo. 2. GARA SORRENTO – MONTALTO 12.10.14: 0 - 0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - PALERMO ANTONIO, all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, - MOLINO FRANCESCO all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, - SOMMA PAOLO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SORRENTO CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS per avere, prima della gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14 valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e di assicurare in futuro alla TURRIS NEAPOLIS Srl la vittoria della gara che tale ultima squadra avrebbe dovuto disputare con il SORRENTO nel prosieguo dello stesso campionato; in particolare il MOXEDANO, il CICCARONE, il PALERMO ed il MOLINO, per aver concordato l'alterazione del risultato della gara; il CICCARONE ed il SOMMA, per aver concordato l'alterazione del risultato della gara e la promessa che il SORRENTO avrebbe successivamente perso l'incontro di campionato contro la TURRIS NEAPOLIS; il CICCARONE per aver anche effettuato una scommessa sul risultato oggetto dell'accordo di alterazione. Con l'aggravante per Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Palermo Antonio e Molino Francesco di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859BISpf14-15); - CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del CGS, all’interno e nell’interesse della Società NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl) per la violazione dell’art. 6, co. 2, del CGS per avere scommesso sulla gara SORRENTO – MONTALTO del 12.10.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le proprie squadre di appartenenza; - la Società NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere da Ciccarone Antonio e Moxedano Mario (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - la Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO in relazione alla gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere da Molino Francesco e Palermo Antonio; - la Società SORRENTO CALCIO Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati al sig. SOMMA PAOLO in relazione alla gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14, nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara SORRENTO - MONTALTO del 12.10.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. 2. - Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Palermo Antonio e Molino Francesco, a far data dalla gara in esame, iniziano a operare sistematicamente e congiuntamente in associazione (infatti vengono deferiti anche ex art. 9 CGS) al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti organizzando la combine di numerosi incontri di calcio finalizzata alla scommessa sportiva. Secondo la Procura Federale, la gara in argomento costituisce infatti il primo accordo illecito da attuare mediante i buoni uffici di Somma Paolo, soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno del Sorrento Calcio. Le emergenze telefoniche e ambientali denotano che la preparazione iniziò sin dal lunedì antecedente alla gara, con un incontro programmatico intervenuto tra Moxedano e Ciccarone da un lato, Molino e Palermo dall'altro, al termine del quale si decise di interpellare immediatamente Somma (per il Sorrento Calcio) onde proporre l'alterazione del risultato. Detta telefonata veniva effettuata da Ciccarone a Somma alle ore 22.50 del predetto lunedi al chiaro intento di esternare illecite intenzioni in quanto gli interlocutori, per quello e per i successivi contatti, adottano un linguaggio per nulla filtrato o criptato. Tra gli interessati e principalmente tra Ciccarone e Somma si tennero incontri in luoghi campani (Angri) e calabresi, le cui finalità convergono verso la schiacciante prova della determinazione dedita sia alla combine, che alla effettuazione di scommesse sportive a cura del Ciccarone. Tuttavia il risultato originariamente concordato in favore del Neapolis non si concretizzò per l'intercorso pareggio, per cui l'epilogo della indagine rivela persino un clima di amarezza e risentimento tra tutti i partecipanti, con peculiare riferimento alla posizione del Moxedano. La partecipazione all'illecito di Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Palermo Antonio, Molino Francesco e Somma Paolo, che peraltro non hanno spiegato difese a discarico, non può essere messa in discussione, posto che il tenore delle intercettazioni è palmare, così come gli effettivi atteggiamenti singoli e congiunti emersi dalle indagini. In presenza quindi di una univoca, mirata e reiterata determinazione ad alterare l'incontro di calcio in esame (e per i primi quattro non solo quello in esame), si esprime un giudizio di responsabilità piena nei seguenti termini: art. 7, co. 1 e 2 CGS, con l'aggravante (per i soli Ciccarone, Moxedano, Palermo e Molino) di cui al co. 6, in continuazione (Proc. n. 859/bis 14-15). Si giudica altresì Ciccarone Antonio responsabile della violazione ex art. 6, co. 2 CGS, per aver scommesso sulla gara in violazione della specifica norma. La condotta dei menzionati tesserati implica la responsabilità a vario titolo da estendere a carico delle Società sportive, secondo i rilievi di seguito statuiti: Neapolis Srl - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Moxedano Mario e Ciccarone Antonio; Comprensorio Montalto ASD - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Molino Francesco e Palermo Antonio; Sorrento Calcio Srl - responsabilità oggettiva per l'illecito commesso da Somma Paolo. non può essere condiviso, invece, l’addebito parimenti mosso al Sorrento per responsabilità presunta, vuoi perché quest’ultima non è cumulabile, in relazione a un medesimo illecito sportivo, con quella oggettiva, vuoi, infine, per la sussistenza del ragionevole dubbio in ordine alla conoscenza, da parte del Sorrento, delle indebite condotte poste in essere da soggetti a essa estranei. Le relative sanzioni vengono applicate secondo quanto determinato nel dispositivo. 3. Gara NEAPOLIS - MONTALTO 26.10.14: 4 - 0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - PALERMO ANTONIO, all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, - MOLINO FRANCESCO all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26.10.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospitante, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica; in particolare, il MOXEDANO, il CICCARONE, il PALERMO ed il MOLINO per aver concordato l'alterazione del risultato della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro da corrispondersi nelle mani dei dirigenti della squadra calabrese; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, per Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Molino Francesco e Palermo Antonio, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO e a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26.10.14; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26.10.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, per MOXEDANO MARIO e CICCARONE ANTONIO, della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - ASD COMPRENSORIO MONTALTO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO in relazione alla gara NEAPOLIS - MONTALTO del 26.10.14; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, per Molino Francesco e Palermo Antonio, della pluralità degli illeciti posti in essere. 2. - Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Palermo Antonio e Molino Francesco proseguono nella sistematica attività illecita votata alla combine di incontri di calcio finalizzata alla scommessa sportiva. La gara in esame costituisce il classico esempio attraverso il quale i dirigenti delle due Società contendenti, incrociano le rispettive volontà allo scopo di alterarne il risultato per svolgere scommesse "sicure", riuscendo nell'intento dietro il pagamento della somma di € 30.000,00 dai Dirigenti del Neapolis, a quelli del Montalto. La prova della combine viene assunta grazie all'esame di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali tra gli interessati, culminate nel colloquio del 31/10/14 che diviene una vera e propria confessione stragiudiziale a "cornetta alzata", durante la quale un Dirigente del Montalto (non identificato) esterna al Ciccarone il dissenso per aver ricevuto soltanto una parte della somma concordata (pari appunto a € 30.000,00), con fare incalzante e pretenzioso. Sussistono ulteriormente altri intrecci telefonici ai quali partecipano, oltre ai protagonisti in deferimento, anche il Ciccarone Vinicio (fratello di Ciccarone Antonio), che viene incaricato dal congiunto per effettuare alcune scommesse "sicure" sul risultato alterato della partita. Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Palermo Antonio e Molino Francesco, che peraltro non hanno spiegato difese a discarico, sono pertanto responsabili delle circostanze oggetto del deferimento, posto che il tenore delle intercettazioni è schiacciante, così come gli effettivi atteggiamenti singoli e congiunti emersi dalle indagini. In presenza quindi di una univoca, mirata e reiterata determinazione ad alterare l'incontro di calcio in esame (e non solo quello), si esprime un giudizio di responsabilità piena nei seguenti termini: art. 7, co. 1 e 2 CGS, con l'aggravante di cui al co. 6, in continuazione (Proc. n. 859/bis 14-15). La condotta dei menzionati tesserati implica la responsabilità a vario titolo da estendere a carico delle Società sportive, secondo i rilievi di seguito statuiti: Neapolis Srl - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Ciccarone Antonio e Moxedano Mario; Comprensorio Montalto ASD - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Molino Francesco e Palermo Antonio; Le relative sanzioni vengono applicate secondo quanto determinato nel dispositivo. 4. GARA PUTEOLANA - SCAFATESE 26.10.14: 0 – 4 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara PUTEOLANASCAFATESE del 26.10.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta; in particolare, per aver proposto l'alterazione del risultato della gara a MARZOCCHI ed IZZO, calciatori della PUTEOLANA, ricevendo da questi ultimi un rifiuto; con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS per Ciccarone Antonio della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - MARZOCCHI EMANUELE, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare la proposta di illecito rivoltagli dal CICCARONE avente ad oggetto l'alterazione del risultato della gara PUTEOLANA- SCAFATESE del 26.10.14; - IZZO PASQUALE, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare la proposta di illecito rivoltagli dal CICCARONE avente ad oggetto l'alterazione del risultato della gara PUTEOLANA- SCAFATESE del 26.10.14; - NEAPOLIS Srl (già TURRIS NEAPOLIS Srl), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26.10.2014; con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - SSD. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO PASQUALE in relazione alla gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26.10.14; - ASD US SCAFATESE CALCIO, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara PUTEOLANA - SCAFATESE del 26.10.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. 2. - L'alterazione di questa gara non ha sortito l'esito illecito preordinato, in quanto la combine è stata pensata e tentata dal solo Ciccarone Antonio, dirigente del Neapolis già noto al processo. Questi, forte del sentimento di grande amicizia che lo legava a Marzocchi Emanuele (calciatore della Puteolana) al quale aveva dispensato anche favori, inizia a telefonargli al chiaro scopo di alterare il risultato della gara che si sarebbe tenuta il giorno stesso, pretendendo di ottenere anche la connivenza di Izzo Pasquale (altro calciatore della Puteolana). Ma entrambi i calciatori rifiutano la combine che pertanto non ha luogo tanto che il Ciccarone, in una telefonata successiva alla gara, si rammarica dell'occorso rimproverando l'amico calciatore per l’insuccesso della combine. La consecutio degli avvenimenti illeciti viene documentata oltre che dalle intercettazioni, anche dalle confessioni piene e circostanziate rese da Marzocchi e Izzo alla Procura Federale, grazie alle quali è possibile apprendere ogni accadimento sostanziale, nonché la sistematica e reiterata attività illecita svolta dal Ciccarone anche in occasione di numerosi incontri successivi oggetto del deferimento. Si esprime quindi un giudizio di responsabilità nei seguenti termini: Ciccarone Antonio: art. 7, co. 1 e 2 CGS, con l'aggravante di cui al co. 6; Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale: ex art. 7, co. 7 CGS, la cui sanzione viene temperata ex art. 24 CGS su richiesta della Procura Federale. La condotta dei menzionati tesserati implica la responsabilità a vario titolo da estendere a carico delle Società sportive, secondo i rilievi di seguito statuiti: Neapolis Srl - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Ciccarone Antonio; Puteolana 1902 Internapoli SSD - responsabilità oggettiva per omessa denuncia dei calciatori Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale; Scafatese Calcio ASD - va prosciolta dall’addebito di responsabilità presunta poiché, pur in presenza di un vantaggio consistente nella vittoria conseguita in una gara alterata da soggetti estranei alla Società, si evince dagli atti la sussistenza dell’esimente relativa al ragionevole dubbio che la stessa non abbia partecipato all’illecito o, comunque, lo abbia ignorato. Non vi è, infatti, alcun elemento istruttorio che possa ricondurre ad un qualsiasi contatto tra i tesserati della Scafatese ed i partecipanti all’illecito. Le relative sanzioni vengono applicate secondo quanto determinato nel dispositivo. 5. GARA MONOPOLI - PUTEOLANA 02.11.14: 4 – 0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - MARZOCCHI EMANUELE, all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, - IZZO PASQUALE all'epoca dei fatti calciatore della SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 CGS, per avere, prima e durante la gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14 valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in maniera tale da assicurare la vittoria alla squadra ospitante, al fine di consentire la vincita di scommesse sul risultato oggetto di alterazione; in particolare, il MOXEDANO per aver fornito la provvista economica per il pagamento dei calciatori autori dell'illecito; il CICCARONE, il MARZOCCHI e l'IZZO per aver concordato l'alterazione del risultato della gara; il CICCARONE per aver anche effettuato scommesse sul risultato oggetto dell'accordo di alterazione; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, per Ciccarone Antonio e Moxedano Mario, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - MOXEDANO RAFFAELE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per violazione dell’art. 7, commi 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14; - ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14; - ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, MONOPOLI e PUTEOLANA erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14; - CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del CGS all’interno e nell’interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del CGS per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara MONOPOLI – PUTEOLANA del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, MONOPOLI e PUTEOLANA erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l’ASTARITA aveva scommesso sulla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14; - NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.2014; nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO RAFFAELE in relazione alla medesima gara, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6 CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, per Moxedano Mario e Ciccarone Antonio, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; - SSD. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO PASQUALE in relazione alla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; - SS MONOPOLI 1966 Srl, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; - USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE in relazione alla gara MONOPOLI - PUTEOLANA del 2.11.14. 2. - La combine riferita a questa partita costituisce la naturale prosecuzione del tentativo andato a vuoto e riferito alla gara Puteolana / Scafatese che precede, se pure mediante la esplicazione di un quadro alquanto discordante secondo il raffronto tra le risultanze probatorie rese dalla Procura Federale, e la confessione rassegnata da alcuni protagonisti. Merita quindi un peculiare commento. Ciccarone Antonio (esecutore) e Moxedano Mario (finanziatore) permangono implicati anche in questo àmbito secondo l'ormai collaudato copione, assurgendo ad assoluti promotori e protagonisti dell'illecito, rivestendo i rispettivi ruoli ormai noti al processo. Spettando quindi al Ciccarone la parte prettamente operativa, gli atti processuali constano di più intercettazioni telefoniche e ambientali collocate temporalmente nei giorni 30 - 31 ottobre e 1 novembre 2014 che riguardano espressamente Ciccarone stesso, Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale (calciatori della Puteolana), chiaramente svolti al fine di perpetrare la combine. Il reale fine era invero costituito dalla scommessa sicura sul risultato che tuttavia, secondo quanto emerge, avrebbe sortito un esito scontato a prescindere, in quanto il Monopoli sovrastava tecnicamente la Puteolana. Si rileva ciò perché mentre le posizioni colpevoli di Ciccarone e Moxedano appaiono oltremodo scontate, quelle degli altri protagonisti non assumono la medesima certezza: infatti i calciatori Marzocchi e Izzo pur essendo a piena conoscenza della volontà illecita manifestata loro da Ciccarone, prestano in un certo senso una silenziosa acquiescenza alla violazione dichiarando di non aver conosciuto il prezzo, ma di accontentarsi di un "regalo". Non potrà quindi essere negato che gli stessi si sono velatamente prestati all'illecito proposto dall'interlocutore Ciccarone, anche se in maniera passiva e attendista in funzione dei rispettivi ruoli ininfluenti svolti in campo (centrocampista e attaccante). Parallelamente Ciccarone stesso mostra nei confronti dei due calciatori un atteggiamento quasi mutualistico di "aiuto", affermando di averli a cuore e di essere in pena ove gli stessi non fossero stati aiutati economicamente. Acclarato quindi che la ratio illecita dell'alterazione, in questo come in altri casi, risiede nella programmazione intellettuale finalizzata alle scommesse sicure da parte di Ciccarone stesso e di Astarita Salvatore (personaggio anch'esso noto al processo per via dell'associazione ex art. 9 CGS), appare assai probabile che il netto risultato in favore del Monopoli (4 - 0) abbia agevolato le successive intese conferendo un positivo esito alle collaterali vicende connesse alla scommessa, così da rendere soddisfatti tutti i partecipanti mediante l'incasso dei denari provenienti dalle scommesse. Risulta però che soltanto una minima quota di dette somme venne corrisposta ("in regalo”) ai calciatori Marzocchi e Izzo i quali la accettarono come prezzo dell'illecito, anche per impellenti necessità personali. I due calciatori, peraltro, hanno collaborato con la P.F., ammettendo con piena confessione la propria responsabilità e contribuendo all’accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti, tanto da essere considerati meritevoli del trattamento sanzionatorio agevolato previsto dall’art.24 CGS. Diversa è la posizione di Astarita Salvatore e Moxedano Raffaele che risultano deferiti per omessa denuncia: gli atti di indagine rassegnati dalla Procura Federale rendono ampio conforto probatorio in ordine alla conoscenza dell'illecito, per cui, in assenza della denuncia, gli stessi sono tenuti a rispondere ex art. 7, co. 7 CGS. La colpevolezza ex art. 6, co. 2 e 5 di Astarita Salvatore e Ciccarone Antonio per le effettuate scommesse sportive, è parimenti scontata in onore alla documentazione versata agli atti di indagine. Si esprime quindi un giudizio di responsabilità nei seguenti termini: Ciccarone Antonio, Moxedano Mario: art. 7, co. 1 e 2 CGS, con l'aggravante di cui al co. 6; Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale: ex art. 7, co. 1 e 2 CGS, la cui sanzione viene temperata ex art. 24 CGS su richiesta della Procura Federale; Moxedano Raffaele e Astarita Salvatore: ex art. 7, co. 7 CGS per omessa denuncia; Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore anche per la violazione ex art. 6, co. 2 e 5 CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura Federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'illecito. La condotta dei menzionati tesserati implica la responsabilità a vario titolo da estendere a carico delle Società sportive, secondo i rilievi di seguito statuiti: Neapolis Srl - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Moxedano Mario e Ciccarone Antonio; Puteolana 1902 Internapoli SSD - responsabilità oggettiva aggravata per l'illecito commesso dai calciatori Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale; Akragas Cittadeitempli USD - responsabilità oggettiva per omessa denuncia di Astarita Salvatore; responsabilità oggettiva per avere il medesimo effettuato scommesse sulla gara e per non avere informato la Procura Federale in ordine alla conoscenza dell'illecito altrui. Monopoli 1966 Srl - va prosciolta dall’addebito di responsabilità presunta poiché, pur in presenza di un vantaggio consistente nella vittoria conseguita in una gara alterata da soggetti estranei alla Società, si evince dagli atti la sussistenza dell’esimente relativa al ragionevole dubbio che la stessa non abbia partecipato all’illecito o, comunque, lo abbia ignorato. Non vi è, infatti, alcun elemento istruttorio che possa ricondurre ad un qualsiasi contatto tra i tesserati del Monopoli ed i partecipanti all’illecito. Le relative sanzioni vengono applicate secondo quanto determinato nel dispositivo. 6. GARA MONTALTO - FRATTESE 02.12.14: 2 - 4 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - PALERMO ANTONIO, all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, - MOLINO FRANCESCO, all'epoca dei fatti dirigente della ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, in maniera tale che la stessa terminasse con sconfitta della squadra ospitante ed effettuare, per quanto riguarda il CICCARONE, scommesse sul risultato della gara oggetto di alterazione; in particolare, il MOXEDANO, il CICCARONE, il PALERMO ed il MOLINO per aver concordato l'alterazione del risultato della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro da corrispondersi nelle mani dei dirigenti della squadra calabrese; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6 CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - MOXEDANO RAFFAELE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per violazione dell’art. 7, comma 7 CGS , per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14; - ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per violazione dell’art. 7, comma 7 CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14; - ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5 CGS, per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, MONTALTO e FRATTESE erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti), nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14; - CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del CGS all’interno e nell’interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, CGS, per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara MONTALTO – FRATTESE del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, MONTALTO e FRATTESE erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l’ASTARITA aveva scommesso sulla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14; - NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO e a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO RAFFAELE in relazione alla medesima gara, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6 CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e, per Moxedano Mario e Ciccarone Antonio, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare(anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - ASD COMPRENSORIO MONTALTO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS per gli addebiti contestati ai propri tesserati MOLINO FRANCESCO e PALERMO ANTONIO in relazione alla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6 CGS dell'effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere; - ASD NEROSTELLATI FRATTESE, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; - USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE in relazione alla gara MONTALTO - FRATTESE del 2.11.14. 2. - Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Palermo Antonio e Molino Francesco proseguono nella sistematica attività votata alla perpetrazione di illeciti (a tal proposito si verifichino le gare commentate ai n. 2 e 3). Nello specifico, l'iniziativa trae origine dall'esecutore Ciccarone e dai Dirigenti del Montalto Palermo e Molino, che il martedì antecedente alla gara programmano un incontro con emissari della Frattese. Secondo il tenore delle intercettazioni, detto consesso si tiene presso la casa del "Presidente" (Moxedano) onde raggiungere telefonicamente Astarita Salvatore, a cura di Ciccarone, allo scopo di indicare una persona di fiducia che poteva prodigarsi attivamente per la combine della partita onde svolgere scommesse sportive "sicure". Il collaudato cliché si ripete quindi in maniera pressoché identica rispetto ai precedenti interventi, con il concorso del fratello del Ciccarone (Vinicio) e con altri soggetti fidati per la effettuazione delle scommesse mediante la preventiva rivelazione del risultato combinato, che doveva costituire l'obiettivo dell'illecito: la sconfitta del Montalto. Anche nei giorni precedenti e successivi alla gara il già noto copione si ripropone quasi a specchio, attraverso contatti tra Ciccarone, Moxedano, Molino e Palermo con sollecitazioni di questi ultimi tesi alla sistemazione economica delle poste concordate. Le richieste si susseguono sino a pervenire a un consesso postumo e congiunto all'esito del quale, secondo quanto emerge dalle indagini, le vicendevoli posizioni si acquietano. Dalle dichiarazioni confessorie rese dall'Astarita in sede di audizione, si apprende ulteriormente il suo accesso alle scommesse sportive che effettuava per lui stesso e per Ciccarone. Per questa gara risulta deferito per omessa denuncia, oltre ad ASTARITA Salvatore, anche Moxedano Raffaele calciatore del Neapolis e figlio del Presidente, per le assicurazioni telefoniche conferite al Ciccarone in merito all'iter della combine: gli atti di indagine rassegnati dalla Procura Federale rendono ampio conforto probatorio in ordine alla conoscenza dell'illecito, per cui, in assenza della denuncia, Astarita Salvatore e Moxedano Raffaele sono tenuti a rispondere ex art. 7, co. 7 CGS. La esplicata ricostruzione conduce ai giudizi di responsabilità che seguono. Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Palermo Antonio, Molino Francesco, che peraltro non hanno spiegato concludenti difese a discarico, sono quindi responsabili ex art. 7, co. 1 e 2 CGS; con l'aggravante di cui al co. 6, in continuazione (Proc. n. 859/bis 14-15) in quanto il tenore delle prove è schiacciante in relazione agli effettivi atteggiamenti singoli e congiunti emersi dalle indagini. Moxedano Raffaele e Astarita Salvatore sono responsabili ex art. 7, co. 7 CGS, per non aver denunciato la combine della quale erano a conoscenza. Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore sono entrambi responsabili anche della violazione ex art. 6, co. 2 e 5 CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura Federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'illecito. La condotta dei menzionati tesserati implica la responsabilità a vario titolo da estendere a carico delle Società sportive, secondo i rilievi di seguito statuiti: Neapolis Srl - responsabilità oggettiva aggravata per la pluralità di illeciti commessi da Moxedano Mario e Ciccarone Antonio; responsabilità oggettiva per omessa denuncia del calciatore Moxedano Raffaele; responsabilità oggettiva per il comportamento di Ciccarone Antonio per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura Federale in ordine alla conoscenza dell'illecito altrui; Comprensorio Montalto ASD - responsabilità oggettiva aggravata per la pluralità di illeciti commessi da Molino Francesco e Palermo Antonio; Akragas Cittadeitempli USD - responsabilità oggettiva per la omessa denuncia di Astarita Salvatore, per avere il medesimo effettuato scommesse sulla gara e per non avere informato la Procura Federale in ordine alla conoscenza dell'illecito altrui; SSC.D Frattese Srl - deve essere considerata responsabile con responsabilità presunta avendo conseguito il vantaggio consistente nell’esito vittorioso della gara con il Montalto, frutto dell’illecito sportivo commesso da soggetti ad essa estranei ed essendo emersi elementi (in particolare l’intenzione manifestata da Ciccarone, Palermo e Molino, di programmare un incontro con emissari della Frattese) che non consentono di ritenere esclusa la presunzione di responsabilità. Le relative sanzioni vengono applicate secondo quanto determinato nel dispositivo. 7. GARA DUE TORRI - NEAPOLIS del 02.11.14: 1 – 0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - PIRAINO DANIELE, all'epoca dei fatti segretario della Società Pol. Pro Ebolitana ASD e - CASSESE LUCA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD DUE TORRI, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, allo scopo di assicurare alla stessa un vantaggio in classifica e, per quanto attiene alla posizione di CICCARONE ANTONIO, consentire allo stesso l'effettuazione di scommesse sul risultato oggetto di alterazione; in particolare il MOXEDANO, il CICCARONE, il PIRAINO ed il CASSESE, per aver concordato l'alterazione del risultato della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro; con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS per Moxedano Mario e Ciccarone Antonio, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - MOXEDANO RAFFAELE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14; - MANDRAGORA BRUNO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14; - ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14; - ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5 CGS per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, NEAPOLIS e DUE TORRI erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14; - CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del CGS all’interno e nell’interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del CGS per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara DUE TORRI – NEAPOLIS del 2.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico, di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, DUE TORRI e NEAPOLIS erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l’ASTARITA aveva scommesso sulla gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14; - NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14; nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MOXEDANO RAFFAELE e MANDRAGORA BRUNO in relazione alla medesima gara, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara DUE TORRI - NEAPOLIS del 2.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS per Ciccarone Antonio e Moxedano Mario, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - ASD DUE TORRI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CASSESE LUCA; - USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore; - POL. PRO EBOLITANA ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piraino Daniele. 2. - In contemporanea con le gara Monopoli / Puteolana e Montalto / Frattese, nello stesso giorno del 02/11/14 Ciccarone Antonio e Moxedano Mario, proseguendo nella esplicazione della commentata vis compulsiva votata all'illecito per la scommessa sportiva "sicura", decidono di alterare anche l'incontro in esame mediante l'adozione dell'ormai collaudato copione e assurgendo ad assoluti promotori e protagonisti dell'illecito. Tuttavia, per quanto riguarda questa gara, la combine non si realizza nella maniera in cui era stata pensata, lasciando gli interessati nello sconcerto più assoluto. L'esame degli atti consta infatti di una ricostruzione molto simile al resto della indagine, mediante un rilievo probatorio dotato di intercettazioni telefoniche e ambientali riferite principalmente a Ciccarone a far data dal 31/10/14, allorché viene attivato l'usuale cliché atto a reperire calciatori acquiescenti dediti all'alterazione del risultato, mediante i buoni uffici di Astarita Salvatore, deferito per l’associazione ex art. 9 CGS, ed altri illeciti, nonché di altri personaggi non meglio identificati (tale "Franco", ed ulteriori dirigenti e calciatori). Tra le persone intercettate emerge Piraino Daniele, tesserato con la Ebolitana ASD e noto negli ambienti sportivi per via della attività votata ai giovani calciatori, il quale si presta velatamente alla combine salvo poi dichiarare, in sede di audizione, di non aver effettivamente svolto alcuna attività illecita ma di averla millantata pur di aggiudicarsi i favori di Ciccarone. Secondo la ricostruzione svolta dalla Procura Federale, la combine si sarebbe quindi perfezionata con l'intervento dei 4 personaggi già citati, oltre a Cassese Luca calciatore della Due Torri ASD, la cui funzione sarebbe stata quella di collettore in campo. Risultano altresì deferiti altri personaggi a vario titolo, per la cui valutazione si dirà più oltre. Osserva il Tribunale che il pensiero rassegnato dalla Procura Federale, in questo contesto, è carente sotto il profilo probatorio. Emerge infatti chiaramente come l'unico fine certo perseguito dai protagonisti sia quello della scommessa sportiva "sicura", per cui il ragionamento della Procura Federale che si fonda sull'assioma combine / scommessa viene condiviso appieno soltanto nella seconda componente: scommessa. I ruoli di Ciccarone Antonio, di suo fratello Vinicio (che compare in numerosi passi del processo) e di Astarita, testimoniano infatti concreti eventi riferibili soltanto alla scommessa. Non altrettanto potrà dirsi per l'alterazione del risultato che peraltro non si realizzò affatto sul campo, mostrando ciò che l'attività illecita finalizzata in tal senso non ebbe svolgimento se non nei limiti della violazione dei principi generali del diritto sportivo ex art. 1 bis comma 1 CGS, da parte dei protagonisti. La comparazione tra il materiale probatorio e le dichiarazioni apprese in atti, in uno con tesi difensive del Piraino che appaiono credibili sotto certi aspetti fattuali, conducono quindi alla derubricazione del contestato illecito. In tal senso il ruolo prettamente operativo verso l'illecito svolto da Ciccarone, in concorso con Moxedano e con Piraino, è punibile ai sensi e per gli effetti del dedotto principio generale (art. 1 bis CGS), mentre tutto quanto riguarda lo svolgimento della scommessa sul risultato è punibile negli stessi termini in cui viene contestato dalla Procura Federale. In assenza di illecito sportivo, vanno prosciolti Cassese Luca dalla incolpazione di illecito sportivo ex art. 7, co. 1 e 2 CGS, e Moxedano Raffaele, Mandragora Bruno e Astarita Salvatore dall’incolpazione di omessa denuncia ex art. 7, co. 7 CGS Devono invece essere confermate le incolpazioni addebitate ad Astarita Salvatore e Ciccarone Antonio per aver effettuato scommesse sulla gara. Si esprime quindi un giudizio di responsabilità nei seguenti termini: Ciccarone Antonio, Moxedano Mario e Piraino Daniele: vanno ritenuti responsabili della violazione dell’art.1 bis comma 1 CGS; Cassese Luca - si proscioglie per non aver partecipato alla combine; Moxedano Raffaele, Mandragora Bruno e Astarita Salvatore: si prosciolgono per non aver commesso la violazione di omessa denuncia; Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore: responsabili ex art. 6, co. 2 e 5 CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura Federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'illecito. La condotta dei menzionati tesserati implica la responsabilità a vario titolo da estendere a carico delle Società sportive, secondo i rilievi di seguito statuiti: Neapolis Srl - responsabilità oggettiva riferita all'art 1 bis CGS per l'attività antisportiva commessa da Moxedano Mario e Ciccarone Antonio; responsabilità oggettiva per avere Ciccarone Antonio effettuato scommesse sulla gara e per non avere informato la Procura Federale in ordine alla conoscenza dell'illecito altrui. Va invece prosciolta dalla incolpazione di responsabilità oggettiva e presunta relativa all’illecito sportivo, essendo stato lo stesso derubricato in violazione dell’art.1 comma 1 del CGS Pol. Pro Ebolitana ASD - responsabilità oggettiva riferita all'art 1 bis CGS per l'attività antisportiva commessa da Piraino Daniele; Akragas Cittadeitempli USD - responsabilità oggettiva per avere il suo tesserato Astarita Salvatore effettuato scommesse sulla gara e per non avere informato la Procura Federale in ordine alla conoscenza dell'illecito altrui; Due Torri ASD - va prosciolta dall’incolpazione di responsabilità oggettiva dell’illecito commesso dal proprio tesserato, stante il proscioglimento di Cassese Luca. Le relative sanzioni vengono applicate secondo quanto determinato nel dispositivo. 8. GARA NEAPOLIS - AKRAGAS 09.11.14: 2 – 2 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, in modo da favorire la squadra ospitante così da assicurare alla stessa un vantaggio in classifica; in particolare, per aver lo stesso compiuto, dopo appena 30 minuti di gioco, un fallo di mano, tanto plateale quanto volontario, che ne comportava l’espulsione dal campo e consentiva, per l’effetto, alla Turris Neapolis di giocare in superiorità numerica gran parte della gara in argomento. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell’effettiva alterazione dello svolgimento della gara; nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; - MOXEDANO MARIO, all'epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'illecito sportivo relativo alla gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.2014, nei termini descritti nel presente procedimento; - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'illecito sportivo relativo alla gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.2014, nei termini descritti nel presente procedimento; - la Società USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore per l’illecito sportivo commesso in occasione della gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.14. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare; - la Società NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MOXEDANO MARIO ed a CICCARONE ANTONIO, in relazione alla gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.2014; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara NEAPOLIS – AKRAGAS del 9.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. 2.- L'alterazione di questa gara è stata pensata, decisa e realizzata dal solo Astarita Salvatore, calciatore militante nell'Akragas il quale, pur di rendere un favore ai già noti Moxedano Mario e Ciccarone Antonio con i quali era legato da profondi rapporti di amicizia , falsava la propria prestazione sportiva in campo, fino a farsi espellere al 30' del primo tempo per un plateale fallo di mano, in maniera tale da pregiudicare la propria squadra e favorire quella ospitante (Neapolis) per farle conseguire un vantaggio in classifica. Al di là dell'emblematico atteggiamento attuato dal calciatore sul terreno di gioco, ciò che avvalora la tesi colpevolista è il successivo evolversi delle telefonate durante le quali Astarita, confessando l'illecito e persino vantandosene, mostra massima deferenza al Moxedano ritenendolo come un "padre" e dedicando sostanzialmente a lui la intervenuta espulsione dal campo che aveva conseguito in piena autonomia ("l'ho fatto, l'ho fatto senza che mi chiamate, senza niente" - cfr. testuale contenuto della telefonata intercorsa due giorni dopo l'incontro di calcio). La combine se pure inusuale rispetto al contesto, conferma la sistematica attività illecita dei protagonisti perché, in questo frangente, è stato neppure necessario concordare l'alterazione del risultato in quanto spontaneamente offerto da un calciatore della squadra ospite, per deferenza verso la dirigenza del Neapolis e attraverso le ricordate modalità. Emerge infine dagli atti processuali che Moxedano Mario e Ciccarone Antonio fossero a piena conoscenza, se pure postuma, della volontà illecita dell'Astarita, ma che non denunciarono l'occorso ai competenti organi per cui ai medesimi va ascritta la responsabilità per omessa denuncia. Si esprime quindi un giudizio di colpevolezza nella misura che segue: Astarita Salvatore: art. 7, co. 1 e 2 CGS, con l'aggravante di cui al co. 6; Moxedano Mario e Ciccarone Antonio: ex art. 7, co. 7 CGS per omessa denuncia; La condotta dei menzionati tesserati implica la responsabilità a vario titolo da estendere a carico delle Società sportive, secondo i rilievi di seguito statuiti: Akragas CittaDeiTempli USD - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Astarita Salvatore; Neapolis Srl - responsabilità oggettiva per omessa denuncia dei dirigenti Moxedano Mario e Ciccarone Antonio. Le relative sanzioni vengono applicate secondo quanto determinato nel dispositivo. 9. GARA NEAPOLIS - SORRENTO 23.11.14: 3 - 0 1. - I soggetti deferiti e incolpazioni - CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS all’interno e nell’interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - MOXEDANO MARIO, all’epoca dei fatti dirigente della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI e - PIGNATTA LUCIANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SORRENTO CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS per avere prima e durante la gara TURRIS NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. I, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di tale gara in modo che la stessa finisse con la vittoria del Neapolis, così da assicurare a questa un vantaggio in classifica e, per quanto attiene alla posizione di Ciccarone Antonio, di effettuare una scommessa sicura sull’esito alterato dell’incontro; in particolare CICCARONE e MOXEDANO per aver concordato tra di loro di operare per l’alterazione del risultato della gara nonché, quanto a MOXEDANO Mario, anche per aver messo a disposizione la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo; ASTARITA per aver messo in contatto CICCARONE e PIGNATTA, nella consapevolezza dell'oggetto dell'incontro; PIGNATTA per essersi reso disponibile a quanto propostogli da CICCARONE ed aver concordato con lo stesso l'alterazione del risultato della gara; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica conseguito; nonché, per CICCARONE, MOXEDANO ed ASTARITA, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del CGS, all’interno e nell’interesse della Società NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl) per la violazione dell’art. 6, co. 2, del CGS per avere scommesso sull'esito della gara NEAPOLIS - SORRENTO del 23.11.14 oggetto di alterazione, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le proprie squadre di appartenenza; - Società NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati a CICCARONE ANTONIO e MOXEDANO MARIO in relazione alla gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14; nonché di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - Società USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE in relazione alla gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere; - Società SORRENTO CALCIO Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato PIGNATTA LUCIANO in relazione alla gara NEAPOLIS – SORRENTO del 23.11.14; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica conseguito; 2. - Ciccarone Antonio, Moxedano Mario e Astarita Salvatore, già noti al processo per avere operato sistematicamente e congiuntamente in associazione (venendo deferiti anche ex art. 9 CGS) al fine di perpetrare comportamenti plurimi votati alla combine di numerosi incontri di calcio, cercano un valido contatto per alterare anche questa partita ai fini della scommessa "sicura". Individuano così il calciatore Pignatta Luciano del Sorrento quale personaggio all'uopo acquiescente e valido, che viene contattato dal collaudato asse Ciccarone - Astarita, mentre Moxedano permane nel ruolo di finanziatore dell'operazione. Le univoche intercettazioni telefoniche e ambientali confermano pertanto l'assunzione di informazioni tecniche e illecite importanti ai fini della combine, con conseguente accordo sul prezzo. Risulta altresì che Ciccarone e Pignatta si incontrano a tal fine sia il 21/11/14 (due giorni prima della gara) presso un distributore di Meta di Sorrento onde concordare i dettagli della operazione; e sia il 25/11/14 in tarda serata (due giorni dopo lo svolgimento della gara) presso l'Auchan di Pompei, per sistemare il passaggio di denaro. L'istruttoria mostra anche che Ciccarone si adoperò concretamente al fine di effettuare scommesse sportive, contravvenendo al divieto sancito dall'ordinamento. Il risultato in favore del Neapolis si concretizzò appieno con la sua vittoria per 3 - 0. La partecipazione all'illecito di Ciccarone Antonio, Moxedano Mario, Astarita Salvatore e Pignatta Luciano, che peraltro non hanno spiegato concludenti difese a discarico, non può essere messa in discussione posto che il tenore delle intercettazioni è schiacciante, così come gli effettivi atteggiamenti singoli e congiunti emersi dalle indagini. In presenza quindi di una univoca, mirata e reiterata determinazione ad alterare l'incontro di calcio (e per i primi tre non solo quello in esame) si esprime un giudizio di responsabilità nei seguenti termini: art. 7, co. 1 e 2 CGS; con l'aggravante (per i soli Ciccarone, Moxedano e Astarita) di cui al co. 6, in continuazione (Proc. n. 859/bis 14-15). Ciccarone Antonio è altresì responsabile della violazione ex art. 6, co. 2 CGS, per aver scommesso sulla gara in violazione della specifica norma. La condotta dei menzionati tesserati implica la responsabilità a vario titolo da estendere a carico delle Società sportive, secondo i rilievi di seguito statuiti: Neapolis Srl - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Moxedano Mario e Ciccarone Antonio; responsabilità oggettiva per avere quest'ultimo effettuato scommesse sulla gara; Akragas Cittadeitempli ASD - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Astarita Salvatore; Sorrento Calcio Srl - responsabilità oggettiva per l'illecito commesso da Pignatta Luciano. Le relative sanzioni vengono applicate secondo quanto determinato nel dispositivo. 11. GARA F. ANDRIA - PUTEOLANA 30.11.14: 7 - 2 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), - MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO PASQUALE, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la SSD. Puteolana 1902 Internapoli, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS per avere, prima e durante la gara FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con un numero di reti segnate che determinasse per gli scommettitori il cosiddetto “over 3,5” al fine di favorire l’esito delle scommesse; in particolare, per avere il CICCARONE, il MARZOCCHI e l'IZZO concordato l'alterazione del risultato della gara, per aver ricevuto il MARZOCCHI e L'IZZO € 1.000,00 ciascuno dal CICCARONE quale compenso per essersi prestati ad alterare la gara de qua; nonché per aver tratto il CICCARONE profitto personale attraverso l’effettuazione di scommessa sul risultato della gara così come oggetto di alterazione. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - MARZOCCHI EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD. Puteolana 1902 Internapoli; per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare che il CICCARONE aveva effettuato in sua presenza scommesse sulla gara FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14, competizione quest’ultima in cui all’epoca militava la squadra (Turris Neapolis Srl) all’interno e nell’interesse della quale svolgeva attività Ciccarone Antonio; - IZZO PAQUALE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD. Puteolana 1902 Internapoli, per la violazione dell’art. 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare che il CICCARONE aveva effettuato in sua presenza scommesse sulla gara FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14, competizione quest’ultima in cui all’epoca militava la squadra (Turris Neapolis Srl) all’interno e nell’interesse della quale svolgeva attività Ciccarone Antonio; - ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas CittaDeiTempli, per la violazione dell’art. 7 co. 7 del CGS, per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale, dei fatti integranti illecito sportivo dei quali era venuto a conoscenza con riferimento alla gara FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14; - ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, CGS per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, ANDRIA e PUTEOLANA erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14; - CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del CGS all’interno e nell’interesse della NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl), per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del CGS per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, ANDRIA e PUTEOLANA erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti), nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l’ASTARITA aveva scommesso sulla gara ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14; - la Società SSD. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati MARZOCCHI EMANUELE ed IZZO PASQUALE in relazione alla gara FIDELIS ANDRIA – PUTEOLANA del 30.11.14. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - la Società NEAPOLIS Srl (già TURRIS NEAPOLIS Srl) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati a CICCARONE ANTONIO in relazione alla gara FIDELIS ANDRIA – PUTEOLANA del 30.11.14. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - la Società USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per gli addebiti contestati al proprio tesserato ASTARITA SALVATORE in relazione alla gara FIDELIS ANDRIA – PUTEOLANA del 30.11.14; - la Società SSD. FIDELIS ANDRIA 1928 Srl a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara FIDELIS ANDRIA - PUTEOLANA del 30.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. 2. - In conformità a quanto evidenziato a commento delle gare Puteolana / Scafatese e Monopoli / Puteolana, Ciccarone Antonio, Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale, con la connivenza di altri personaggi collaterali, si prestano all'illecito anche in questo àmbito secondo l'ormai collaudato copione. Ciccarone Antonio svolge la funzione di organizzatore come risulta dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali tra il 27 e il 29 novembre 2014, ottenendo i favori di Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale (calciatori della Puteolana) per la realizzazione delle combine finalizzata alla scommessa sicura sul risultato "over" che presuppone almeno 4 goal. Emerge altresì dall'istruttoria che il pronostico dell'incontro di calcio era pressoché scontato in quanto l'Andria aveva una netta supremazia tecnica sulla Puteolana, tuttavia l'evenienza di poter segnare più goal in funzione del risultato rotondo (almeno 4 goal a prescindere dalla vittoria di una squadra), in un certo senso agevolò la raccolta delle adesioni dei calciatori della Puteolana (cfr. audizioni confessorie rese da Marzocchi e Izzo). Il prezzo della combine questa volta veniva individuato in € 2.000,00 (inizialmente si parlò del solito "regalo" da elargire) per cui tutte le componenti tipiche dell'illecito si realizzarono in pieno, con assoluta e circostanziata conoscenza a cura dei protagonisti. Tra gli stessi compare anche Astarita Salvatore il quale secondo quanto emerge dagli atti processuali, era consapevole del perpetrato illecito ma non lo denunciò. Parallelamente la programmata combine agevolò le scommesse sicure effettuate da Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore, peraltro dediti a tale attività, come risulta dalla plurima istruttoria svolta in tal senso. Il netto risultato in favore dell'Andria (7 - 2) e quindi la realizzazione della combine suggellò ogni intesa conferendo un positivo esito alle collaterali vicende economiche, così da rendere soddisfatti tutti partecipanti mediante l'incasso dei denari provenienti dalle scommesse. La colpevolezza dei prevenuti viene infine confermata dalla confessione resa alla Procura Federale dai due calciatori Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale, che sebbene meritevoli di sanzione per l’illecito, ottengono un equo temperamento della sanzione ex art. 24 CGS per la collaborazione prestata dinanzi alla Procura Federale. Si esprime quindi un giudizio di responsabilità nei seguenti termini: Ciccarone Antonio ex art. 7, co. 1 e 2 CGS, con l'aggravante di cui al co. 6; Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale: ex art. 7, co. 1 e 2 CGS; e art. 6, co. 5 CGS, la cui sanzione viene temperata ex art. 24 CGS su richiesta della Procura Federale; Astarita Salvatore: ex art. 7, co. 7 CGS per omessa denuncia dell'illecito; Ciccarone Antonio e Astarita Salvatore sono entrambi colpevoli anche della violazione ex art. 6, co. 2 e 5 CGS, per aver effettuato scommesse sulla gara e per non aver informato la Procura Federale in ordine alla reciproca conoscenza dell'illecito; La condotta dei menzionati tesserati implica la responsabilità a vario titolo da estendere a carico delle Società sportive, secondo i rilievi di seguito statuiti: Neapolis Srl - responsabilità oggettiva aggravata per gli illeciti commessi da Ciccarone Antonio; Puteolana 1902 Internapoli SSD - responsabilità oggettiva aggravata per la duplice violazione sopra menzionata, commessa da Marzocchi Emanuele e Izzo Pasquale; Akragas Cittadei Templi USD - responsabilità oggettiva per omessa denuncia e per la violazione ex art. 6, co. 2 e 5 CGS per Astarita Salvatore; Fidelis Andria 1928 Srl - va prosciolta dall’addebito di responsabilità presunta poiché, pur in presenza di un vantaggio consistente nella vittoria conseguita in una gara alterata da soggetti estranei alla Società, si evince dagli atti la sussistenza dell’esimente relativa al ragionevole dubbio che la stessa non abbia partecipato all’illecito o, comunque, lo abbia ignorato. Non vi è, infatti, alcun elemento istruttorio che possa ricondurre ad un qualsiasi contatto tra i tesserati della Fidelis Andria ed i partecipanti all’illecito. Le relative sanzioni vengono applicate secondo quanto determinato nel dispositivo. 14. GARA JUVE STABIA – LUPA ROMA 1.11.2014: 2 - 0 - I soggetti deferiti e le incolpazioni - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS perché, venuto a conoscenza dell’alterazione del risultato della gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014, non provvedeva a denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC; - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, per la violazione dell’art. 6, comma 1 CGS, per aver ceduto, dietro compenso in denaro, l’informazione dell’alterazione del risultato della gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 a un gruppo di stranieri, così agevolando le loro scommesse; - CIARDI Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, perché, venuto a conoscenza dell’intendimento di alterare lo svolgimento e il risultato della gara, ometteva di darne immediata notizia alla Procura Federale della FIGC - DI LAURO Fabio, all’ epoca dei fatti soggetto iscritto nei ruoli tecnici della FIGC, non tesserato, per la violazione dell’art.7 comma 7 CGS, perché venuto a conoscenza dell’intendimento di alterare lo svolgimento e il risultato della gara JUVE-SABIA – LUPA ROMA dell’1-11-2014, ometteva di darne immediata denuncia alla Procura Federale della FIGC;( incolpazione oggetto di formale integrazione Deferimento) con l’ aggravante di cui all’art 7 comma 6 CGS della pluralità degli illeciti commessi e contestati.( contestazione oggetto di formale integrazione del Deferimento) - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole; - SS JUVE STABIA Srl a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara JUVE STABIA – LUPA ROMA dell’1.11.2014 del Campionato di Lega Pro Girone C. 2. - Con riferimento alla gara in epigrafe la Procura federale ha deferito Di Nicola Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl; Di Lauro Fabio, all’epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli della F.I.G.C. non tesserato; Ciardi Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; L’aquila Calcio 1927 Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole; S.S. Juve Stabia Srl a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee. Secondo l’impianto accusatorio Di Nicola Ercole, “insieme ai suoi compari”, aveva creato un vero e proprio "modus operandi" attraverso il quale sfruttava le proprie conoscenze nel mondo calcistico professionistico e le proprie informazioni privilegiate per orientare le scommesse del gruppo, per condizionare le prestazioni calcistiche dei calciatori delle squadre dirette dai suoi omologhi, al cui indirizzo veicolava le proposte illecite mirate a manipolare il risultato dei singoli incontri di calcio promettendo lauti compensi in denaro e trovando disponibili finanziatori. Sempre secondo la Procura federale, il prestigio vantato in quell’ambiente da Di Nicola derivava direttamente dal campo di calcio, in quanto rinomato Direttore Sportivo di una importante squadra calcistica quale l’Aquila, circostanza che gli consentiva di disporre di una fitta rete di conoscenze all'interno dell'élite del movimento calcistico della Lega Pro e anche della Serie B nazionale, da utilizzare all'occorrenza come accadeva nelle circostanze in cui cedeva, dietro compenso, le “semplici” informazioni acquisite su partite di calcio combinate. Tale modus operandi la Procura federale ha riscontrato anche nella gara in oggetto, circostanza in cui il Di Nicola, acquisita la notizia dell’alterazione del risultato, la cedeva dietro lauto compenso (8.000 euro) ai complici stranieri (v. pag. 142 Atto di deferimento). In questo contesto, secondo la ricostruzione della Procura Federale, si inserisce la figura di Di Lauro Fabio che, anche in virtù dei rapporti “con la criminalità organizzata calabrese” manteneva i rapporti con i finanziatori e scommettitori stranieri, gestendone e rappresentandone gli interessi in Italia. Tutti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive tramite i loro difensori. I difensori del Di Nicola, premessane la sottoposizione a tre misure cautelari personali e preliminarmente chiesto lo stralcio della sua posizione, ovvero la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale anche per consentirgli di presenziare alle riunioni, hanno eccepito l’improcedibilità del procedimento per l’asserito illegittimo frazionamento dell’azione disciplinare da parte della Procura federale e del conseguente cumulo materiale delle sanzioni; nel merito, eccepita la infondatezza del deferimento, hanno concluso per il proscioglimento del deferito e, in via subordinata, per la sussunzione delle condotte contestate nell’ambito della violazione dell’art. 1 bis CGS e, anche in ulteriore subordine ed in applicazione del principio della continuazione, per l’assorbimento delle irrogande sanzioni in quelle già irrogate con le decisioni di cui ai CCUU n.16/TFN 2015/2016 e n.17/CFA 2015/16. In via istruttoria, hanno chiesto l’audizione personale del deferito. I difensori di Di Lauro Fabio, dedotta la mancanza di prova in ordine ai fatti a questi contestati, ne hanno chiesto il proscioglimento per non averli commessi e, in subordine, tenuto conto della continuazione delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni minime. Il difensore di Ciardi Daniele, contestata la sua riconducibilità nell’ambito dei soggetti di cui all’art. 1 bis, V comma, per non avere avuto rapporti di lavoro subordinato con la Soc. Santarcangelo Calcio Srl, nel merito ha contestato ogni addebito e concluso per il proscioglimento del deferito. Il difensore della Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl ha eccepito l’illegittimo frazionamento dell’azione disciplinare da parte della Procura federale e del conseguente cumulo materiale delle sanzioni e, nel merito, l’estraneità della Società ai fatti contestati al proprio tesserato. Ha pertanto concluso, in via preliminare, per la dichiarazione di improcedibilità del procedimento; nel merito, per il proscioglimento e, in via subordinata, accertatane l’estraneità ai fatti e l’assenza di qualunque vantaggio, l’applicazione della sanzione minima edittale. In via istruttoria ha chiesto procedersi all’esame ed al controesame del tesserato Di Nicola Ercole nel contraddittorio delle parti. Il difensore della Soc. Juve Stabia, premessa la mancanza di prova in ordine all’illecito assunto dalla Procura federale e, dedotta l’assenza del vantaggio richiesto dall’art. 4, comma 5 CGS nonché la mancanza di partecipazione all’illecito e di conoscenza dello stesso, ha concluso per il proscioglimento della Società. Rigettate dal Tribunale le richieste istruttorie e le eccezioni delle parti (al riguardo si rimanda anche a quanto detto nella parte introduttiva in ordine alle eccezioni proposte in corso di dibattimento dai difensori di Di Nicola Ercole e della soc. L’Aquila), alla riunione dell’11.1.2016 il rappresentante della Procura federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle sanzioni richieste. Nel corso del dibattimento i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive memorie, mentre Ciardi Daniele e l’Amministratore unico della Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati. Preliminarmente, quanto alla presunta improcedibilità dedotta dai difensori del Di Nicola e della Società L’Aquila Calcio, si osserva che la Procura Federale ha esercitato l’azione disciplinare nel rispetto dei modi e termini previsti dal CGS vigente. In particolare, dopo avere disposto nell’ambito del presente procedimento, lo stralcio di altri procedimenti oggetto del procedimento iscritto al n. 859BISpf14-15, e riunito al medesimo altri precedentemente o successivamente instaurati, in data 25 giugno 2015 richiedeva e, in pari data, otteneva dal Procuratore Generale dello Sport la proroga dei termini di indagine ex art. 32 quinquies, comma 3, del CGS FIGC e 47, comma 3, del CGS CONI. 6 Non risulta, quindi, né alcuna eccezione in proposito è stata formulata, che nell’esercizio dell’azione disciplinare siano state violate norme procedimentali. Privo di fondamento, d’altro canto, è il timore che il “frazionamento” dell’azione disciplinare possa comportare il cumulo materiale delle sanzioni, atteso che alla riscontrata responsabilità dei deferiti consegue, ricorrendone i presupposti, l’irrogazione di una sanzione in continuazione con quella precedentemente irrogata, come peraltro confermato dalle stesse richieste della Procura Federale. Sempre in via preliminare, per quanto qui rileva, deve affermarsi l’assoggettabilità di Ciardi Daniele alle norme del CGS ed alle norme statutarie e federali, applicabili anche a “tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento federale” ex art. 1 bis, comma 5, CGS. Questi, detto “Bomber”, dai più indicato come magazziniere della Società (v. sul punto, audizione Garaffoni Mirko del 6.7.2015 - pag. 172 deferimento; audizione Obeng Francis in pari data – pag. 177 deferimento; audizione Traoré Mohamed Lamine in pari data – pag. 181 deferimento), in virtù di tale rapporto è presente agli allenamenti della squadra; interloquisce con l’allenatore per carpirne notizie sullo stato dei giocatori; è informato sullo stato di salute dei componenti la rosa; svolge di fatto le mansioni di magazziniere, circostanza che gli consente di entrare negli spogliatoi anche nell’intervallo delle gare, ricoprendo un ruolo che, nella sostanza, stante la vicinanza e le frequentazioni con l’intera rosa, gli consentirebbe di determinare anche l’alterazione del risultato. Quanto al merito del deferimento, è d’uopo affermare, allo stato, la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza del Di Nicola Ercole, del Di Lauro Fabio e del Ciardi Daniele in ordine all’intendimento di alterare il risultato della gara in oggetto. Quello che invece emerge con assoluta certezza dalle intercettazioni operate e versate in atti è la fitta rete di telefonate con le quali il Di Nicola, asseritamente ritenuto per certo il risultato della gara, vende dietro compenso (euro 8.000/00) l’informazione agli scommettitori stranieri, come dallo stesso ammesso, ottenendone in cambio anche un ulteriore evento su cui scommettere. “Michele JOVICIC: Ercò... ABBIAMO D'ACCORDO PER 8 MILA... VA BENE? ... “UNO” ... Ercole DI NICOLA: VA BENE… Michele JOVICIC: “UNO” DOBBIAMO METTERE, “UNO” ... ...omissis...” Nessun accenno emerge in ordine alla presunta combine ed ai suoi autori e lo stesso Di Nicola, del resto, non risulta incolpato dell’eventuale alterazione del risultato. E’ invece pacifica, in atti, la prova dell’attività del Di Nicola volta ad agevolare la scommessa, nonché la prova della stessa scommessa. In effetti, prima dell’inizio della gara, un emissario degli scommettitori serbi (tale Bradanin Alexander, detto Sasha) puntava e scommetteva sulla vittoria della Juve Stabia. Subito dopo la giocata, il serbo Lovicic Milan contattava telefonicamente il Di Lauro per avere conferma della scommessa; al telefono gli rispondeva il sopra citato Sasha, in quel momento in compagnia del Di Lauro. Dalle intercettazioni emerge anche la preoccupazione del Di Lauro per la incolumità del Di Nicola in caso di esito negativo della scommessa, preoccupazione di cui mette al corrente l’amico Ciardi Daniele (“...se non passa la partita che gli ha detto, l'ammazzano...omissis...gli ha fatto giocare la Juve Stabia...”). Come pacifico dagli atti, la scommessa aveva esito positivo, in quanto la gara si concludeva con il risultato di 2 – 0 per la Juve Stabia. L’esito della gara era comunicato telefonicamente dal Di Nicola ad uno degli stranieri (sebbene Jovicic fosse stato informato della possibilità di seguirla in diretta in streaming sul sito “sportube”) che, a sua volta, a distanza di pochi minuti, comunicava il buon esito della scommessa indicando anche il risultato finale di 2 – 0. Alla luce di quanto sopra, accertata la responsabilità del Di Nicola limitatamente alla violazione dell’art. 6, comma 1 CGS, per cui si ritiene congrua la sanzione irrogata in continuazione nella misura indicata nel dispositivo, deve escludersi la responsabilità del medesimo e dei deferiti Di Lauro Fabio e Ciardi Daniele in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7 CGS. All’accertata responsabilità del Di Nicola per la violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS consegue ex art. 4, comma 2 CGS la responsabilità oggettiva della Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl in riferimento alla quale, tenuto conto anche dell’orientamento recentemente espresso dagli Organi della giustizia sportiva in ordine alla responsabilità oggettiva, il Tribunale ha ritenuto congrua e sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo. Alla mancanza di prova dell’illecito consegue, infine, il proscioglimento della Soc. Juve Stabia Srl dalla contestata responsabilità presunta ex art. 4, comma 5 del CGS. 15. - GARA SANTARCANGELO – L’AQUILA 15.11.2014: 0 - 1. 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, - CIARDI Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, - DI LAURO Fabio, all’ epoca dei fatti soggetto iscritto nei ruoli tecnici della FIGC, non tesserato (incolpazione oggetto di formale integrazione del Deferimento), - GUIDONE Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; - OBENG Francis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, - TRAORÈ Mohamed Lamine, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, - GARAFFONI Mirko, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS MACERATESE Srl; per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS per avere, prima della gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, CIARDI e DI LAURO per aver proposto, al DI NICOLA che si serviva anche dell’intermediazione di GARAFFONI, l’alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro a GUIDONE, OBENG E TRAORÉ, i quali hanno aderito all’accordo illecito, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro; DI NICOLA anche per aver corrisposto una somma di denaro da destinare all’acquisto delle prestazioni dei calciatori predetti con le aggravanti di cui all’art 7 comma 6 CGS dell’ effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica, e per DI NICOLA, DI LAURO, CIARDI, GUIDONE, OBENG e TRAORE’, della pluralità degli illeciti commessi e contestati.( contestazione oggetto di formale integrazione del Deferimento, sostitutiva di quella originaria)) - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara Santarcangelo – L’AQUILA del 15.11.2014 e per aver tentato di vendere il risultato della gara a un gruppo di stranieri al fine di favorirne le scommesse; - CIARDI Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI NICOLA Ercole, riguardanti la gara predetta; - RIDOLFI Giacomo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS perché, venuto a conoscenza dell’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, CGS; c) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara SANTARCANGELO – L’AQUILA del 15.11.2014 del Campionato di Lega Pro Girone B; - SANTARCANGELO CALCIO Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri CIARDI, GUIDONE, OBENG e TRAORÉ Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri CIARDI e RIDOLFI con riferimento, rispettivamente, alla violazione dell’art. 6, comma 5, e dell’art. 7, comma 7, CGS; - SS MACERATESE Srl: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. GARAFFONI Mirko. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. 2. - Secondo l’impianto accusatorio Di Nicola Ercole, Di Lauro Fabio, Ciardi Daniele, Guidone Marco, Obeng Francis, Traoré Mohamed Lamine e Garaffoni Mirko, prima della gara Santarcangelo – L’Aquila del 15.11.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, ponevano in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in epigrafe, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, Ciardi e Di Lauro proponevano al Di Nicola, che si serviva anche dell’intermediazione di Garaffoni, l’alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro a Guidone, Obeng e Traoré, i quali aderivano all’accordo illecito, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, a tal fine percependo una somma di denaro; Di Nicola corrispondeva una somma di denaro da destinare all’acquisto delle prestazioni dei calciatori predetti. Sempre secondo la ricostruzione della Procura Federale, i soggetti conseguivano il risultato voluto con vantaggio per la Soc. L’Aquila Calcio; Di Nicola Ercole scommetteva sull’anzidetto risultato e tentava di venderlo a un gruppo di stranieri al fine di favorirne le scommesse; Ciardi Daniele violava il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Di Nicola Ercole; Ridolfi Giacomo, venuto a conoscenza dell’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC. Tutti i deferiti, ad esclusione della S.S. Maceratese Srl, hanno fatto pervenire memorie difensive. Il contenuto delle memorie difensive riferite a Di Nicola Ercole, Di Lauro Fabio, Ciardi Daniele e alla Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl corrisponde a quanto esposto con riferimento alla gara che precede. I difensori di Guidone, Obeng e Traoré, con separate memorie, dedotta l’assenza di intercettazioni in cui siano direttamente coinvolti i loro assistiti, hanno contestato la fondatezza del deferimento e concluso per il proscioglimento. Il difensore di Ridolfi, dedotta l’estraneità del medesimo ai fatti ascritti agli altri deferiti, nonché l’irrilevanza degli SMS intercorsi con il Ciardi a gara conclusa, ha concluso per il proscioglimento. Il difensore di Garaffoni, dedotta la mancanza di partecipazione del deferito agli atti preparatori del presunto illecito, tali a suo dire non potendosi considerare i contatti telefonici intercorsi con il Di Nicola ed il Ciardi nell’imminenza della gara, ha concluso per il proscioglimento. La Soc. Santarcangelo Calcio Srl, con il suo difensore, contestati i presupposti della responsabilità oggettiva, per avere le persone fisiche agito per un personale tornaconto economico e comunque contestati i rapporti con il non tesserato Ciardi Daniele, ha concluso per il proscioglimento ovvero, in via subordinata per l’irrogazione di una sanzione di natura economica o per l’applicazione di una minima penalizzazione. Rigettate dal Tribunale le eccezioni e le istanze istruttorie di parte, come da ordinanze nn. 1 e 2 che precedono, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle sanzioni richieste. I difensori delle parti si sono riportati alle rispettive memorie. Hanno rilasciato dichiarazioni spontanee Ciardi Daniele e l’Amministratore unico della Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl. E’ altresì intervenuto il difensore della S.S. Maceratese Srl il quale, stante la natura dilettantistica della Società, nonché l’impossibilità materiale e giuridica di operare un controllo sulla vita privata dei calciatori all’interno delle loro abitazioni, ed eccepita, altresì, la mancanza di un qualunque vantaggio, in quanto partecipante ad un campionato diverso, ha concluso per il proscioglimento o, in subordine, per l’applicazione del minimo della sanzione edittale. Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati. Si abbia preliminarmente qui riportato quanto emerso nella disamina della gara che precede in ordine alle eccezioni preliminari delle parti ed alle loro richieste istruttorie, sulle quali il Tribunale si è pronunciato con le ordinanze nn.1 e 2. In punto di fatto si richiama, altresì, quanto già esposto in ordine alle modalità di operare di Di Nicola, Di Lauro e Ciardi ed ai rapporti dagli stessi intessuti con il gruppo di scommettitori stranieri (Bradanin Aleksander, Milosavljecic Uros e Jovicic Milan), da aversi qui riportato. Ciò premesso, con riferimento a Di Nicola, Di Lauro, Ciardi e Garaffoni, il Tribunale ritiene provata la circostanza che, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non tesserati, abbiano posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in epigrafe, prendendo accordi e contatti diretti al raggiungimento dello scopo e riuscendo nell’intento. In particolare, è emerso quanto segue. Sollecitato dagli scommettitori stranieri, Di Lauro contattava l’amico Ciardi chiedendogli la disponibilità ad un pareggio per la gara in oggetto, da disputarsi di lì a due settimane: “...omissis.... Fabio DI LAURO: Danié ma scusa secondo te con...fra due settimane a voi Daniele CIARDI: che fai? ho capito… Fabio DI LAURO: l'X vi starebbe bene? ...omissis…”. Il Ciardi di certo non si sottraeva, anche se rappresentava la necessità che fosse d’accordo anche “lui” (Di Nicola Ercole: nds) che, pertanto, avrebbe dovuto parlarne con i “suoi”: “…però lui deve parlare con i.... il problema è che lui deve parlare con i suoi…omissis.... ma lui non ci parla..”. Il Di Nicola, però, a tal fine contattato da Jovicic Michele, aveva già chiarito di essere interessato esclusivamente alla vittoria della propria compagine. Ciò nonostante il Di Lauro, nel corso dei successivi contatti con il Ciardi, lo rassicurava in ordine alla disponibilità del Di Nicola. In effetti, sentito il Di Nicola subito dopo (10.11.2014), questi, appreso della (presunta: nds) disponibilità di 5-6 elementi del Santarcangelo, ne faceva solo una questione di convenienza economica. Nel contempo Ciardi riferiva al Di Lauro di avere preso contatti con i calciatori. Prima dell’incontro con gli stranieri seguivano ulteriori telefonate tra il Di Lauro e il Di Nicola, da cui emergeva la disponibilità al c.d. abbraccio (pareggio: nds), previo pagamento anticipato della somma di 50.000 euro: “Ercole DI NICOLA: si! hai capito cinque quanto è? Fabio DI LAURO: ma per cosa però? Ercole DI NICOLA: cinquanta. Fabio DI LAURO: no ho capito ma per cosa? cioè per cosa? Ercole DI NICOLA: per l'abbraccio Fabio DI LAURO: mmm.. e se loro te ne danno metà subito, metà dopo? Ercole DI NICOLA: no no, questa cosa non posso rischiare ... poi... rimandiamo la prossima settimana ci sono due cose positive, là poi ci possiamo gestire metà e metà. Stavolta le cose si fanno così, perché tante volte mi sono stato zitto e non ho parlato, e hai visto. Addirittura mi ci prendo...ripeto pure le parole da te che io faccio... ...omissis...”. Dopo la telefonata sopra riportata il Di Lauro rassicurava Jovicic Michele sull’esito delle intese, autonomamente riducendo a 30/40.000 il compenso preteso dal Di Nicola, nel contempo invitandolo a far portare il denaro occorrente. A due giorni dalla gara, però, il Di Nicola pretendeva che il risultato fosse favorevole unicamente alla Soc. L’Aquila, così scompaginando i piani del Ciardi che riferiva di avere solo due giocatori a disposizione - “i due neri” - perché Guidoni e Salvatori non avrebbero giocato, così come riferiva all’amico Di Lauro: “...omissis... Fabio DI LAURO: perché io ho detto che hai quattro o cinque... Daniele CIARDI: a lui gli hai detto? no..., non c'è la faccio..., Guidoni non gioca, Fabio DI LAURO: no..., Daniele CIARDI: ho i due neri, e forse non gioca neanche coso... p.i. Salvatori., ...omissis... Daniele CIARDI: no..., siccome mentre massaggiavo, lui mi ha detto: "ma cosa possiam fare?" e lui mi fa:" è difficile la X mi ha detto", Fabio DI LAURO: lui? Daniele CIARDI: eh, allora ha detto: "proviamo il due!", pero gli ho detto: "io ciò due giocatori, di più non ne ho!", capito? ho impostato la cosa per X gliel’ho detto...! Fabio DI LAURO: no... ho capito..., però domani quando tu sei lì si parla...!! capito, si parla e si valuta... ...omissis...”. Le trattative e le telefonate tra le parti proseguivano in modo incessante sino a gara iniziata. Di Nicola, Di lauro e i finanziatori-scommettitori si incontravano anche di persona. Non avevano comunque esito positivo le trattative tra il Di Nicola e gli stranieri, in quanto questi ultimi pretendevano dal primo garanzie concrete nel caso L’Aquila non avesse vinto l’incontro. La circostanza gettava nello sconforto totale il Ciardi, nel contempo asseritamente attivatosi per la vittoria della Società L’Aquila, il quale lamentava la perdita di credibilità nei confronti dei calciatori coinvolti nel caso di mancato pagamento del compenso loro promesso. Dalle intercettazioni emerge, in definitiva, l’esistenza di atti diretti ad alterare il risultato e lo svolgimento della gara compiuti da soggetti che ricoprono ruoli in grado di incidere concretamente sugli stessi. Nella struttura organizzativa dell’illecito de quo si inserisce anche il calciatore Garaffoni Mirko, tesserato della S.S. Maceratese. Questi, contattato dal Di Nicola, non disdegna di offrirgli i suoi servigi e si mette in contatto con il Ciardi, che aveva conosciuto nel corso della sua militanza presso la Soc. Santarcangelo. Il Garaffoni, in particolare, oltre a rassicurare il Di Nicola sull’affidabilità del Ciardi, non si esime dal contattarlo telefonicamente e dal suggerirgli cosa fare per il buon esito della combine, nonché dal suggerirgli cosa riferire allo stesso Di Nicola nell’incontro che avrebbero avuto: “vediti e parlatene a quattrocchi………………va bene, io gli dico abbracciarsi tutto bene, l’altro... ……poi ne parli domani”. Vi è quindi prova di un intervento del Garaffoni non privo di efficacia causale rispetto alla conclusione dell’illecito, ovvero del compimento da parte del tesserato di atti potenzialmente idonei a determinare l’alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, mettendo così in pericolo il bene giuridico protetto, che è quello della regolarità di svolgimento delle competizioni nel rispetto dei principi di lealtà e probità sportiva. Quello che in verità non è dato riscontrare nell’impianto accusatorio della Procura Federale è il coinvolgimento dei calciatori Guidone Marco, Obeng Francis e Traorè Mohamed Lamine che il Ciardi riferisce o lascia intendere ai suoi interlocutori di avere investito della vicenda. Per quanto il Ciardi, per la sua vicinanza con i suddetti, non avesse certo bisogno di parlare con loro telefonicamente, manca la benché minima prova in grado di far ritenere la ragionevole certezza del loro coinvolgimento. Gli unici due calciatori di colore della Soc. Santarcangelo sono i citati Obeng e Traoré, ma è solo il Ciardi che ne parla e, sollecitato a portarne almeno uno all’incontro con gli stranieri, anche solo per un saluto, vi si sottrae (v. telefonata 1.11.2014 Ciardi-Di Lauro – pag. 174 atto di deferimento). Lo stesso accade con riferimento al calciatore Guidone, che il Di Lauro vorrebbe presenziasse all’incontro con Di Nicola. Anche in questo caso il Ciardi promette di interpellarlo alla fine dell’allenamento in corso, già preannunciando che non avrebbe accettato (“…adesso provo a dirglielo, si sta allenando, dopo provo a dirglielo, ma non viene!” – v. telefonata Ciardi-Di Lauro – pag. 171 atto deferimento). Di nessun rilievo, invece, lo scambio di convenevoli di rito tra il Di Nicola ed il Guidone nel corso della telefonata fatta dal Ciardi al secondo il giorno prima della gara, nel corso della quale il ridetto Ciardi passa il telefono al Di Nicola. Con riferimento ai predetti Guidone Marco, Obeng Francis e Traoré Mohamed Lamine, pertanto, il deferimento va rigettato. Dalla mole del materiale probatorio acquisito e versato in atti emerge, in definitiva, che gli atti posti in essere da Di Nicola, Di Lauro, Ciardi e Garaffoni per alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in oggetto, risultano idonei a configurare la violazione di cui all’art. 7, comma 1 CGS e, dunque, a ritenere i predetti responsabili dei fatti loro ascritti, ma che non vi è prova che alla combine abbiano partecipato anche i calciatori deferiti. Quanto alla posizione del Ridolfi, ancora, deve affermarsene la responsabilità, essendo emersa, dallo scambio di SMS intervenuti con il Ciardi il giorno prima della gara, la sua conoscenza degli atti diretti ad alterare il risultato della gara, dell’incontro che il Ciardi avrebbe avuto con il Di Nicola e della intenzione di quest’ultimo di garantirsi la vittoria della Soc. L’Aquila. Tale convincimento è rafforzato dalla stessa dichiarazione resa dal Ridolfi in sede di audizione il 6.7.2015 (v. pag. 210 Atto deferimento), dal medesimo riportata a pag. 14 della memoria difensiva in atti: “In merito a questa corrispondenza SMS rammento che il Ciardi mi aveva messo al corrente che si doveva vedere con il Di Nicola ed altre persone, di cui tuttavia non mi disse chi fossero. Pertanto io gli scrissi chiedendo come fosse andata perché immaginavo che l’incontro tra Ciardi e Di Nicola avesse in argomento l’esito dell’imminente partita contro L’Aquila per cui credo che il Ciardi volesse concordare un pareggio data la nostra precaria situazione in classifica. A tale domanda Ciardi, riferendosi al Di Nicola, mi confermò che lo stesso era intenzionato a vincere la gara”. Risulta accertato, infine, sia che il Di Nicola, oltre a cercare di vendere il risultato della gara agli stranieri per favorirne le scommesse, scommise sul risultato della gara anche per poter procedere al pagamento del compenso che il Ciardi gli aveva fatto credere di dover versare ai calciatori coinvolti, fattispecie integrante violazione dell’art. 6, comma 1 CGS, sia che il Ciardi, pur a conoscenza delle scommesse del Di Nicola, omise di informarne senza indugio la Procura Federale, fattispecie integrante violazione dell’art. 6, comma 5 del CGS. Dei fatti ascritti a Di Nicola Ercole risponde la Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl: a titolo di responsabilità oggettiva aggravata ex art. 7, comma 2 e 6 CGS per l’illecito dal medesimo perpetrato; a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del CGS per la violazione da parte del tesserato del divieto di cui all’art. 6, comma 1 del CGS. La medesima Società va invece prosciolta per la contestata responsabilità presunta di cui all’art. 4, comma 5 del CGS, in quanto fattispecie assorbita dal riconoscimento della responsabilità oggettiva ex art. 7, comma 2 del CGS. A tale riguardo, il Tribunale osserva che il cumulo di responsabilità oggettiva e presunta con riferimento alla medesima gara conduce ad effetti sanzionatori eccessivamente gravosi, atteso che : (i) si tratta di due forme di responsabilità del tutto eccezionali, sì che il loro cumulo appare poco consono a tale eccezionalità; (ii) il vantaggio in classifica, che è l’unico elemento costitutivo della responsabilità presunta, già costituisce circostanza aggravante di quella oggettiva, per cui il cumulo comporterebbe la duplicazione dell’effetto sanzionatorio di una circostanza obiettivamente coincidente nelle due fattispecie; (iii) la responsabilità oggettiva è sanzionata più gravemente e si presta, pertanto, ad una funzione naturalmente assorbente. La Soc. Santarcangelo Calcio Srl risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2 CGS in ordine all’addebito contestato a Ciardi Daniele, nonché di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 CGS in ordine agli addebiti contestati al Ciardi e al Ridolfi con riferimento, rispettivamente, alla violazione dell’art. 6, comma 5 e dell’art. 7, comma 7 CGS. La S.S. Maceratese Srl risponde a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2 CGS in ordine agli addebitati contestati al proprio tesserato Garaffoni Mirko. La responsabilità oggettiva deve essere applicata nel caso di specie, trattandosi di responsabilità senza colpa, anche in presenza delle circostanze dedotte dal difensore della Società (appartenenza della Maceratese al settore dilettantistico, impossibilità di un costante controllo sull’operato del calciatore anche tra le mura domestiche, assoluto disinteresse della Maceratese rispetto ad una gara disputata tra squadre di Società terze e partecipanti ad un diverso campionato). Di tali circostanze si terrà conto, nella scia di precedenti decisioni di organi federali in situazioni analoghe, in sede di determinazione della sanzione applicabile. Per i deferiti ritenuti responsabili dei fatti loro ascritti, il Tribunale ritiene congrue e sufficientemente afflittive le sanzioni di cui al dispositivo nella misura ivi indicata. 16. - GARA GROSSETO - SANTARCANGELO 22.11.2014: 1 - 0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - CIARDI Daniele, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante quale magazziniere nell’ambito della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; - DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC; - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl; - GUIDONE Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; - OBENG Francis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl; - RIDOLFI Giacomo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl - TRAORÉ Mohamed Lamine, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. Tutti, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e, CIARDI, DI NICOLA, OBENG e TRAORE’ della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); - DI NICOLA Ercole, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014 e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di CIARDI e DI LAURO, riguardanti la gara predetta; - CIARDI Daniele, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014, per aver agevolato le scommesse di Di Lauro e di Di Nicola, nonché di altri soggetti non tesserati, sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI LAURO e DI NICOLA, riguardanti la gara predetta; DI LAURO Fabio, per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014, per aver agevolato le scommesse di Di Nicola e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di DI NICOLA e CIARDI, riguardanti la gara predetta; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA, con riferimento alla violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS; - SANTARCANGELO CALCIO Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a CIARDI, GUIDONE, OBENG, RIDOLFI e TRAORE’. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da CIARDI, OBENG e TRAORÈ; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a CIARDI, con riferimento alla violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS; - U.S. GROSSETO F.C. Srl: a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara GROSSETO - SANTARCANGELO del 22.11.2014. 2. - Secondo l’impianto accusatorio, dagli atti provenienti dalla DDA di Catanzaro e dalle risultanze probatorie acquisite emergerebbe che la gara in questione fu oggetto di un accordo volto all'alterazione dello svolgimento e del risultato, poi effettivamente realizzatosi, da parte di Ciardi Daniele, Di Lauro Fabio, Di Nicola Ercole, Guidone Marco, Obeng Francis, Ridolfi Giacomo e Traoré Mohamed Lamine. In particolare, secondo la Procura Federale, Ciardi Daniele e Di Lauro Fabio si adoperavano per combinare la gara; Ciardi coinvolgeva nel progetto illecito i calciatori del Santarcangelo, Guidone Marco, Obeng Francis, Traoré Mohamed Lamine e Ridolfi Giacomo, acquistandone le prestazioni affinché determinassero, come poi accaduto, la sconfitta della loro squadra; Di Lauro, in accordo con Ciardi, prendeva contatti con Malvisi Enrico, soggetto non tesserato, affinché finanziasse la combine, cosa che poi avvenne tanto che il Malvisi versava € 3.000,00, utilizzati come corrispettivo per i predetti calciatori, così da poter scommettere sull’incontro combinato; Di Lauro, inoltre, coinvolgeva nell’affare anche i complici serbi, anch’essi soggetti non tesserati, i quali finanziavano l’operazione illecita versando € 10.000,00, di cui € 5.000,00 destinati al pagamento dei calciatori. Dalle risultanze probatorie, sempre secondo l’impianto accusatorio prospettato dalla Procura Federale, emergerebbe anche il coinvolgimento di Di Nicola Ercole, il quale, d’accordo con Ciardi e Di Lauro, finanziava l’impresa illecita al fine di scommettere sull’incontro combinato, versando a tal fine la somma di € 10.000,00. Secondo la Procura Federale, infine, Di Nicola, Di Lauro e Ciardi, in tale occasione, ebbero a effettuare scommesse illecite e ciascuno di essi venne a conoscenza dell’effettuazione di scommesse illecite, reciproche e da parte di altri soggetti non tesserati, mentre Ciardi e Di Lauro agevolarono, con le loro attività illecite, l’effettuazione di scommesse reciproche da parte di Di Nicola e di altri soggetti non tesserati. Il contenuto delle memorie difensive di Di Nicola Ercole, Di Lauro Fabio, Ciardi Daniele, Guidone Marco, Obeng Francis, Ridolfi Giacomo, Traoré Mohamed Lamine, delle Società L’Aquila Calcio 1927 Srl e Santarcangelo Calcio Srl corrisponde a quanto esposto con riferimento alle gare che precedono. La Soc. U.S. Grosseto Srl, con la memoria in atti, dedotta la insussistenza e/o mancanza di prova in ordine alla contestata responsabilità presunta, nonché la mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 4, comma 5 CGS ha concluso per il suo proscioglimento. Rigettate dal Tribunale le eccezioni e le istanze istruttorie di parte, come da ordinanze nn.1 e 2 che precedono, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e per l’irrogazione delle sanzioni richieste. I difensori delle parti si sono riportati alle memorie in atti. Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati. Dalle intercettazioni riportate in atti emergono senza ombra di dubbio i contatti tra Ciardi, Di Lauro e lo scommettitore Enrico Malvisi finalizzati ad alterare il risultato della gara in favore dell’U.S. Grosseto, che il Malvisi finanzia con la somma di € 3.000,00, come il Di Lauro conferma immediatamente al Ciardi al momento della sua ricezione (v. all.to 491 informativa di reato prot. 200/2015/MOB/SCO_A/RM). Il ritorno per il Malvisi sarà dato dall’esito positivo delle scommesse effettuate puntando. Nella combine entra anche Di Nicola, contattato da Ciardi (v. all.ti 479 - 480 informativa di reato cit.), il quale a sua volta elargirà a quest’ultimo la somma di € 1.000,00, sebbene a suo dire elargita “solo a titolo di regalia……perché mi faceva pena”. Dalle intercettazioni emerge che i sodali Ciardi e Di Lauro discutono anche delle quote delle scommesse e della maggiore utilità che avrebbero tratto dalla scommessa combinata con la gara del successivo 23.11.2014 L’Aquila – Savona (v. all. to 483 informativa di reato cit.). Non pago del coinvolgimento del Malvisi e del Di Nicola, il Di Lauro coinvolge nella combine anche gli scommettitori stranieri, offrendo loro, in caso di esito negativo, la restituzione della somma investita nella scommessa (v. all.ti 540 – 542 – 543 - 544 informativa di reato cit.). Il Di Nicola, a sua volta, accetta di incontrare Nerjaku Edmond, di origine albanese, che pure vuole parlargli della gara in oggetto (v. all.ti 498 – 499 – 500 - 501 - 502 informativa di reato cit.); l’incontro ha luogo il giorno prima della gara, alle ore 23,20 circa, in Civitanova Marche, all’uscita dall’autostrada (all.to n.503 informativa, cit.). E’ di tutta evidenza come l’attività dei Di Nicola, Di Lauro e Ciardi fosse finalizzata alla ricerca di finanziatori per combinare l’incontro e scommettere sul risultato alterato, oltre che consentire e agevolare le scommesse degli stessi finanziatori. Secondo quanto il Ciardi lascia intendere al Di Lauro, infine, i calciatori del Santarcangelo coinvolti nella combine sarebbero quattro: Obeng, Traoré, Guidone e Ridolfi. In merito al coinvolgimento dei quattro calciatori citati non vi sono nuovi elementi rispetto a quelli già valutati con riferimento alla gara n.15 precedentemente trattata, onde deve ritenersi, anche in questo caso, che mancano prove tali da fare ritenere con ragionevole certezza la loro colpevolezza. Con riferimento al calciatore Ridolfi, peraltro, i fatti al medesimo contestati evidenziano che questi, pur a conoscenza della scommessa effettuata dal Ciardi (v. in tal senso il messaggio inviatogli subito dopo la gara, conclusasi con la vittoria del Grosseto a solo 5 minuti dal termine della stessa e l’ammissione resa in sede di audizione il 6.7.2015: “sapevo che il Ciardi aveva scommesso forti somme sulla partita in questione”) omise di informarne senza indugio la Procura Federale, con ciò violando l’art. 6, comma 5 del CGS. Con riferimento a Ciardi Daniele, Di Lauro Fabio e Di Nicola Ercole risultano pertanto accertati tutti i fatti loro ascritti nei rispettivi capi di incolpazione. Quanto a Ridolfi Giacomo deve dichiararsene la responsabilità per violazione dell’art. 6, comma 5 del CGS. Vanno invece prosciolti da ogni incolpazione, per quanto detto, i calciatori Obeng Francis, Traoré Mohamed Lamine e Guidone Marco. Dei fatti ascritti a Di Nicola Ercole risponde la Soc. L’Aquila Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva per quanto riportato nel capo d’incolpazione. Dei fatti ascritti a Ciardi Daniele risponde la Soc. U.S Santarcangelo Srl a titolo di responsabilità oggettiva per quanto riportato nei capi di incolpazione. Detta Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del CGS anche per la violazione dell’art. 6, comma 5 ascritta al proprio tesserato Ridolfi Giacomo. Per i deferiti ritenuti responsabili dei fatti loro ascritti, tenuto anche conto dell’orientamento recentemente espresso dagli Organi della giustizia sportiva con riferimento alla responsabilità oggettiva, il Tribunale ritiene congrue e sufficientemente afflittive le sanzioni di cui al dispositivo nella misura ivi indicata. Va infine prosciolta dall’incolpazione per responsabilità presunta, per l’illecito sportivo commesso in suo vantaggio da persone ad essa estranee, la Soc. U.S. Grosseto, in quanto dagli atti risulta, quanto meno in via di ragionevole dubbio, che la Società non ha partecipato all’illecito o comunque lo ha ignorato. Non è emerso, infatti, alcun elemento da cui si possa ricavare la sussistenza di qualsivoglia contatto tra esponenti della Società Grosseto e gli autori dell’illecito sportivo. 17. - GARA L'AQUILA-SAVONA 23.11.2014: 1 - 0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl; - DI NAPOLI Arturo, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Savona FBC Srl; - SOLIDORO Massimiliano, all'epoca dei fatti collaboratore tecnico tesserato per la Società Savona FBC Srl, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS per avere, prima della gara L'AQUILA - SAVONA del 23.11.2014, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di consentire a soggetti non tesserati di effettuare scommesse dall’esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, DI NICOLA per aver coinvolto soggetti interessati a finanziare la combine, per aver preso contatti con DI NAPOLI per alterare il risultato della predetta gara, condotta posta in essere anche attraverso la collaborazione di SOLIDORO; il DI NAPOLI per essere riuscito a far realizzare la vittoria del L'Aquila grazie a calciatori rimasti non identificati. Tutti, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati a DI NICOLA Ercole (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); - CIARDI Daniele, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1bis, comma 5, del CGS, operante quale magazziniere nell’ambito della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl e - DI LAURO Fabio, all'epoca dei fatti iscritto come allenatore nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, perché avendo appreso da DI NICOLA della combine riguardante la gara in oggetto, in violazione dell'art. 7, comma 7, CGS, non ne informavano senza indugio la Procura Federale, così omettendo di denunciare fatti integranti illecito sportivo; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ercole DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859BISpf14-15 e 1048pf14-15); b) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara in oggetto; - SAVONA FBC Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Arturo Di NAPOLI e Massimiliano SOLIDORO. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; - SANTARCANGELO CALCIO Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a CIARDI Daniele, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS. 2. - Secondo la ricostruzione della Procura Federale l’alterazione della gara in oggetto è organizzata dal Di Nicola, con l’ausilio dell’allenatore del Savona Di Napoli Arturo e del collaboratore di questi Solidoro Massimiliano, nel mentre già si operava per il finanziamento della combine riferita alla gara n. 16 innanzi trattata Grosseto-Santarcangelo del giorno precedente, al cui illecito era volta l’attività di Ciardi Daniele e Di Lauro Fabio. Tanto, secondo la Procura Federale, al fine di scommettere e di offrire agli scommettitori un doppio risultato utile su cui lucrare. Delle memorie difensive di Di Nicola, Di Lauro, Ciardi, L’Aquila Calcio 1927 Srl e Santarcangelo Calcio Srl si è detto nelle pagine che precedono. Con separate memorie Di Napoli Arturo e la Soc. Savona FBC Srl hanno imputato ai rapporti di natura economica riferiti al calciatore Gizzi i contatti telefonici tra il primo e Di Nicola, nonché l’incontro tra il Solidoro e quest’ultimo. Sulle eccezioni preliminari di Solidoro Massimiliano, Di Nicola Ercole, Di Lauro Fabio e Savona FBC il Tribunale si è espresso con l’ordinanza n.1, mentre le istanze istruttorie del Di Napoli e del Di Nicola risultano rigettate con l’ordinanza n. 2. Nel prosieguo del dibattimento la Procura federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni richieste. Il difensore del Solidoro ha eccepito la mancanza di prova in ordine al concorso all’illecito contestato ed i procuratori delle altre parti si sono riportati alle memorie in atti. Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati. Sull’esistenza dei contatti telefonici tra il Di Napoli e il Di Nicola vi è l’ammissione delle stesse parti, sebbene venga imputato ad altra causale il loro contenuto. Vi è però, che la ricostruzione offerta dalle parti non appare verosimile, giacché non chiarisce il motivo per il quale all’incontro tra il Solidoro e il Di Napoli sia presente anche il soggetto di origine albanese Nerjaku Edmond, così come non chiarisce il perché, pur essendo asseritamente finalizzato l’incontro alla consegna del denaro dovuto dal Di Nicola al Di Napoli (impossibilitato a recarvisi di persona) le parti neghino che il pagamento sia avvenuto. Sempre inverosimile, poi, appare la necessità che il Di Napoli e il Di Nicola, sempre con riferimento al presunto debito del Di Nicola, si incontrino a tarda ora, su sollecitazione dello stesso Di Napoli, la sera prima della gara (v. all. 575 informativa di reato), a dire del Di Napoli “dietro l’albergo dove eravamo in ritiro” (v. audizione 6.7.2015): “...omissis... Ercole DI NICOLA: c'è qualche novità? Arturo DI NAPOLI: Se vieni, porco due, parliamo, no! ... vediamo come fare… Ercole DI NICOLA: eh? Arturo DI NAPOLI: eh… che, “rotto per rotto” almeno, figa!... se me ne esco con le ossa rotte, no!... Ercole DI NICOLA: Io, farei perché... infatti Arturo DI NAPOLI: eh… però non vieni! ... Ercole DI NICOLA: allora... mangio e vengo… Arturo DI NAPOLI: ciao… Ercole DI NICOLA: vengo sul tardi, va bene? ...omissis...”. Anche a non volere escludere l’interesse comune del Di Nicola e del Di Napoli alla posizione del Gizzi, peraltro, non può sottacersi del contenuto della telefonata intercorsa tra i due al termine della gara, allorché, alla domanda del Di Nicola in ordine al mancato schieramento del calciatore Gizzi, il Di Napoli risponde: “perché poi ho fatto altre cose, poi ti dico” (v. all.ti 580 - 581 informativa di reato). La gara, come noto, terminava con un risultato a favore dell’Aquila Calcio Srl, così concretizzandosi quanto voluto dalle parti. Dell’attività posta in essere dalle parti erano a conoscenza anche Di Lauro Fabio e Ciardi Daniele che giravano l’informazione allo scommettitore Malvisi in accoppiata con il risultato della gara Grosseto – Santarcangelo del giorno precedente (v. all.ti 486 – 487 521 informativa reato). In definitiva il deferimento va accolto con riferimento a tutti i capi di incolpazione, ad esclusione della responsabilità presunta imputata alla Soc. L’Aquila Calcio 1927 Srl, in quanto assorbita, detta incolpazione, in quella della responsabilità oggettiva di cui al capo a). Si richiamano sul punto le osservazioni esposte con riferimento alla gara Santarcangelo/L’Aquila. Quanto alla pur ritenuta responsabilità oggettiva della Soc. Savona FBC Srl, considerato che i tesserati Di Napoli e Solidoro hanno operato in suo danno, la contestata aggravante della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara deve ritenersi equivalente all’attenuante del danno subito dalla stessa Società. Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo, nella misura ivi indicata. 18. - GARA PRATO - SANTARCANGELO 8.10.2014: 3 - 0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - CIARDI Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl: a) per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara PRATO - SANTARCANGELO DELL'8.10.2014, in concorso con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti commessi e contestati; b) per la violazione dell’art. 6, commi 1, CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara PRATO - SANTARCANGELO dell'8.10.2014; nonché per aver agevolato le scommesse di soggetti non tesserati sulla medesima gara; - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS perché, venuto a conoscenza dell’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara PRATO - SANTARCANGELO dell'8.10.2014, ometteva denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC; - SANTARCANGELO CALCIO Srl: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. CIARDI. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; - A.C. CALCIO PRATO Spa: a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara PRATO - SANTARCANGELO dell'8.10.2014; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole. 2. - Secondo l’impianto accusatorio prospettato dalla Procura Federale, la prova dell’illecito di che trattasi rinverrebbe dalle ammissioni del Ciardi nel corso di una telefonata con il Di Nicola con il quale lamentava, nonostante l’attività posta in essere con il Di Lauro per favorire la sconfitta del Santarcangelo, il mancato pagamento del compenso pattuito per sé e per i calciatori coinvolti nella combine. Con separate memorie di cui si è dato atto con riferimento alle precedenti posizioni, i deferiti hanno contestato i fatti loro ascritti. La Soc. A.C. Calcio Prato SPA, a sua volta, ha eccepito la mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie integrante l’ipotesi della responsabilità presunta. Sulle eccezioni preliminari e sulle richieste istruttorie il Tribunale si è pronunciato con le ordinanze nn.1 e 2. Nel prosieguo del dibattimento il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni richieste, mentre le parti hanno concluso per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. All’esito della discussione il Tribunale, in mancanza di ulteriori elementi probatori, ritiene non supportata da ragionevole certezza la prova dell’illecito. Manca, invero, la prova degli atti diretti ad alterare il risultato e lo svolgimento della gara. L’unico che parla dell’illecito è il Ciardi, peraltro col chiaro intento di accrescere la propria credibilità nei confronti del Di Nicola. In definitiva, con riferimento all’illecito ed alle responsabilità ad esso connesse, deve procedersi al proscioglimento di tutti i deferiti. Ciò nondimeno, il comportamento del Ciardi, a parere del Tribunale, costituisce violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità a cui, a norma dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS devono improntare i loro comportamenti i soggetti indicati nella prima parte della norma. Dei fatti ascritti al Ciardi, come sopra riqualificati, risponde a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del CGS la Soc. Santarcangelo Srl. Per entrambi i soggetti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. 19. GARA CREMONESE - PRO PATRIA 15.12.2014: 3-1 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - ULIZIO Mauro, all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis comma 5 CGS della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto), - CARLUCCIO Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - SOLAZZO Marcello, calciatore svincolato, - ULIZIO Andrea, MELILLO Vincenzo, GEROLINO Adolfo, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - TOSI Marco, all'epoca dei fatti responsabile tecnico della I° squadra tesserato per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - DI LAURO Fabio, all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, - DI NICOLA Ercole all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 CGS, per avere, prima della gara CREMONESE – PRO PATRIA del 15.12.2014, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di consentire a soggetti non tesserati di effettuare scommesse dall’esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato: in particolare, ULIZIO Mauro per aver coinvolto soggetti interessati a finanziare la combine e per aver proposto l’alterazione della gara ai calciatori ULIZIO Andrea, MELILLO Vincenzo, GEROLINO Adolfo e all'allenatore TOSI Marco, che si rendevano disponibili a consentire la vittoria della CREMONESE; DI LAURO Fabio e DI NICOLA Ercole per essersi resi disponibili a trovare finanziatori della combine; CARLUCCIO Massimiliano e SOLAZZO Marcello per aver tenuto i rapporti con i finanziatori della combine; con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati a ULIZIO Mauro, CARLUCCIO Massimiliano, SOLAZZO Marcello, ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo , TOSI Marco, DI NICOLA Ercole e DI LAURO Fabio (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); - CIARDI Daniele, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, - DI LAURO Fabio all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C., non tesserato - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara CREMONESE – PRO PATRIA del 15.12.2014; - AURORA PRO PATRIA 1919 Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano, ex art. 1 bis, comma 5, CGS, nonché ai tesserati ULIZIO Andrea, MELILLO Vincenzo, GEROLINO Adolfo e TOSI Marco. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da ULIZIO Mauro, CARLUCCIO GEROLINO Adolfo e TOSI Marco; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole in relazione al divieto di scommettere ex art. 6 comma 1 del CGS; - US CREMONESE Spa: - a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara CREMONESE - PRO PATRIA del 15.12.2014; - SANTARCANGELO CALCIO Srl: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. CIARDI in relazione al divieto di scommettere ex art. 6 comma 1 del CGS 2. - Le risultanze istruttorie, almeno con riferimento all’incontro riportato, non lasciano dubbi di sorta: l’illecito contestato dalla Procura Federale, aggravato dalla effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, si è consumato. Con riferimento alla responsabilità degli incolpati, questo Tribunale ritiene di dover procedere ai necessari distinguo, stante la diversa posizione dei soggetti deferiti all’interno del procedimento de quo. Il TFN, analizzate e valutate le numerosissime intercettazioni telefoniche provenienti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, nonché le diverse audizioni; considerate pure le dichiarazioni spontanee rese in dibattimento solo da alcuni deferiti e tutta la documentazione prodotta dalle rispettive difese, ritiene di poter affermare che Ulizio Mauro, incontestato gestore (socio occulto e direttore di fatto) della Società Aurora Pro Patria, Ulizio Andrea, Mellilo Vincenzo, Gerolino Adolfo, calciatori in forza alla squadra bustocca, Di Lauro Fabio, allenatore iscritto nei ruoli della F.I.G.C., ma non tesserato, abbiano effettivamente partecipato all’alterazione della gara Cremonese - Pro Patria. La posizione di Carluccio Massimiliano, a causa di un difetto di notifica dell’atto di convocazione, è stata stralciata con la indicata ordinanza n. 1. La corposa attività captativa dei soggetti coinvolti nell’accordo illecito ha evidenziato come Ulizio Mauro, vero deus ex machina del gruppo, certo di poter contare su un certo numero di calciatori disponibili a garantire la sconfitta della propria squadra - tra questi, anche il figlio Andrea -, si dava da fare per sistemare la gara. Figura di primo piano all’interno del gruppo rivestiva Di Lauro Fabio, soggetto stabilmente dedito alla ricerca del sostegno economico da destinare alla preparazione delle combine (v. contatti con lo straniero Uros, l’italiano Malvisi, ma anche con l’albanese di stanza a Genova, Erik Aruci). In maniera esplicita, nel corso di una telefonata con tale Jean, rimasto non identificato, il Di Lauro così si esprime: “… digli che fra due settimane ci sarà quella con quella quota lì! ………. Cremonese - Pro Patria”. E alla domanda di Jean: “Questi vogliono parecchio, no?”, Di Lauro risponde “Sì, però basta fare in quel modo, basta che scommetti 10 mila recuperi 300, Jean”. E Jean “… mmm … ho capito, ho capito …. Vogliono 80, no? … 40 e 40 dopo?”. E Di Lauro: “sì … la può giocare bene…”; e Jean “Eh, ma ottantamila …. sono tanti, mamma mia!”. E ancora Di Lauro: “Ma parziale - finale, Jean! …. Bastano 10 mila, la quota 30, jean”! In altra telefonata, il Di Lauro, mentre parla con la Timosenco, interprete che faceva da trait d’union con gli investitori stranieri, le chiede di riferire a Uros “…. Questo qui è il direttore sportivo … il figlio gioca pure nella Pro Patria ………. questa è importante Ala, questa cosa qui, di dire che a loro gl’interessa l’over …. over tre e mezzo”. Il Collegio, nonostante lo stralcio relativo alla posizione del Carluccio, ritiene di poter conoscere incidentalmente i fatti che lo riguardano, quantomeno come dato probante utile per meglio chiarire le altre posizioni. Ed invero, in una telefonata, l’Ulizio chiede al Carluccio di interrompere una trattativa già avviata, ma quest’ultimo gli risponde: “cazzo è già andata avanti, come fermarla?” Ed allora l’Ulizio: “eh ma tu praticamente quanto gli avevi detto che costava la macchina?” E Carluccio; “io gli ho detto che costava sui trentamila, quell’Audi bianca ………… Questa è una persona che ……… non ha problemi per comprare! ………”. A questo punto l’Ulizio: “…. è un investimento in più!” Ed il Carluccio: “il fatto che stiamo investendo queste due macchine, le investiamo …. Ed è un investimento in più capito?”. In qualche modo, la scelta del gruppo di giocare su più fronti e di non trascurare alcun finanziamento si dimostrava azzeccata, anche perché non di rado accadeva che le svariate difficoltà determinavano gli investitori a fare un passo indietro. Una telefonata tra il Carluccio e il Benini (quest’ultimo, amico del Malvisi, ma anche del Carluccio), ad un certo punto, avvalora la felice conclusione delle trattative relative alla gara contro la Cremonese: “…. Lui mi ha detto queste parole: io vado su con lui in macchina, gli do l’assegno in mano dei miei, andiamo su, se la cosa è andata bene è bene, va giù in banca … se la cosa non è andata bene mi ridà l’assegno in mano”. Il Di Lauro, appresa la notizia certa della combine, chiedeva a Ala Timosenco di riferire ad Uros l’avvenuta vendita della partita: “… gli devi dire: Uros loro, la partita, questi qua l’hanno venduta già ad altri …. faranno over 3 e mezzo …”. Lo stesso Di Lauro, da scommettitore incallito qual era, si attivava, tramite i suoi amici Di Nicola e Ciardi, per le relative scommesse. Da una telefonata tra i predetti si apprendeva: “lui mi ha fatto vedere i messaggi, l’ho visto adesso a Fabio … del portiere, mi ha fatto vedere i messaggi …. ha detto 1 più 3 e mezzo …. così gli ha scritto”. A risultato acquisito, 3 a 1 per la Cremonese, era palpabile la soddisfazione di tutti i compartecipi! A telefono il Di Lauro ad Aruci: “Erik!!!! Yeah …”. Ma al termine della partita, anche il Carluccio telefonava al Malvisi, suo finanziatore, per dirgli: “… ma io son di parola o no?”. Questi, in sintesi, i fatti essenziali dai quali risulta l’alterazione della gara Cremonese - Pro Patria. Dagli atti, risulta altresì che i calciatori del Pro Patria partecipanti all’illecito erano Andrea Ulizio, figlio di Mauro e pezzo pregiato nelle mani del genitore, ma anche il Gerolino ed il Melillo. Si arguisce facilmente, che la presenza del figlio nel Pro Patria, oltre a costituire una garanzia di controllo all’interno della squadra, rappresentava per l’Ulizio un importante credito da spendere all’esterno. Ovviamente, i partecipanti alla combine venivano regolarmente retribuiti per le loro false prestazioni, tanto che in occasione di una telefonata, lasciando da parte il consueto linguaggio criptico, Andrea riferiva al padre: “……… guarda che mi stavano dicendo che manca cinque …. a tutti e due! Cinquecento …”. Ed il padre Mauro: “ah sì, sì, sì, è vero, ha ragione …. quattro e cinque, quattro e cinque, giusto, giusto! ……… ho sbagliato io …”. Ed ancora il figlio: “... va bene dai la prossima volta!”. Le discutibili prestazioni in campo dei tre calciatori, confermate dalle dichiarazioni del Direttore Sportivo del Pro Patria, Tricarico (“…. vi sono stati errori tecnici grossolani, ad esempio da parte di Gerolino”; e con riferimento alla espulsione di Andrea Ulizio: “E’ stata una espulsione molto ingenua, anzi assurda ………”), sono da ritenersi indizi gravi, precisi ed al contempo concordanti. La conferma di ciò, sta proprio nelle dichiarazioni più volte espresse da De Pasquale Francesco (precisamente in data 7.05.2015 e 1.06.2015), sicuro della partecipazione all’illecito da parte dei tre calciatori. Dichiarazioni, quelle del De Pasquale, resistenti anche alla poco credibile difesa dell’Ulizio, che al fine di screditare il suo accusatore, lo bolla come non attendibile e mosso solo da vecchi rancori personali. La ricostruzione prospettata dall’incolpato Ulizio, invero, più che minare la credibilità del De Pasquale, conferma la propria capacità mistificatoria: trattasi, invero, del principale attore della squallida storia, dell’organizzatore della combine, tra l’altro sprovvisto del benché minimo scrupolo, anche paterno, avendo spregiudicatamente coinvolto nel proprio progetto illecito il figlio Andrea. Quanto ventilato nel suo scritto difensivo, in parte anche autoaccusatorio, non è emerso nel processo; per contro, la ricostruzione operata dalla Procura Federale, con riferimento alla sua posizione processuale, non lascia margini di dubbio. Posizione defilata quella del calciatore svincolato, Solazzo Marcello, uomo di fiducia del Carluccio. A lui va ricondotto un unico contatto - forse equivoco, ma non compromettente - avuto con il finanziatore della combine, Malvisi. Di certo, un episodio che non dimostra, con quel grado di ragionevole certezza superiore al generico livello probabilistico, il suo diretto coinvolgimento nella alterazione della gara. Ruolo importante, invece, oltre che acclarato, quello del Di Lauro: iperattivo ed efficiente nella ricerca dei finanziamenti a sostegno della combine, anche perché forte di una rete di conoscenze di tutto rispetto, in grado di garantirgli l’importante supporto economico, sia in Italia che all’estero. Tra l’altro, risulta dagli atti che, avuta certezza della combine, abbia anche effettuato scommesse, unitamente agli altri due soggetti, Di Nicola Ercole e Ciardi Daniele. Da par suo il Di Nicola, responsabile dell’area tecnica dell’Aquila Calcio, certamente consapevole dell’alterazione della gara Cremonese - Pro Patria, per avergliela comunicata il Di Lauro, dovrà rispondere di omessa denuncia e non di illecito. Nella circostanza, invero, avuta contezza delle difficoltà del Di Lauro nel reperire i finanziamenti tramite i canali esteri, si dichiarava disponibile per fare da intermediario, per quanto alla dichiarata disponibilità, non seguivano atti concreti a supporto della combine (davvero poco per dire che il Di Nicola vi abbia partecipato!). Posizione particolare quella dell’allenatore Tosi, il quale, stante l’assenza di univoche condotte finalizzate alla commissione dell’illecito, merita di essere prosciolto. Gli indizi emersi dalle indagini, pur suggestivi, non sono di tale gravità e consistenza da resistere alla ricostruzione alternativa offerta dall’incolpato. D’altronde, l’avere platealmente inveito contro il Gerolino, calciatore imposto dall’Ulizio, a causa delle sviste e degli errori commessi durante la gara, instilla più di qualche dubbio circa la sua effettiva partecipazione all’illecito. La stessa difesa ad oltranza dei tre calciatori (riferita da Andrea Ulizio al padre), che pur si contesta quale elemento in qualche modo rivelatore della partecipazione del Tosi all’illecito, in realtà può esser letta in maniera differente. Nel corso della sua audizione, infatti, l’allenatore ha ammesso di essere stato accondiscendente nei confronti dell’Ulizio e delle sue ingerenze tecniche, tanto da non far mistero di subire i suoi diktat con riferimento alla scelta dei calciatori da far scendere in campo; il tutto, però, veniva giustificato con la riferita necessità di adoperare giocatori legati agli sponsor. La ricostruzione alternativa offerta dal deferito (v. audizione, memorie difensive nonché la Ordinanza del Tribunale distrettuale del riesame di Firenze, che annulla quella precedente emessa dal Gip del Tribunale di Livorno, ordinandone la immediata liberazione), soprattutto se rapportata con la cronologia degli eventi, appare possibile. Il tecnico, infatti, assunto solo qualche giorno prima della gara in parola, veniva esonerato già a fine gennaio 2015. Pertanto, un rapporto di brevissima durata, soltanto poco più di un mese, che mal si concilia con una così fulminea adesione e partecipazione ai reiterati illeciti. Per contro, la telefonata in cui vi è l’esplicito riferimento economico - €. 5.000,00 da destinare al compenso illecito del Tosi -, non coinvolgendo direttamente l’allenatore, ma l’Ulizio e il Solazzo, non può essere ritenuta, in assenza di altro, elemento di tale pregnanza da provare da sola il fatto dichiarato dai due interlocutori. In definitiva, gli elementi a carico del Tosi non appaiono univoci, né in grado di sostenere la ragionevole certezza del suo coinvolgimento nel progetto alterativo. Concludendo, questo TFN, accertata la partecipazione all’illecito di Ulizio Mauro, Ulizio Andrea, Melillo Vincenzo, Gerolino Adolfo, Di Lauro Fabio, ne dichiara la responsabilità ed irroga in loro danno la sanzione di cui al dispositivo. Ritenendo viceversa accertata la mancata partecipazione del Di Nicola all’illecito de quo, lo proscioglie dall’addebito in parola, derubricando la originaria incolpazione in omessa denuncia ex art. 7 comma 7 CGS (il deferito, invero, venuto a conoscenza dei fatti, non ha provveduto alla rituale denuncia). Accertata ed acclarata la effettuazione di scommesse da parte del Ciardi, del Di Lauro e del Di Nicola, dichiara la responsabilità dei predetti scommettitori e li sanziona come da dispositivo. Per le ragioni innanzi evidenziate, al contrario, proscioglie il Tosi e il Solazzo dalla contestazione loro ascritta. Affermata la responsabilità in capo ai deferiti, non può che conseguirne l’affermazione della responsabilità oggettiva a carico delle rispettive Società. Come da costante giurisprudenza federale, invero, la responsabilità indicata consegue in termini automatici a quella materiale degli autori dell’illecito e non può essere evitata, ma solo graduata in presenza di circostanze meritevoli di apprezzamento. Ne discende, pertanto, la responsabilità oggettiva della Aurora Pro Patria con riferimento agli addebiti mossi a Ulizio Mauro, Ulizio Andrea, Melillo Vincenzo e Gerolino Adolfo, responsabilità aggravata ex art. 7 comma 6 del CGS, dalla effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Con riferimento, poi, alla responsabilità derivante dalla posizione del Carluccio, questo Collegio, sulla scorta del rilievo difensivo che mette in discussione la qualifica di socio occulto in capo al Carluccio medesimo, stralcia la posizione della richiamata Società, limitatamente agli addebiti mossi al detto socio. Per il resto, ritenendo meritevole di particolare considerazione la corposa attività preventiva posta in essere dalla Società Aurora Pro Patria - che pur non obbligata, ha provveduto ad adottare il modello ex D. Lgs 231/2010, poi integrato da un codice antifrode, nonché sottoscritto un contratto con la Società Federbet, per meglio vigilare sul flusso delle scommesse relative alle proprie gare -, determina, come da dispositivo, la sanzione in danno della stessa, all’uopo attenuandone gli effetti. Responsabilità oggettiva da ritenersi accertata anche per l’Aquila Calcio, che ne risponde con riferimento agli addebiti (omessa denuncia e divieto di commessa) riconosciuti al tesserato Di Nicola; stesse conclusioni per la Società del Santarcangelo, in conseguenza dell’unico addebito (divieto di scommessa) riconosciuto al Ciardi. Con riferimento alla posizione dell’U.S. Cremonese, questo Collegio rileva che debba essere esclusa la responsabilità presunta contestata in danno della Società. Vi è prova in atti, invero, non solo della sussistenza della circostanza esimente relativa al ragionevole dubbio che possa non aver partecipato all’illecito, ma anche della solerzia con la quale, avuto sentore di alcune anomalie intorno alla gara da disputare, abbia prontamente allertato l’organo federale denunciandone i fatti. A fronte di tutto ciò, la Società va senz’altro prosciolta dalla contestazione ascritta. 20. GARA MONZA - TORRES 17.12.2014: 3-0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, all’epoca dei fatti operante, anche in virtù di procura speciale notarile del 25.06.2014 mai revocata, nell’ambito della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, - CALIFANO Gianni all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, - PAGNIELLO Maurizio Antonio (detto Morris), soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS all’epoca dei fatti operante quale Dirigente della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, - CARLUCCIO Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - NUCIFORA Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società S.E.F. TORRES 1903 Srl, - DI LAURO Fabio, allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, - SOLAZZO Marcello, calciatore svincolato: violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara MONZA - TORRES del 17.12.2014 SS 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone A, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, ULIZIO Mauro, NUCIFORA Vincenzo e CARLUCCIO Massimiliano, per aver proposto l’alterazione della gara a BINGHAM DENNIS con la complicità del PAGNELLO Morris, uomo di fiducia del Presidente BINGHAM, e la partecipazione attiva di DI LAURO e SOLAZZO che ricercavano finanziatori tra gli scommettitori stranieri, alterazione che, nonostante le ripetute offerte, non ha avuto esito positivo per sole divergenze economiche; - S.E.F. TORRES 1903 Srl: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NUCIFORA Vincenzo; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere dal citato NUCIFORA; - AURORA PRO PATRIA 1919 Srl: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. CARLUCCIO Massimiliano, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società; - la Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa non è più soggetta alla giurisdizione sportiva, in virtù del fatto che alla stessa risulta essere stata revocata l’affiliazione alla F.I.G.C. con C.U. n. 324/A del 30 giugno 2015, a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Monza in data 27.05.2015. 2. - Le risultanze istruttorie relative alla gara indicata, confermano, in sostanza, la ricostruzione accusatoria: l’illecito si è consumato, per quanto, alla fine, l’alterazione non si è concretizzata per le ragioni di seguito evidenziate. A parere della Procura Federale, l’iniziativa riferita all’illecito de quo originava dal Direttore Sportivo della Torres, Nucifora Vincenzo, il quale in data 16.12.2014 entrava in contatto con l’amico Ulizio Mauro, all’epoca dei fatti operante, anche in virtù di procura speciale notarile del 25.06.2014 mai revocata, nell’ambito della Società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., proprio allo scopo di alterare la detta gara. L’Ulizio, forte del rapporto con il Pagniello Maurizio Antonio (detto Morris), Dirigente della Società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. e collaboratore del nuovo Presidente, Bingham Dennis, gli rappresentava la richiesta illecita proveniente dal Nucifora. Nel contempo, però, ritenendo possibile la combine, come suo solito, si preoccupava di allertare, attraverso la collaborazione di Solazzo Marcello, i possibili finanziatori. Quanto alla posizione del Carluccio, la stessa è stata stralciata con precedente ordinanza di questo Collegio, per quanto, come già evidenziato in occasione della precedente valutazione, nulla esclude che possa essere incidentalmente conosciuta ad altri fini. Malgrado l’impegno dell’Ulizio, alla fine la proposta di illecito non andava a buon fine, stante il rifiuto dei dirigenti brianzoli. Anche in questo caso, le emergenze istruttorie provano nel complesso la vicenda illecita in parola, ed in particolare che ci sia stato l’incontro, in data 16.12.2014 intorno alle 14,30, tra il Nucifora e l’Ulizio; che, effettivamente, dopo diverse ore, l’Ulizio abbia incontrato i dirigenti del Monza e abbia loro proposto di alterare la gara contro la Torres, offrendo - secondo quanto riferisce il Pagniello -, un compenso di €. 150.000; che, in attesa di portare a compimento la trattativa, il solito Ulizio si sia anche preoccupato di avviare i primi contatti con i possibili finanziatori della combine, primo fra tutti Erik Aruci (“…. abbiamo la possibilità di avere qualche macchina anche … per domani eh …”), che a sua volta provvedeva a tirar dentro Di Lauro Fabio; che il Nucifora, quella sera, abbia ripetutamente cercato di mettersi in contatto con l’amico, rasserenandosi solo al momento della sua risposta: “…. sono col presidente, qua sto! Ora stiamo discutendo, stiamo barattando!..”). A parere di questo Collegio, ancora una volta, può dirsi ampiamente provata la condotta contestata all’Ulizio, e ciò, essendo sufficiente, ai fini della realizzazione di un illecito sportivo, il semplice compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti a realizzarlo. Stesse conclusioni con riferimento all’altro aspetto della vicenda, e cioè se l’illecito possa essere ricondotto all’iniziativa del Nucifora. Questo Tribunale, sul punto non ha dubbi, nel senso che si ritiene parimenti provata la contestazione dell’illecito anche in danno del Nucifora. Diversi, infatti, gli indizi che, nella circostanza, convergono tutti, univocamente, in direzione della sua partecipazione al progetto alterativo. Passando in rassegna alcune delle telefonate del 16.12.2014, il cui contenuto la difesa cerca di sminuire sostenendone la non univocità oltre che l’evidente contrasto con emergenze ritenute di segno contrario, si evince la ricorrenza di un linguaggio fortemente criptico da parte dei conversanti. La qualcosa, di per sé, non trova giustificazione se l’oggetto della conversazione rientra negli ambiti dell’agire umano lecito e consentito. Dunque, può anche esser astrattamente possibile, così come si vuol far credere, che nella circostanza le parti abbiano voluto soltanto definire un’operazione di mercato, ma se l’oggetto della telefonata in contestazione era quello, perché oscurarlo con l’utilizzo di un linguaggio il cui senso logico, ad un certo punto, sfugge anche allo stesso Nucifora? Il dirigente della Torres, dinanzi all’incomprensibilità delle parole dell’Ulizio, d’istinto ripeteva per ben due volte: “non ho capito …. non ho capito …”. Ci si chiede: come si può dare l’incarico di sondare il terreno per l’acquisto di un calciatore, e poi, solo poche ore dopo l’avvio della trattativa, trasecolare dinanzi alle notizie rese sul punto dall’incaricato? E’ quanto in definitiva accaduto, poiché alla telefonata dell’Ulizio: “…. stavo parlando no, col presidente …. e lui mi diceva per quel fatto che ci siamo detti noi oggi no, quindi il contratto di Virdis … no capito?”, il Nucifora rispondeva: “non ho capito …. non ho capito …”. Ma vi è anche dell’altro a sostegno della complicità del dirigente della Torres, atteso che quest’ultimo, preoccupato della presenza, accanto all’Ulizio, della interprete rumena, tale Bianca (al secolo Dan Ioana Delia), chiedeva garanzie sulla sua affidabilità. E la risposta, di sollievo per l’amico, era la seguente: “… con lei puoi parlare non tranquillamente, di più! Sa più cose lei di me!....”. Identica preoccupazione, tra l’altro manifestata quello stesso giorno dall’Ulizio al Califano, prima di incontrare il Presidente del Monza, una volta appresa la notizia della presenza di due amiche al suo fianco. La domanda che si pone il Tribunale è sempre la stessa: se l’oggetto della discussione doveva essere la cessione di Virdis, calciatore in forza al Monza, perché il Nucifora e l’Ulizio, le due parti interessate alla combine, avevano il timore di parlarne liberamente? In realtà, tutti gli indizi convergono verso qualcosa che nulla ha a che fare con la cessione del detto calciatore, e la stessa telefonata in cui cripticamente se ne parla, dimostra esattamente il contrario: “eh, eh, e lui ha detto io per Virdis eh..eh... va bene è una richiesta un po’ particolare, dice che voleva 100mila euro! … adesso io poi più tardi passo da te e vediamo di … di valutare come si può fare!”. E il Nucifora: “eh ti aspetto dai …. vieni … tanto le banche sono aperte domani mattina dai sì ….”. E ancora l’Ulizio: “si può fare … però mi ha detto questo è quello che devo guadagnare io”. A fronte di quanto sopra riportato, risulta difficile aderire alla pur analitica ricostruzione difensiva, anche perché, in definitiva, la telefonata che decretava il fallimento della iniziativa del duo Nucifora/Ulizio, dimostrava in qualche modo la plausibilità della sottostante proposta alterativa. Nella tardissima serata dello stesso giorno, quasi alla mezzanotte, infatti, l’Ulizio telefonava al Nucifora dicendogli “e niente dai, è inutile che stiamo a perdere tempo!....” E il Nucifora: “non fanno niente!”. E l’Ulizio: “eh non fa, non fa!……... anche perché loro …. non lo so hanno chiesto di andare via, dente avvelenato quindi magari saranno sai anche … l’ultima partita della morte per … per essere, essere …. essere anche osannati quando vanno via capito?....”. A badar bene, dalla riportata conversazione emergerebbero addirittura condizioni ambientali (ed anche economiche legate alla crisi societaria) molto favorevoli ad eventuali operazioni di mercato. Nella realtà, però, trattative non ve ne sono state, né intorno al calciatore Virdis né intorno ad altri calciatori! Quel giorno, in verità, si è solo tentato di alterare la gara, senza però riuscire nell’intento. Dunque, da quanto sopra descritto, appare acclarato il coinvolgimento di Ulizio Mauro e Nucifora Vincenzo nel progetto alterativo, il primo esecutore dell’idea del secondo. Non altrettanto può dirsi del Califano, che, come dichiarato dal Pagniello, non solo non ha partecipato all’illecito, ma ne è rimasto decisamente contrariato nel momento in cui ne ha appreso la proposta. Ovviamente, sul punto, questo Tribunale non ha motivo di ritenere inattendibile il Pagniello. L’incontro del Califano con il Bingham e l’Ulizio realmente è avvenuto, e ciò è anche stato confermato dalla difesa dell’incolpato (v. dichiarazione sostitutiva della sig.ra Di Valerio, la quale, nel riportare il numero di persone presenti, tra l’altro, utilizza l’espressione “mi sembra”). L’assenza del Pagniello, così come sottilmente ventilata dalla difesa del Califano, mal si concilia con il ruolo avuto dallo stesso nella vicenda de qua. E comunque, la prova provata della conoscenza dell’illecito da parte del Califano, spunta nella telefonata in cui l’Ulizio, appresa la notizia della presenza di altre persone (le due amiche del Direttore Sportivo della Società brianzola), gli chiede se poteva esprimersi liberamente. Atteggiamento che certamente non avrebbe avuto se l’oggetto della discussione non avesse avuto quelle finalità illecite. In ragione di ciò, il Califano deve essere prosciolto dall’illecito, ma condannato per omessa denuncia. Anche il Di Lauro ed il Solazzo, certamente consapevoli del tentativo di alterazione della gara posto in essere dall’Ulizio, in quanto allertati alla consueta ricerca dei finanziamenti, sono in realtà rimasti ai margini dell’attività alterativa. Nella circostanza, all’impulso dell’Ulizio, in realtà, non ha fatto seguito una vera e propria attività di sostegno alla combine da parte dei due deferiti. Pertanto, il Di Lauro e il Solazzo, prosciolti dall’illecito, devono essere sanzionati per la omessa denuncia. Stessa discorso per il Pagniello, nel senso che deve essere prosciolto dalla contestazione di cui all’art. 7 commi 1 e 2, e rispondere, invece, per sua stessa ammissione, della violazione di omessa denuncia, poiché, essendo venuto a conoscenza del progetto di combine, non ne ha denunciato immediatamente il fatto alla Procura Federale. Accertata ed affermata la responsabilità in capo al deferito Nucifora, non può che conseguirne l’affermazione della responsabilità oggettiva a carico della S.E.F. Torres 1903 Srl, tra l’altro aggravata dalla pluralità degli illeciti posti in essere dal citato dirigente. Con riferimento alla responsabilità derivante dalla posizione del Carluccio, questo Collegio, sulla scorta dei rilievi già evidenziati, stralcia la posizione anche della Società Aurora Pro Patria, che segue, quindi, quella dell’indicato deferito. Nulla per l’A.C. Monza Brianza1912 S.p.A., non più soggetta alla giurisdizione sportiva a causa della revoca della affiliazione conseguita alla sua dichiarazione di fallimento. 21. GARA BASSANO – MONZA 21.12.2014: 2 - 1: 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - ULIZIO Mauro, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, all’epoca dei fatti operante, anche in virtù di procura speciale notarile del 25.06.2014 mai revocata, nell’ambito della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, - PAGNIELLO Maurizio Antonio (detto Morris) soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS all’epoca dei fatti operante quale Dirigente della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, - CARLUCCIO Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS per avere, prima della gara BASSANO - MONZA del 21.12.2014 SS 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone A, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, ULIZIO Mauro, con la complicità di CARLUCCIO Massimiliano e di PAGNELLO Morris, uomo di fiducia del Presidente BINGHAM e previo assenso di quest’ultimo, per aver proposto l’alterazione della gara a Fulvio PEA, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società MONZA, benché la trattativa per l’alterazione del risultato non abbia avuto esito positivo a causa del diniego opposto dall’allenatore stesso; - FULVIO PEA all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa, per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS perché, venuto a conoscenza della possibile alterazione del risultato della gara BASSANO - MONZA del 21.12.2014, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC; - AURORA PRO PATRIA 1919 Srl: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. CARLUCCIO MASSIMILIANO, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società; 2. - Quanto all’incontro Bassano - Monza del 21.12.2014, è ancora l’Ulizio a tirar le fila! Invero, secondo la ricostruzione accusatoria, fallito il progetto di alterazione della precedente gara del Monza, lo stesso ci riprova per la gara di quattro giorni dopo, dando l’incarico al Pagniello, uomo di fiducia del nuovo Presidente brianzolo, di avvicinare l’allenatore Pea e, dietro promessa di compensi, offrirgli di combinare la gara indicata. Nella circostanza, l’Ulizio metteva in azione il solito Carluccio - la cui posizione, come noto, pur stralciata può esser utile conoscere incidentalmente - per il reperimento dei finanziamenti a supporto della combine, primo fra tutti il solito Aruci Erik, ma il proposito illecito veniva rifiutato. Il Monza in quel periodo attraversava un momento di grandi difficoltà economiche, ragione per cui la Società aveva urgente bisogno di denaro. Tra l’altro, non potendo permettersi, in quella situazione, un parco completo di validi calciatori, si vedeva costretta a rescindere taluni contratti. Ecco che l’Ulizio, disinvolto come sempre, solo qualche giorno dopo la fallita combine Monza - Torres, ci ritentava con Bassano - Monza, facendo leva proprio sulle disgrazie della Società brianzola (v. conversazione tra l’Ulizio ed il Carluccio: “…. Ehi senti ma tu quanto saresti disposto a spendere per questa macchina? Incomincia a barare no? E dici guarda io ho …. siccome so che loro hanno bisogno di soldi no?”. E il Carluccio: “sì, sì”. Ed ancora l’Ulizio: “e probabilmente te la danno, te la danno a un prezzo accessibile …. capito?”. Nella serata del 18 dicembre 2014 l’Ulizio contattava il Pagniello, collaboratore fidato di Bingham, neo Presidente del Monza, per fissare un appuntamento e discutere di alcune problematiche. Nel corso della conversazione i due dibattevano sulla situazione della Società, anche con riferimento ad aspetti legati al parco giocatori (come detto, alcuni dei calciatori avevano rescisso il contratto e, pertanto, c’era la necessità di schierare in campo soltanto quelli che non lo avevano ancora fatto, magari utilizzando i giovani ragazzi della “Beretti”). L’Ulizio, per nulla preoccupato delle sorti del Monza, ma pronto a lucrare sui drammi della Società sportiva, invitava il Carluccio a muoversi per la vendita di due combine (“…. gli devi dire che abbiamo preparato per la consegna due macchine … ok? Però se loro le vogliono pagare a rate devo dare la metà avanti e la metà a …. eh … la metà al me …. la metà alla conse … la mac …”. E il Carluccio: “…. quanto vengono ste macchine?” L’Ulizio: “sono 50 una e 30 l’altra …”). I canali consigliati erano i soliti: il Malvisi per l’Italia, o anche i russi per l’estero; era importante però che la risposta pervenisse entro le 11 dell’indomani (termine non rispettato dagli investitori che, al contrario, avevano bisogno di più tempo per decidere ed organizzarsi). Intanto, a seguito di un incontro avvenuto il giorno 19.12.2014 con i due dirigenti del Monza (Pagniello e Bingham), l’Ulizio comunicava al Carluccio di avere la disponibilità di una “Lamborghini” che veniva messa in vendita ad un prezzo di 120.000 euro (“… adesso sono qua con loro …. mi hanno comunicato questa cosa qua … però vogliono ….. in tutto …. compreso poi dopo quello che magari …. ti devi tenere tu dalla …. noi dalla ………. transazione ……. vogliono 120.000 (centoventimila) Euro …”. Nonostante tutte le trattative finalizzate allo scopo, malgrado l’impegno dell’Ulizio e del Carluccio, il proposito di alterare la gara si arenava, a dire del Pagniello a causa della mancata adesione alla combine da parte dell’allenatore del Monza, Pea (v. conversazione Pagniello / Ulizio: “ … non c’è nessuna disponibilità da lui …. zero … dico zero proprio … guarda che c’è Bmw anche per te c’è … ho detto … guarda c’è una situazione drammatica …. dobbiamo fare di tutto …. di queste cose qua … ho accennato …. e mi fa … ascolta io …. credo nel progetto e tutto …. ma non posso …. non voleva le macchine …”). Questi, in sintesi, i fatti che inducono il Tribunale ad un accoglimento parziale del deferimento. Dalle risultanze del procedimento, invero, risulta provato il solito tentativo di combine posto in essere dall’Ulizio, anche se, in realtà, questo Collegio ritiene che il progetto illecito messo in esecuzione da quest’ultimo, a fronte delle resistenze dei vertici societari del Monza - ma non dell’allenatore Pea, che nulla sapeva - in qualche modo abbia subito, in corso d’opera, una decisa variazione: fallita la strada dell’illecito a causa delle negative reazioni delle controparti, l’Ulizio comunque continuava a coltivare l’idea di speculare sulla sconfitta del Monza, consapevole, com’era, della difficile situazione societaria, ma anche delle contingenti defezioni tecniche che assillavano i brianzoli. E che in alcuni momenti l’Ulizio potesse anche indossare le vesti del millantatore vi è prova espressa in atti (“… Ehi senti ma tu quanto saresti disposto a spendere per questa macchina? Incomincia a barare no? E dici guarda io ho …. siccome so che loro hanno bisogno di soldi no?”. E il Carluccio: “sì, sì”. Ed ancora l’Ulizio: “e probabilmente te la danno, te la danno a un prezzo accessibile …. Capito?”). Il Pea non entra in alcun modo nella vicenda de qua, anche perché è lo stesso Pagniello, suo accusatore, che scagiona l’allenatore del Monza, confessando di essersi inventato tutto, all’unico scopo di sottrarsi alle pressanti richieste dell’Ulizio. Concludendo, appare acclarato, da quanto sopra esposto, il coinvolgimento dell’Ulizio nella combine non riuscita. Per contro, con riferimento al Pagniello, questo TFN, ritenendo che non sia stato raggiunto nei suoi confronti quel grado di certezza sufficiente per una pronuncia di condanna, lo proscioglie dalla incolpazione più grave di illecito e lo sanziona per la omessa denuncia, violazione, quest’ultima, rivelata ed ammessa dallo stesso deferito. Dichiara, altresì, la irritualità della richiesta del beneficio invocato ex art. 24 CGS dalla sua difesa, per difetto del requisito primo preteso dalla norma, id est la proposta da parte della Procura Federale. Proscioglie il Pea in quanto completamente estraneo ai fatti. Con riferimento alla responsabilità oggettiva dell’Aurora Pro Patria, derivante dalla posizione del Carluccio, questo Collegio, sulla scorta dei rilievi difensivi già messi in evidenza, stralcia la posizione della detta Società, che segue, quindi, quella dell’indicato deferito. Nulla per l’A.C. Monza Brianza1912 S.p.A., non più soggetta alla giurisdizione sportiva - come già precisato dall’ufficio in sede di deferimento - a causa della revoca della affiliazione conseguita alla sua dichiarazione di fallimento. 22. GARA TORRES – PRO PATRIA 11.01.2015: 4 - 0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - ULIZIO Mauro, all’epoca dei fatti soggetto, ex art. 1 bis, comma 5, CGS, della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto), - CARLUCCIO Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - SOLAZZO Marcello, calciatore svincolato, - ULIZIO Andrea e GEROLINO Adolfo, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - TOSI Marco, all'epoca dei fatti responsabile tecnico della I squadra tesserato della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - DI LAURO Fabio, all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara TORRES – PRO PATRIA dell'11.01.2015, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di consentire ad altri di effettuare scommesse dall’esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, ULIZIO Mauro, per aver coinvolto soggetti interessati a finanziare la combine e per aver proposto l’alterazione della gara ai calciatori ULIZIO Andrea e GEROLINO Adolfo e all'allenatore TOSI Marco, che si rendevano disponibili a consentire la vittoria della TORRES. ULIZIO Mauro proponeva, altresì, l'alterazione della gara a NUCIFORA Vincenzo, che non aderiva all'accordo; DI LAURO Fabio, CARLUCCIO Massimiliano e SOLAZZO Marcello, d'accordo con ULIZIO Mauro, avevano fatto da tramite per la ricerca di finanziatori della combine della gara e tenuto i rapporti con gli stessi. Dell’alterazione della gara era stato altresì informato DI NICOLA Ercole da DI LAURO Fabio; con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati a ULIZIO Mauro, CARLUCCIO Massimiliano, SOLAZZO Marcello, ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo, TOSI Marco e DI LAURO Fabio (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - NUCIFORA Vincenzo, all'epoca dai fatti direttore sportivo tesserato per la Società S.E.F. TORRES 1903 Srl, - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti tesserato quale responsabile dell'area tecnica per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl per la violazione dell'art. 7, comma 7, CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara TORRES - PRO PATRIA dell'11.01.2015; - DI LAURO Fabio allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, - per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS per avere effettuato scommesse sulla gara TORRES – PRO PATRIA dell'11.12.2014; - AURORA PRO PATRIA 1919 Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano ex art. 1 bis comma 5 del CGS, nonché ai tesserati ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo e TOSI Marco. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati; b) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara TORRES- PRO PATRIA del 11.01.2015. - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: - a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti - SEF TORRES 1903 Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NUCIFORA, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, contestati al proprio tesserato DI NICOLA, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS. 2. - Anche nel caso della gara Torres - Pro Patria, il quadro probatorio risulta chiaro e completo: sempre l’Ulizio Mauro a condurre il gioco, con la collaborazione del Solazzo, e con il Di Lauro pronto ad entrare nel vivo degli accordi accompagnato dai soliti finanziatori stranieri (il serbo Uros in primis). E poi, i calciatori Gerolino e Ulizio, sempre ben disposti a garantire le proprie prestazioni sportive, ovviamente in danno della squadra. Quanto alla posizione del Carluccio, come noto stralciata, valgano le considerazioni già svolte in precedenza. In tale nuova situazione illecita, il Solazzo assume un ruolo più operativo (nel corso di una telefonata dice all’Ulizio: “ …. mi ha chiamato adesso …. i diretti interessati diciamo …… dice che tra un quarto d’ora stanno qua vicino che mi portano lì dove mi devono portare …. ormai vado io….”. E l’Ulizio: “ …. e certo che vai tu ……… poi magari se hai bisogno di una cosa chiamami ………”. Ed ancora il Solazzo: “tutte e due …. era 150/80 no?”. E l’Ulizio: “esatto ….”. Nella circostanza, Edmond Nerjaku, noto finanziatore e scommettitore albanese, inviava un messaggio al Di Nicola, altro accanito scommettitore: “Ho due partite di C Domenica li interessano ai tuoi amici. E cosa offrono.” Il Di Nicola chiedeva il prezzo dell’informazione (“Quando vuoi”), e la risposta del Nerjaku era: “per tute due 70”. E il Di Nicola: “Non riescono a piazzarle in Italia certe cifre”, ed il Nejaku: “Che parlano con me …. so io dove piazzarle senza problemi ………… ho uno che li piazza in asia …….. se ti interessa e hai licuidità per farlo ci vediamo e parliamo”. Sull’altro fronte, intanto, il Solazzo aveva concluso l’accordo con i finanziatori italiani (v. telefonata fatta all’Ulizio: “poi dopo la partita loro riescono a dare anche più della metà ……. arriviamo fino a 100 insomma quasi eh ……. ho sistemato come si deve ….. le cose le ho fatte serie ……………”. Che si trattasse ancora una volta di una gara del Pro Patria, si evinceva inequivocabilmente dal messaggio inviato dal Carluccio al Benini: “Pro solo 2.5 ok ………”. Purtroppo, però, la gara contro la Torres, non garantiva le quote sperate dall’investitore Malvisi (solo 1,75), e di questo veniva informato l’Ulizio, come noto a capo dell’organizzazione (v. messaggio inviato dal Carluccio: “Così non fanno niente e a 1,75 e non ce la fanno a coprire tutto ci vuole qualcos’altro ……”. L’Ulizio, padrone assoluto della scena, consigliava il Carluccio di non demordere e trattare. Interessante una conversazione intercettata tra i due: “…. ha detto non ci siamo dentro con le spese … ha detto facciamo tutto sto giro per mettere niente in tasca … ha detto …. trovare i locali più belli cazzo che non c’è problema ….. però cazzo … l’altra gente di fronte cazzo la conosci bene te … poi vedi se ………. gli diamo una ragazza ……………. gli regaliamo una ragazza “. Ecco che l’Ulizio, raccolto l’invito, contattava la Torres (“… l’altra gente di fronte …”), squadra che avrebbe dovuto incontrare il Pro Patria, precisamente l’avv. Nucifora, Direttore Sportivo della Società sarda. Quest’ultimo, però, declinava l’offerta e si tirava indietro (“…… squadra incazzata ……. siamo già quintultimi .. che stai scherzando? …………”. E l’Ulizio: “quindi …… non facciamo niente ….”; e di risposta il Nucifora: “io no ……….”. La ipotesi di concordare con il dirigente della Torres qualcosa di diverso e magari di più quotato, pertanto, svaniva. L’incredibile contesto di degrado e malaffare, nonostante il linguaggio rigorosamente criptico utilizzato dai conversanti, risultava esplicito anche in altra telefonata, quella tra l’Ulizio e il Solazzo: “ ……… I Kazakistani, no? ….. che tu gli dai un … ehm .. quello che è …. Se quelli vengono e ti danno 30000 euro …. Io per 2 ….. 2 ….. per 2 …. Lì la …. La …. Per la Bentley 2.5 come cazzo si chiama la Bentley là? 2.5? …………… voglio 50000 euro, non mi dai 50?! Dammene 30 ….” E il Solazzo: “no … non te li danno 50 ….. troppi”. E l’Ulizio: “ …. Quanto ti danno 20? …….. “. Il Solazzo: “30”. E l’Ulizio: “30? Bene! 30 ok …”. La partecipazione dei giocatori, ancora una volta veniva confermata da una telefonata intercettata tra l’Ulizio ed il Solazzo: “ …. dunque noi per prendere la macchina .. ok … e fare in modo che ci arrivi la macchina quella che vogliamo noi …. giusta …. dobbiamo dare dei soldi a chi fa in modo che quella macchina … ci arrivi giusto? …. che sono i raga … i … i … quelli che lavorano lì alla Società … concessionaria”. E il Solazzo: “gli operai …. gli operai ….!”. Ecco che per recuperare la quota e giocarla con garanzia di migliore realizzo, su indicazione dei finanziatori stranieri dell’Est, e tramite l’intervento del Di Lauro e l’intercessione del Solazzo, veniva richiesto che la combine prevedesse il primo goal a segno una volta trascorsi i primi dieci minuti di –gioco (v. conversazione tra Solazzo e Ulizio: “almeno per i primi 10 Km. …. la macchina deve rotare …………. almeno per i primi 10 km.”. E l’Ulizio, più esplicito, chiariva: “10 minuti ….”. E il Solazzo: “….. puoi partire allora …. loro domani me li danno …”. L’incontro con gli investitori stranieri veniva programmato presso l’Idea Hotel Plus Malpensa Airport di Somma Lombarda, poi presso l’aeroporto, e la Timosenco, intercettata, riferiva al Di Lauro che l’accordo prevedeva l’over 2.5, e cioè una somma totale di almeno tre goal. Il Di Lauro, avuta certezza della combine, ancora una volta faceva effettuare scommesse per suo conto. Una telefonata tra l’Ulizio e il Carluccio confermava il via dato ai calciatori (“……… In ogni caso tutto a posto, perché io già, prima che spegnessero il telefono, gli ho dato l’ok, e ho ricevuto l’ok ….. poi hanno risposto tutto apposto…”). Durante la partita, ferma sullo 0 a 0, il Solazzo entrava in agitazione a causa del risultato non ancora raggiunto, pertanto inviava un messaggio all’Ulizio: “ Ou porca puttana …………... Ma segn prima ke finisce il 1temp.”. E l’Ulizio: “Devono tirare in porta”. Al primo goal della Torres l’Ulizio tranquillizzava il Solazzo: “Vedi”. Il risultato finale era di 4 a 0. Al momento dei conteggi nasceva qualche problema intorno ai ventimila euro da dare agli “operai” (calciatori), tanto che, con il benestare dell’Ulizio, tale somma veniva ridotta a diciotto (i duemila li avrebbe trattenuti il Solazzo - v. conversazione intercettata). Al solito, l’Ulizio provvedeva ai necessari ringraziamenti in favore delle pedine insostituibili delle combine, i calciatori, e nel corso di una conversazione con il Gerolino, quest’ultimo affermava: “stavolta, l’ho fatto per voi …..”; l’Ulizio replicava: “ eh, però! …. Vabbè dai …. ve lo meritate!...”. Anche in occasione dell’incontro tra i promotori della combine e i finanziatori veniva effettuato il saldo del prezzo della frode sportiva. E nella intercettazione captata tra il Solazzo e il Di Lauro, emergeva pure che i finanziatori avevano versato i 20.000 euro (Di Lauro: “ …. Ti ha dato quella cosa che ti doveva dare? … i 20 (venti) …”; e Solazzo: “ i 20 (venti) sì…”. Un’altra parte di denaro, poi, sarebbe stata consegnata qualche giorno dopo dal serbo, pronto a tornare in Italia per la nuova combine, Pro Patria - Pavia. Analizzati i fatti sopra descritti, a parere di questo TFN, non vi è spazio per una lettura diversa da quella prospettata in chiave accusatoria. Risulta acclarata, invero, la responsabilità del nucleo principale del gruppo, quello riconducibile agli organizzatori della combine: Ulizio Mauro, colui dal quale partiva ogni iniziativa, nonché il suo collaboratore, Solazzo Marcello, il quale, invece, si adoperava per la ricerca dei finanziamenti. Risulta altresì provata la partecipazione all’illecito da parte dei giocatori Ulizio Andrea e Gerolino Adolfo, ma anche del Di Lauro, vero e proprio punto di raccordo con il finanziatore serbo Uros. Dagli atti, inoltre, si evince che il Di Lauro abbia informato il Di Nicola circa l’andamento della trattativa illecita, ed abbia pure effettuato scommesse sulla gara in questione. Ebbene, con riferimento alla posizione del Di Nicola, va da sé che il deferito, venuto a conoscenza dell’illecito, avrebbe dovuto senza indugio denunciarlo. E la stessa cosa avrebbe dovuto fare il Nucifora, il quale, nella sua qualità di Direttore Sportivo tesserato per la Torres, ricevendo la proposta di combine, ma rifiutandola, avrebbe anche lui dovuto procedere alla immediata denuncia presso l’organo federale. In conclusione, questo TFN, ritenendo accertata la partecipazione all’illecito di Ulizio Mauro, Solazzo Marcello, Ulizio Andrea, Gerolino Adolfo e Di Lauro Fabio, li condanna come da dispositivo. Condanna, altresì, per omessa denuncia, e come da dispositivo, Nucifora Vincenzo e Di Nicola Ercole; condanna il Di Lauro per violazione del divieto di scommessa. Stesse conclusioni e motivazioni di cui alla gara Cremonese - Pro Patria, con riferimento alla posizione dell’allenatore Tosi, anche per questa gara meritevole di essere prosciolto. Accertata ed affermata la responsabilità in capo ai deferiti, non può che conseguirne l’affermazione della responsabilità oggettiva a carico delle rispettive Società. Ne discende, pertanto, la responsabilità oggettiva della Aurora Pro Patria con riferimento agli addebiti mossi a Ulizio Mauro, Ulizio Andrea e Gerolino Adolfo, responsabilità aggravata ex art. 7 comma 6 del CGS, dalla effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché dalla pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati. Con riferimento alla responsabilità derivante dalla posizione del Carluccio, e nei limiti degli addebiti lui rivolti, questo Collegio, sulla scorta delle considerazioni già svolte, stralcia anche la posizione della Società. Per il resto, ritenendo meritevole di particolare considerazione quanto fatto dalla Aurora Pro Patria per difendersi dal triste fenomeno delle scommesse illecite, come già osservato in precedenza, condanna la detta Società mitigandone la relativa sanzione. La responsabilità oggettiva deve ritenersi accertata anche per l’Aquila Calcio, che ne risponde con riferimento all’unico addebito (omessa denuncia) posto a carico del tesserato Di Nicola; stessa considerazione per la Società Sef Torres, in conseguenza dell’addebito (omessa denuncia) attribuito al Nucifora. In danno della Società sarda, poi, deve ritenersi perfezionata anche la ipotesi di responsabilità presunta, atteso che dell’illecito commesso a suo vantaggio, da persone estranee ad essa, ne è venuto a conoscenza il proprio dirigente Nucifora (si esclude, pertanto, che la stessa possa averlo ignorato). 23. GARA PRO PATRIA – PAVIA 17.01.2015: 2 - 3 1.- I soggetti deferiti e le incolpazioni - ULIZIO Mauro, all’epoca dei fatti soggetto, ex art. 1 bis, comma 5, CGS, della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto), - CARLUCCIO Massimiliano soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - SOLAZZO Marcello, calciatore svincolato, - ULIZIO Andrea e GEROLINO Adolfo, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - TOSI Marco, all'epoca dei fatti responsabile tecnico della I squadra tesserato della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl, - DI LAURO Fabio, allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara – PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di consentire a soggetti non tesserati altri di effettuare, scommesse dall’esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, ULIZIO Mauro per aver coinvolto soggetti interessati a finanziare la combine e per aver proposto l’alterazione della gara ai calciatori ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo e all'allenatore TOSI Marco, che si rendevano disponibili a consentire la vittoria del PAVIA; DI LAURO Fabio per aver fatto da tramite con “finanziatori” stranieri; CARLUCCIO Massimiliano e SOLAZZO Marcello, per aver tenuto i rapporti con i finanziatori della combine. con l' aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati a Ulizio Mauro, Carluccio Massimiliano, Solazzo Marcello, Ulizio Andrea, Gerolino Adolfo , Tosi Marco e Di Lauro Fabio (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - DI LAURO Fabio, allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS per avere effettuato scommesse sulla gara PRO PATRIA – PAVIA del 17.01.2015; - AURORA PRO PATRIA 1919 Srl: a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano ex art. 1 bis comma 5 del CGS, nonché ai tesserati ULIZIO Andrea, GEROLINO Adolfo e TOSI Marco. Con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati- ASSOCIAZIONE CALCIO PAVIA Srl: - a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara PRO PATRIA - PAVIA del 17.01.2015. 2. - Dagli atti emerge analogo illecito andamento per la gara Pro Patria - Pavia del 17.01.2015, alterata per iniziativa del solito Ulizio, il quale ancora una volta, tramite la collaborazione di Solazzo Marcello nonché del Carluccio Massimiliano (posizione, come noto, stralciata), centrava l’obiettivo della raccolta dei finanziamenti, provenienti sul fronte italiano da Malvisi, sul fronte internazionale dal serbo Milosavlievic Uros. Anche il gruppo genovese, facente capo all’albanese Edmond Nerjaku, partecipava concretamente al finanziamento della combine. Per finanziare la frode, il serbo si impegnava a corrispondere una somma di 50 mila euro in due rate; il gruppo facente riferimento al Malvisi avrebbe partecipato contribuendo con una cifra pari a euro 100 mila (quest’ultimo importo, reso sotto forma di scommesse da giocare sul risultato alterato); il Nejaku, invece, avrebbe investito 25 mila euro. Risulta, poi, la consueta presenza del Di Lauro, rappresentante in Italia degli interessi del serbo Uros, il cui intervento cercava di incoraggiare tramite la fidata Timosenco (la gara Pro Patria - Pavia, proprio in virtù della rilevante quotazione in atto, lasciava pronosticare grossi guadagni). Per quanto riguarda il segmento esecutivo, contribuivano all’alterazione della gara i soliti calciatori, che nella circostanza, però, rivendicavano maggiori somme di denaro (v. telefonata intercorsa tra l’Ulizio ed il Carluccio: “….. ieri ho parlato con i ragazzi, loro giustamente mi dicono … cioè con gli operai …. stavolta vogliono … “). Ovviamente, corsia privilegiata per Mauro Ulizio era il contatto con il figlio Andrea: “hai sentito i discorsi che ho fatto ….. che abbiamo fatto con …. li ha sentiti anche Gero …..”. E Andrea Ulizio: “e quindi non si può sbagliare”. Intanto, proprio a causa delle ripetute sconfitte del Pro Patria, i tifosi e la piazza risultavano surriscaldati, tanto da indurre l’Ulizio a chiedere protezione al Carluccio (“se avessi bisogno di qualcuno qua … dopo la partita sabato …. perché oggi hanno rotto ancora il cazzo capito eh …. e quindi hanno un po’ di paura … un po’ tutti ….”. Il Carluccio lo tranquillizzava dicendo: “ …. mando Marcello con due tre altri”). Anche questa volta l’accordo, finanziato dal solito gruppo italiano facente riferimento a Malvisi, per altro verso dal gruppo estero facente capo ad Uros, appariva perfezionato (v. conversazione Carluccio/Ulizio: “metà e metà … metà domattina ….. per gli operai ……… e domani mattina agli operai vai e li sistemi no? E normale”. E L’Ulizio: “mh va beh …… 2 e mezzo giusto vengono domani? …… non 1! 2 e mezzo? Non non 10? 25!”. E Carluccio: “ sì sì sì sì”). Ed a conferma di ciò, spuntava la felice conclusione dell’incontro di Uros con i promotori della combine facenti capo ad Ulizio (v. intercettazione tra lo Scarnà e il Di Lauro: “Si son messi d’accordo ….. fra un’ora over, goal e forse …. e 2 handicap pure …” (in sostanza, il Pro Patria avrebbe dovuto perdere con almeno 2 goal di scarto e con un totale di segnature superiore a tre). Ulteriore dimostrazione del raggiunto accordo, poi, la telefonata della Timosenco al Di Lauro, con la quale, appunto, veniva data conferma della giocata over 2,5. La prova dell’appagamento dei calciatori era offerta da un’altra telefonata tra il Solazzo e il Carluccio (“…. Gli operai contentissimi per tutte le cose”), per quanto la gara, alla fine, risultava disturbata da alcuni fatti che si erano verificati all’interno dello spogliatoio e che, in primis, avevano coinvolto proprio il Gerolino (uno dei calciatori fedeli all’Ulizio). Vi era stato, invero, uno sfogo da parte del Serafini, calciatore anziano del Pro Patria, il quale aveva avuto modo di lamentarsi con i compagni di squadra per l’andamento delle gare (v. audizione Serafini). Da una telefonata tra l’Ulizio ed il Tricarico, direttore sportivo del Pro Patria, emergeva che l’accusa del Serafini riguardava proprio alcuni uomini dell’“entourage” del primo. La circostanza era oggetto di una telefonata intercettata tra l’Ulizio ed il figlio Andrea (“Gerolino mi ha detto che ieri … tra il primo e il secondo tempo …… ha preso calci e …. Serafini ……. se li è tenuti dentro lo spogliatoio e ci ha parlato …”). Alla fine, in ogni caso, il cerchio si chiudeva con la riscossione dei soldi dovuti dal finanziatore Malvisi, e del saldo dovuto da Uros. Anche in questo caso, appare acclarato innanzitutto il coinvolgimento del principale soggetto, Ulizio Mauro, l’organizzatore della combine. Allo stesso modo può dirsi dei calciatori Ulizio Andrea e Gerolino Adolfo, e del Solazzo, uomo di fiducia del Carluccio, attivissimo nei rapporti con i vari finanziatori, sia esteri che italiani. Ruolo altrettanto importante, oltre che acclarato, è stato quello del Di Lauro, capace di agevolare e rafforzare il proposito criminoso degli altri partecipi attraverso l’opera di contatto con i vari finanziatori della combine. Pertanto, accertata la responsabilità dei predetti per aver partecipato all’illecito, aggravato ex art. 7, comma 6, CGS, ne consegue la condanna come da dispositivo. Condanna, quanto al Di Lauro, anche per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS, in tema di scommesse. L’allenatore Tosi, per il quale si rimanda alle ragioni meglio illustrate in occasione della valutazione della gara Cremonese - Pro Patria, deve essere prosciolto da ogni addebito. Affermata la responsabilità in capo ai deferiti Ulizio Mauro, Ulizio Andrea e Gerolino Adolfo, non può che conseguirne l’affermazione della responsabilità oggettiva a carico della Società Aurora Pro Patria, responsabilità aggravata ex art. 7 comma 6 del CGS, dalla effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché dalla pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati. Riguardo alla responsabilità derivante dalla posizione del Carluccio, questo Collegio, sulla scorta delle considerazioni già svolte, stralcia la posizione della richiamata Società. Per il resto, ritenendo meritevole di particolare considerazione quanto fatto dalla Società Aurora Pro Patria per difendersi dal triste fenomeno delle scommesse illecite, come già osservato in precedenza, determina la sanzione in suo danno come da dispositivo, mitigandone gli effetti. Con riferimento alla contestazione ex art. 4, comma 5, CGS (responsabilità presunta) riferita all’Associazione Calcio Pavia Srl, la stessa deve essere esclusa poiché, pur in presenza di un vantaggio, consistente nella vittoria conseguita in una gara combinata da soggetti ad essa estranei, rinviene dagli atti la sussistenza della esimente relativa al ragionevole dubbio che la Società non abbia partecipato all’illecito o, comunque, lo abbia ignorato. 24. - GARA LIVORNO-BRESCIA 24.01.2015: 4-2 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - DI NICOLA ERCOLE, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, per violazione: - dell’art. 7, comma 7, CGS perché, venuto a conoscenza dell’alterazione del risultato della gara Livorno-Brescia del 24.01.2015 del Campionato di Serie B, non provvedeva a denunciare l’illecito alla Procura Federale della FIGC; - dell’art. 6, comma 1, CGS per aver ceduto, dietro compenso in denaro, l’informazione dell’alterazione del risultato della gara Livorno-Brescia del 24.01.2015 del Campionato di Serie B a un gruppo di stranieri agevolandone così le scommesse; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole; - A.S. LIVORNO CALCIO Srl, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara Livorno-Brescia del 24.01.2015 del Campionato di Serie B. 2. - I fatti contestati e i correlati accertamenti Il rapporto della PG, reso all’esito di una estesa attività intercettiva, riferisce circa una combine della gara di cui all’epigrafe concordata tra il Di Nicola e il sig. Edmund Nerjaku – cittadino albanese, non tesserato, già protagonista di precedenti analoghi rapporti - che avrebbe dovuto provvedere a fornire la provvista necessaria per remunerare gli autori materiali, in campo, dell’alterazione del risultato della gara. L’evoluzione della vicenda, che emerge dall’esame diretto delle intercettazioni, è, tuttavia, quantomeno inusuale e assai poco aderente ai fatti che – in astratto, e in via logica – dovrebbero accompagnare un’effettiva combine, e a quelli comunque necessari alla integrazione della medesima. L’oggetto delle conversazioni e delle riferite intenzioni dei due protagonisti è, invero– soprattutto nelle fasi iniziali - inequivoco e di rilevante “spessore”: - Di Nicola (i) propone di alterare il risultato di una gara importante (serie B) precisandone sia il costo (“hanno chiesto 70 ma qualcosa scendono”; Def. pag. 477), che l’esatto risultato alterato (“vittoria…sopra due”; Def. pag. 478); (ii) fornisce ampie rassicurazioni in ordine al buon esito della combine (“esce sicuro”; Def. pag. 478). Nerjaku (i)insiste in ordine alla necessità di ricevere assoluta garanzia (“i miei colleghi vogliono sicurezza - vogliono garanzie se non esce la partita”; Def. pag. 478); (ii) ammonisce circa la penalità dovuta in caso di mancato esito della combine (“mi ha detto che porta 60 ma se non esce la partita ne vole indietro 180. Giorno dopo se ti interessa queste sono le regole”; Def. pag. 479), non mancando di sottolineare di appartenere a una organizzazione in grado di investire somme rilevantissime (“ho gente che può puntare un milione di $”; Def. pag. 480). Già una porzione, anche iniziale, dei colloqui, e, soprattutto, il prosieguo dei medesimi, risultano, tuttavia - almeno in concreto e nei fatti – assai poco consistenti e attendibili: entrambi i soggetti, infatti, continuano, incessantemente, a dichiararsi pronti e in grado di, rispettivamente, finanziare e condurre a termine l’operazione, ma (i) gli stessi colloqui non riescono a spingersi oltre, anche solo in ordine a una qualsivoglia maggior precisazione degli elementi strutturali e operativi della asserita combine, (ii) non si registrano effettive attività esecutive di alcun tipo, né contatti con altri soggetti “funzionali”, (iii) la operazione si snoda attraverso comportamenti quantomeno contraddittori perdendo, progressivamente, ogni spessore e credibilità. Gli è, infatti, che: - successivamente alle pretese di garanzia e agli ammonimenti del Nerjaku, il richiesto finanziamento di € 70.000,00, prima apparentemente necessario per realizzare la combine, non sembra più tale, quasi che la combine fosse già stata conclusa (“…la gioco solo io …ciao”; Def. pag. 479); - riprendono, poi, i colloqui dai quali emergerebbe, nuovamente, la imminente conclusione di questa significativa operazione (“…cosa vuoi tu subito che li faccio arrivare…”; def. pag. 483), ma, in realtà, la consegna del denaro non avviene per poco plausibili motivi logistici (… “non ce la facciamo in tempo..”; def. pag. 483); - emerge, al tempo stesso, anche una dimensione più casareccia, assai poco compatibile con gli “spessori professionali” reciprocamente asseriti dai protagonisti di questo singolare dialogo. Tale diversa dimensione era già comparsa, invero, allorché il Nerjaku, pur riferendo capacità di investimento di un milione di $, aveva, poi, precisato, di poterne mettere “5mila per conto mio” (Def. pag. 480), ma essa appare in modo ancora più contraddittorio allorché il Di Nicola ripiega dagli € 50.000,00 richiesti appena poche ore prima su una semplice offerta libera (“ti do la partita lo stesso poi se vuoi portami qualcosa tu”; Def. pag. 484); - all’esito del risultato della partita - invero corrispondente a quello promesso, e di un pressante inseguimento via sms da parte del Di Nicola - il Nerjaku promette, invero, di corrispondere l’offerta libera”. Nemmeno della corresponsione di quest’ultima - peraltro scesa a € 8.000,00 (“…ti porto 8…”) – sussiste, però, alcuna prova. La PF ne ha presunto la dazione in forza della relativa promessa, ma dell’effettivo versamento di tale importo non vi è alcun riscontro non solo in termini di traccia dei relativi flussi, ma anche solo di cenni di ciò nei posteriori colloqui (che i due soggetti intratterranno in occasione delle gare successive), tanto che la stessa PG ha affermato che tale importo era ancora dovuto a distanza di quasi un mese (la PG, infatti, nel rendere conto dei rapporti intercorsi alla vigilia della partita Catania-Crotone dà atto di come il Di Nicola fosse ancora creditore del Nerjaku di “una somma di denaro che lo stesso gli aveva promesso come compenso della partita Livorno-Brescia”; cfr. Def. 494). - Non risulta – infine, e in via concludente - nessun altro contatto, nemmeno tentato, con i protagonisti della gara oggetto della pretesa combine, o con qualsivoglia altro soggetto, si che l’intera combine resta confinata nei rapporti Di Nicola-Nerjaku. 3. - le violazioni accertate e le conseguenti responsabilità La PF – a fronte di questi elementi, meno che indiziari rispetto all’effettiva commissione dell’illecito – da un lato (anche se in piena contraddizione con le dichiarazioni dello stesso Di Nicola, che aveva affermato di essere in contatto e di poter negoziare il risultato della gara con i suoi futuri partecipanti), ha correttamente escluso la diretta commissione, da parte del Di Nicola dell’illecito sportivo, di cui all’art. 7 p. 1 e 2 CGS, dall’altro, ha presunto - anche in considerazione del risultato della gara, coincidente con quello che il Di Nicola aveva assicurato essere il prodotto della combine - che un illecito fosse stato perpetrato, e che lo stesso fosse a conoscenza del Di Nicola, che se ne sarebbe avvantaggiato cedendo l’informazione al Nerjaku. Da questo assunto nascono le odierne incolpazioni ascritte al Di Nicola con riferimento a questa gara, e, invero, limitate alle ipotesi di omessa denunzia di illecito sportivo e di attività volte alla agevolazione delle scommesse. Devesi premettere che, ad avviso di questo Tribunale – e in adesione alla interpretazione fornita anche dalla PG – il Di Nicola non proponeva di fornire informazioni in ordine a combine eteroorganizzate, ma in ordine a combine delle quali egli stesso sarebbe stato autore, tanto da subordinarne la conclusione al previo accordo con il Nerjaku e alla erogazione del correlato necessario finanziamento. Conferma di ciò emerge sia dal fatto che, sin dal colloquio iniziale, risulta come il denaro richiesto dal Di Nicola fosse destinato al perfezionamento della combine da parte del Di Nicola (N.: “cosa costa” DN: “Hanno chiesto € 70.000,00 ma qualcosa scendono”; def. pag. 477), che, invero, da quanto riferito dallo stesso Di Nicola in occasione della successiva vicenda relativa alla gara Catania-Crotone (v. infra pag. 96) in ordine al mancato perfezionamento della combine imputabile proprio al venir meno del finanziamento necessario (“guarda che non è stata fatta … chi cacciava i soldi?”; Def. pag. 493). Accertato che l’incolpato si proponeva come artefice di risultati alterati sui quali scommettere, devesi, tuttavia, escludere, non solo (in conformità con la tesi della PF) che egli si sia effettivamente attivato in questo senso, ma anche (in ciò dovendosi invece discostare dalla tesi dell’Ufficio), che il risultato della gara Livorno-Brescia sia stato alterato da ignoti soggetti terzi. Le risultanze istruttorie, infatti, hanno, come ricordato, confinato questa combine all’interno dei rapporti Di Nicola–Nerjaku: non emerge nemmeno un indizio – colloqui con i calciatori delle due squadre interessate o anche solo con altri soggetti; flussi anomali di denaro comunque collegati al risultato della gara; andamento anomalo di quest’ultima, anche solo in considerazione della condotta di un sol calciatore – idoneo a corroborare la autenticità sostanziale delle affermazioni del Di Nicola (che egli stesso, in quanto mai rilevante, ha smentito in sede di audizione assumendo trattarsi solo di propri personalissimi pronostici). La esclusione, in fatto, della esistenza di una alterazione del risultato della gara Livorno-Brescia comporta l’automatico venir meno della prima incolpazione per omessa denuncia, non potendosi individuare alcuna responsabilità omissiva nel non aver denunciato un illecito nella realtà mai accaduto (pur avendone l’incolpato falsamente affermato l’esistenza per altro indebito fine). L’assenza dell’illecito determina, inoltre, il venir meno, in radice, della incolpazione di responsabilità presunta a carico del Livorno. E’ fondato, invece, il deferimento del Di Nicola per aver agevolato, “con atti univocamente funzionali all’effettuazione delle stesse”, l’effettuazione di scommesse informando della (ancorché inveritiera) intervenuta alterazione del risultato della gara in questione proprio una organizzazione attiva nel settore. Restano irrilevanti, in questo quadro, sia la accertata non veridicità dell’informazione comunicata, sia l’eventuale mancata effettuazione della scommessa (il cui piazzamento, nella specie, con casuale buon esito, risulterebbe, peraltro, proprio dalla promessa del Nerjaku, di versare € 8.000,00 al Di Nicola) che nulla potrebbero comunque sottrarre alla natura indebita del comportamento di chi ha compiuto l’atto “univocamente funzionale”, di per sé comunque dannoso per l’ordinamento. All’accertamento della responsabilità del Di Nicola consegue la responsabilità oggettiva della Società L’Aquila, e la irrogazioni delle sanzioni indicate in dispositivo. L’assoluta estraneità ai fatti del Livorno comporta il proscioglimento della Società dall’addebito di responsabilità presunta, sussistendo, quantomeno, il ragionevole dubbio che la Società fosse a conoscenza degli accordi conclusi tra il Di Nicola e il Nerjaku. 25. - GARA CATANIA–CROTONE 16.02.2015: 1-1 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - DI NICOLA ERCOLE, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS per aver posto in essere attività al fine di ricercare finanziatori, poi non reperiti stante l’impossibilità di offrire loro garanzie, al fine di alterare il risultato della gara Catania – Crotone del 16.02.2015 del Campionato di Serie B; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole. 2. - I fatti contestati e i correlati accertamenti Il rapporto della PG, reso all’esito di attività intercettiva, riferisce circa una combine - avente a oggetto la vittoria del Catania nella gara casalinga con il Crotone - proposta dal Di Nicola al Nerjaku (soggetto più sopra meglio individuato e descritto, con riferimento alla gara Livorno - Brescia), e, successivamente, non perfezionatasi in dipendenza del mancato versamento, da parte del medesimo Nerjaku, del necessario “finanziamento”. L’esame diretto delle intercettazioni rivela, invero, anche in questo caso, una vicenda inusuale, nella quale le reciproche affermazioni dei due protagonisti, risultano obiettivamente poco plausibili. Il canovaccio dei dialoghi è molto simile a quello testé esaminato con riferimento alla gara LivornoBrescia, e desta, dunque, ancora maggiori perplessità, proprio per la logicamente inspiegabile reiterazione di un dialogo avente a oggetto la dedotta (dal Di Nicola) organizzabilità di illeciti di rilevante entità economica, che, però, era già stata verificata come generalmente irrealizzabile in concreto in dipendenza delle richieste di esosa garanzia da parte del sedicente rappresentante degli scommettitori-finanziatori: i due dialoganti continuano, infatti, a ribadire le medesime inconciliabili posizioni (N: “i miei amici vogliono garanzie…se no e inutile che ci rivediamo”; DN: “fidati”; N: ”non dipende da me”; def. pag. 490), e, anche dopo che le perplessità della organizzazione degli scommettitori sembrano apparentemente superate dal fatto che il Nerjaku avvia la fase operativa, richiedendo e ottenendo la “quotazione” relative alle varie ipotesi di alterazione del risultato (N: “ho parlato con i miei amici. Mi hanno detto cosa vuoi e che quota” - DN: “1…60…1 più over 100”; def. pag. 491), riemerge nuovamente la inconciliabile questione della fiducia e della garanzia (“non fanno niente senza garanzie. Ti danno 100 ma se non esce ne vogliono 200”; def. pag. 492). L’epilogo della vicenda conferma anche questa sorta di difetto di chiarezza e di comunicazione: Nerjaku si fida dell’indicazione del Di Nicola, che ritiene definitiva e consolidata, e scommette, in proprio, € 21.000,00 (def. pag. 493) sulla vittoria del Catania, ma la gara termina con il punteggio di 1 a 1, e, alle successive doglianze del Nerjaku, il Di Nicola oppone il fatto che la combine non era stata perfezionata in difetto del richiesto finanziamento (“guarda che non è stata fatta…chi cacciava i soldi?; def. pag. 493). 3. - le violazioni accertate e le conseguenti responsabilità La vicenda come sopra ricostruita conferma, invero, la singolarità delle attività generalmente svolte dal Di Nicola, e ogni correlata perplessità circa l’esistenza - in talune delle iniziative da esso intraprese – dell’effettivo intento e della reale capacità di dare concreta esecuzione alle combine prospettate. Tuttavia, nel caso di specie, questo profilo di generale attendibilità delle circostanze e degli intenti asseriti dal Di Nicola in funzione delle sue indebite attività non assume alcun rilievo. E’, infatti, pacifico che il risultato inizialmente offerto dal Di Nicola non si realizzò, nemmeno in parte, e non vi è alcuna emergenza, nemmeno indiziaria, in ordine a un tentativo di alterazione del risultato della gara commesso dal Di Nicola, o da altri soggetti. L’unica violazione commessa dal Di Nicola - e correttamente contestata dalla PF – concerne l’art. 1 bis CGS per aver svolto attività – propedeutiche a quella della commissione di un illecito sportivo – volte alla ricerca della provvista necessaria per dare avvio alla organizzazione e realizzazione dell’illecito stesso. Il deferimento in esame è, dunque, accolto con conseguente irrogazione delle sanzioni indicate in dispositivo. 26. - GARA L’AQUILIA – TUTTOCUOIO 25.03.2015: 1-0 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - DI NICOLA ERCOLE, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, - ASCARI EUGENIO, all’epoca dei fatti Agente di calciatori, - BAGNOLI ANDREA, Agente di calciatori e comunque soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, operante, all’epoca dei fatti, quale consulente tecnico della Società A.C. TUTTOCUOIO 1957 – San Miniato Srl, - INGROSSO GIANMARCO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.C. TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl, - BALDE’ ABDOULAYÉ, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.C. TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl: per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara L’Aquila-Tuttocuoio del 25.03.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, Di Nicola per aver proposto l’alterazione della gara a Bagnoli per il tramite di Ascari a fronte del pagamento di una somma di denaro a Ingrosso e Balde’, i quali hanno aderito all’accordo illecito, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo anch’essi, a tal fine, una somma di denaro; con le aggravanti di cui all’art. 7 , comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e, per Di Nicola, della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); - CIARDI DANIELE, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, perché, venuto a conoscenza dell’intendimento di alterare lo svolgimento e il risultato della gara, ometteva di darne immediata notizia alla Procura Federale della FIGC; - SOLIDORO MASSIMILIANO, all’epoca dei fatti Collaboratore tecnico della prima squadra tesserato per la Società SAVONA FBC Srl, e - MAGNI ALESSANDRO, all’epoca dei fatti Agente di Calciatori, per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS perché, venuti a conoscenza del tentativo di alterare lo svolgimento e il risultato della gara L’Aquila-Tuttocuoio del 25.03.2015, omettevano di denunciare il fatto alla Procura Federale della FIGC; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); b) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 5, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara L’Aquila-Tuttocuoio del 25.03.2015 del Campionato di Lega Pro girone B; - A.C. TUTTOCUOIO 1957-SAN MINIATO Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Ingrosso e Baldé. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; - SANTARCANGELO CALCIO Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. CIARDI; - SAVONA FBC Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. SOLIDORO. 2. - i fatti contestati e i correlati accertamenti Il rapporto della PG, reso all’esito di una rilevante e estesa attività intercettiva, e fatto sostanzialmente proprio dalla PF, riferisce circa una complessa vicenda illecita – che avrebbero coinvolto, con distinti ruoli, numerosi soggetti - finalizzata all’alterazione del risultato della gara L’aquila–A.C. Tuttocuoio. Il risultato indebitamente concertato – la vittoria casalinga dell’Aquila, con un numero di gol superiore a 2 - tuttavia, non si verificò, nemmeno in questa occasione, tanto che il Nerjaku (il cittadino albanese, sedicente rappresentante di una organizzazione di scommettitori, intervenuto anche in occasione di altre gare) che, anche questa volta, facendo affidamento sulle indicazioni del Di Nicola, aveva scommesso € 21.000,00 sul risultato testé richiamato, sottopose poi il Di Nicola a pressanti e minacciose richieste “risarcitorie” Dall’esame diretto delle intercettazioni emerge, invero, sovrabbondante prova in ordine alla concertazione dell’illecito - consistente nella determinazione artificiale della vittoria dell’Aquila e di un numero complessivo di reti superiore a 2 – da parte del Di Nicola e dell’Ascari, e delle ulteriori attività esecutive di tale disegno poste in essere, o, comunque, affermate, soprattutto dall’ Ascari: DN: “la doppia soluzione?” A: “si si però avverti anche te, cioè dai” (def. Pag. 515) DN: “siamo sicuri, tranquilli?” A: “si si si…ho detto…come hai detto tu ieri” DN: “mi dai qualche notizia…è a posto sicuro…” A: “ti do la conferma definitiva ma al 99%, al 90% è tutto a posto, capito?” (def. Pag. 516) A: “sono con l’amico...tutto a posto…tutto confermato…capito?” DN: “la doppia cosa…la coppia è garantita…” (def. Pag. 518) A: “ha fatto Andrea la formazione…che se gioco io faccio gol anche io …. Quindi giocano nove riserve hai capito?...i giocatori da seguire da che io mando a far vedere dalla squadra francese è Baldé…difensore… il nero “(def. pag. 519); DN: “1 più 2,5…”; N: “vedi come Udinese”; DN “No non vogliono ….. i miei … vogliono provare a vincerle tutte…”(def. pag. 501); AS “ma ci hai parlato te con il nostro amico stamane e lui non ti ha dato le assicurazioni?”; DN “ha detto due sicuri?” …E invece AS: “quanto manca?” DN “tre minuti” AS “ormai è dura” DN “è durissima” (def. pag. 521) DN: “non sono rimasto contento….l’impegno erano due sicuri…poi ci dovevo pensare io” (def. pag. 523), N a DN “bisogna dare i soldi – basta non c’è niente da fare – domani sera non oltre (def. pag. 507); N a DN “…te lo giuro su mia madre, sulla testa di mia madre non posso fare niente, sono incazzati…mi hanno detto che è un casino”; (def. pag. 509)”. L’ulteriore quadro che emerge dall’ esame del materiale probatorio parzialmente diverge, tuttavia, da quello tracciato dalla PF. Anzitutto, non vi è alcuna prova che i calciatori Ingrosso e Baldé abbiano partecipato all’illecito percependo anche - come sostenuto dall’Ufficio - una somma di danaro. Per quanto riguarda l’Ingrosso vi è solo prova che egli accettò di incontrarsi con il Di Nicola - che gliene aveva fatto richiesta – salvo poi ad evitare di aderire all’invito di vedersi la sera o il mattino, in prossimità dell’albergo, e proporre di incontrarsi presso il campo di allenamento (“no, vabbe allora ci vediamo domani al campo…non vorrei creare casini con il mister;” def. pag. 503). Successivamente non vi è più traccia di contatti tra il Di Nicola o l’Ascari, e l’Ingrosso, e alla condotta di quest’ultimo nessuno dei molti soggetti intercettati fa più nemmeno cenno, si che non vi è nemmeno conferma che l’incontro previsto si svolse effettivamente (né in ordine a questo fatto risultano richiesti chiarimenti al Di Nicola in sede di audizione). Il risultato del campo ( favorevole alla squadra di casa, ma non nella misura oggetto della combine), l’assenza di ogni emergenza in ordine a una condotta di gioco anche solo sospetta, e l’inesistenza di ogni altro elemento indiziario (flussi di denaro, colloqui successivi diretti, o anche tra soggetti terzi, ma riferiti espressamente all’Ingrosso) consentono di presumere che il calciatore non abbia rifiutato a priori ogni contatto con il Di Nicola in forza della consolidata prassi – discutibile, ma non illecita – giusta la quale non si rifiutano aprioristicamente i contatti richiesti da soggetti che svolgono funzioni (nella specie DS) che possono incidere nelle scelte di mercato delle Società, salvo poi (sempre che l’incontro vi sia stato, e che il Di Nicola abbia iniziato a introdurre argomenti aventi ad oggetto il risultato della gara) a comportarsi in modo tale da non consentire l’avvio, o, comunque, la esplicitazione del tentativo, o comunque, a respingerlo. L’assenza di ogni prova caratterizza anche la posizione - ancorché diversa - del Baldé: in questo caso, infatti, l’Ascari sembra affermare che il calciatore sarebbe direttamente coinvolto nella combine, ma, di contro, non vi è alcun elemento che confermi la veridicità di questa affermazione: anche a prescindere dal fatto che il risultato alterato non si verificò nella misura concordata, non è contestata alcuna condotta di gioco anomala (anzi, secondo le cronache sportive richiamate dalla difesa del Baldé, questi avrebbe “lottato con il consueto agonismo non risparmiando una stilla di sudore”), non sono emersi flussi finanziari né colloqui, anche tra soggetti terzi, che possano costituire anche solo un indizio di una illecita condotta del Baldé. Similare difetto probatorio concerne, infine, anche la posizione del Bagnoli, agente FIFA e consulente del Tuttocuoio. A suo carico sussiste solo il riferimento – operato dall’Ascari – al fatto che la formazione del Tuttocuoio sarebbe stata scelta proprio dal consulente del Tuttocuoio Andrea Bagnoli A questo riguardo devesi, invero, ragionevolmente presumere che, l’Andrea cui Ascari attribuisce la scelta della formazione del Tuttocuoio, sia proprio Andrea Bagnoli, suo collega e amico di lunga data, consulente del Tuttocuoio e presente alla gara. Non vi è, tuttavia, certezza, allo stato, che, l’Ascari abbia reso dichiarazione veritiera in relazione alla circostanza che sarebbe stato il Bagnoli ad aver deciso la formazione della squadra, né, soprattutto, in relazione al fatto che questi avrebbe partecipato alla combine attraverso la scelta di una formazione diversa dalla migliore schierabile. Il mancato verificarsi del risultato oggetto della combine, e, inoltre, la totale assenza, anche in questo caso, di ulteriori elementi probatori – flussi finanziari, successivi colloqui diretti o anche solo tra soggetti terzi, ma riferiti espressamente al Bagnoli – impongono, infatti, di non ritenere sufficiente la affermazione dall’Ascari, non potendosi escludere che essa fosse funzionale a maggiormente accreditare il proprio decisivo ruolo nella organizzazione della combine, e a così assicurarsi il relativo profitto. Nessun dubbio insorge, invece, in ordine al fatto che gli altri tre soggetti deferiti - Daniele Ciardi, Massimiliano Solidoro – fossero (quantomeno) consapevoli della combine in atto. Per quanto riguarda Alessandro Magni, invece, il Tribunale è carente di giurisdizione. Ciardi, infatti, intrattiene una conversazione che – in questo contesto, e tenuto anche conto degli altri indebiti rapporti intercorsi con il Di Nicola con riferimento a numerose altre gare oggetto dell’odierno procedimento (gare 14,15,16, e 27). – ha un significato inequivoco: C.: “sicuro? Gli do la conferma? DN “si… si” C. “...eh ti danno tutto ho già parlato adesso…”; DN “e dopo gli diamo quello che facciamo”; (def. pag. 497). Solidoro è in continuo contatto con Nerjaku e con il Di Nicola, anche dopo il fallimento della combine, e giunge anche a suggerire al Di Nicola di riparare il danno arrecato a Nerjaku organizzando ulteriori combine: “ci vediamo domani…sistemiamo la cosa e iniziamo a lavorare seriamente, basta cacate e, sistemiamo la cosa” (def. pag. 507) “…guarda quello che puoi fare…fai il possibile almeno sistemiamo questa cosa e partiamo…” (def. pag. 509); il medesimo Solidoro risulta, inoltre, aver commentato a caldo la partita in termini di imprevisto impegno del Tuttocuoio, e, soprattutto, pronosticato le forti reazioni del Nerjaku: “…ora ti dico che gira male, male” (def. pag. 505). 3. – le violazioni accertate e le conseguenti responsabilità I comportamenti degli incolpati Di Nicola e Ascari – diversamente dalle condotte indebite accertate in relazione alle due gare da ultimo disaminate, e che si risolsero in un accordo alterativo confinato all’interno di una sola delle due Società/squadre, e degli scommettitori a questa collegati – oltrepassano la soglia dei meri atti preparatori e propedeutici, e integrano illecito sportivo. Nella specie, infatti, tali comportamenti sfociano nell’accordo – concluso e confermato – tra due soggetti facenti parte, o, comunque, riconducibili alle Società/squadre protagoniste della gara, che determina – sia sul piano soggettivo che oggettivo - il consolidamento dell’illecito sportivo (ai fini della cui sussistenza non è nemmeno necessario l’accordo, risultando sufficiente, almeno per chi lo commette, la semplice proposta rivolta al soggetto apparentemente in grado di influenzare l’esito della gara) La circostanza che il Di Nicola non abbia coinvolto alcun tesserato dell’Aquila, e il fatto che – come sopra rilevato – non vi è prova, allo stato, che alla combine abbiano effettivamente partecipato i tesserati del Tuttocuoio oggi deferiti, e che è possibile che l’Ascari abbia millantato partecipazioni e complicità di cui non disponeva, non sono rilevanti per la posizione dei deferiti in esame – giusta quanto già illustrato, in via generale, in ordine al contenuto minimo degli “atti diretti” di cui all’art. 7.1 CGS (v. supra pag. 37). Nel contesto logico-normativo testé richiamato, sia il Di Nicola – che per certo riteneva di aver concluso un accordo idoneo a realizzare la combine – sia l’Ascari – che ha aderito all’accordo, ha reiteratamente assicurato la necessaria partecipazione a esso dei calciatori, e ne ha sinanco difeso la “corretta” a esecuzione (a suo dire insufficiente al conseguimento del risultato alterato solo in dipendenza di un asserito scarso impegno dei calciatori dell’Aquila) anche nei colloqui intervenuti con gli altri incolpati – sono, già sotto questo profilo, responsabili di illecito. Sotto altro profilo – autonomamente concludente – giova tener conto che il Di Nicola, in pieno accordo con l’Ascari, stabilì un effettivo contatto con il calciatore Ingrosso al dichiarato intento di proporgli di alterare del risultato della gara, e che la circostanza che il tentativo non sortì alcun effetto (probabilmente perché respinto, o bloccato sul nascere da atteggiamenti di segno opposto) nulla toglie al fatto che i due tesserati ebbero a compiere un atto inequivocamente diretto alla alterazione del risultato. Nessun addebito può essere mosso, invece – per le ragioni più sopra illustrate – ai calciatori Ingrosso e Baldé, e all’agente Bagnoli, rimasti estranei ai fatti, e perciò meritevole di essere prosciolti dalle relative incolpazioni. Per quanto riguarda la posizione dell’ingrosso, giova, peraltro, precisare che la stessa è stata esaminata al solo fine di giudicare in ordine alla responsabilità oggettiva del Tuttocuoio, mentre – confermando sul punto la ordinanza n. 1 – gli atti relativi all’Ingrosso – attesa la assoluta inesistenza della notificazione del deferimento e della convocazione per il dibattimento - sono rimessi alla Procura per ogni conseguente determinazione. Sia il Ciardi, che il Solidoro risultano – alla stregua degli accertamenti più sopra dettagliati – tutti, se pur con modalità distinte, pienamente edotti dell’accordo illecito intervenuto, e, dunque, responsabili di omessa denunzia, con conseguente irrogazione, a carico del Ciardi e del Solidoro, delle sanzioni indicate in dispositivo, mentre, per il Magni, devesi confermare il difetto di giurisdizione già oggetto della ordinanza n. 1). Per quanto riguarda le Società L’Aquila risponde – a titolo oggettivo – dell’illecito commesso dal Suo Direttore Sportivo Di Nicola, con entrambe le aggravanti contestate. Non può essere condiviso, invece, l’addebito per responsabilità presunta, vuoi perché quest’ultima non è cumulabile, in relazione a un medesimo illecito sportivo, con quella oggettiva, vuoi, in ogni caso, per la sussistenza del ragionevole dubbio in ordine alla conoscenza, da parte dell’Aquila, delle indebite condotte poste in essere da soggetti a essa estranei. Il Savona e il Santarcangelo rispondono – a titolo oggettivo – della omessa denunzia del Solidoro e del Ciardi, precisandosi come lo svolgimento, da parte di quest’ultimo, di attività in favore del S. Arcangelo, oltre che sostanzialmente ammesso dalla medesima Società (che gli riconosce lo svolgimento di funzioni da magazziniere) risulti dalla sua presenza accanto alla squadra, accertata in occasione dell’esame delle gare disputate dal Santarcangelo, e oggetto dell’odierno procedimento. All’accertamento delle responsabilità dei deferiti conseguono le sanzioni indicate in dispositivo. Alla estraneità ai fatti dei tesserati del Tuttocuoio e del Bagnoli, consegue anche il proscioglimento del Tuttocuoio. 27. - GARA L’AQUILA – SANTARCANGELO 29.03.2015: 2-1 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - DI NICOLA ERCOLE, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, - CIARDI DANIELE, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, operante, all’epoca dei fatti, operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, - TRAORÉ MOHAMED LAMINE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara L’AQUILIASANTARCANGELO del 29.03.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, CIARDI, all’uopo sollecitato dal Di Nicola, per aver proposto l’alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro a Traoré’ il quale ha aderito all’accordo illecito, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo anch’esso, a tal fine, una somma di denaro; DI NICOLA per aver corrisposto una somma di denaro da destinare all’acquisto delle prestazioni del calciatore predetto e di altro non identificato; con le aggravanti di cui all’art. 7 , comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e, per Di Nicola, Ciardi, e Traoré’ della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); - DI NICOLA ERCOLE, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, per la violazione dell’art. 6, comma 1, CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara Santarcangelo-L’Aquila del 15.11.2014; - CIARDI DANIELE, soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, all’epoca dei fatti operante quale magazziniere della Società SANTARCANGELO CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 6, comma 5, CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di Di Nicola Ercole, riguardanti la gara predetta - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (anche nell’ambito dei procedimenti nr 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, CGS; c) a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara Santarcangelo – L’Aquila del 15.11.2014 del Campionato di Lega Pro girone B; - SANTARCANGELO CALCIO Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri CIARDI e TRAORE’. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati. 2. - I fatti contestati e i correlati accertamenti La conclusione, tra il Di Nicola e il Ciardi, di un accordo volto alla alterazione – in favore della squadra ospite - del risultato della gara Santarcangelo/L’Aquila è ampiamente comprovata dalle intercettazioni telefoniche compiute dalla PG che seguono, passo dopo passo, l’iter “negoziale”, sin dall’avvio dei primi contatti (C: “…ho già parlato”; DN “Ci sono… io gli ho detto aspettiamo giovedì….”; def. pag. 528; - C: “uno ci ho già parlato, l’altro ci sta .... Io ho detto cinque a testa vogliono loro due …..” DN: “eh…” C: “almeno due e due bisogna darglieli dai…”; DN: “….va bene … però l’importante è che fanno le cose come si deve e stanno zitti”; C: “…. stanno zitti capito …. no …. tranquilli ho già parlato …. è a cena con me” DN: “non devono stare a fare la partita normale …”; C: “No…. ti ho detto …. vai tranquillo”; def. pag. 529; - C: “… sono a posto … loro vogliono la ….. hanno detto che domani vogliono la merce altrimenti non fanno niente”…; DN: “..tutti e due fanno?”; C: “tutti e due però uno forse gioca nel secondo tempo…. non so se gioca ancora….”; DN: “io adesso ti mando 1500 oggi e 1500 domani”; def. pag. 530; - C: “…il discorso è questo, il 2 vuole cinque…”; DN: “Si”; C: “l’altro se non gioca mi ha detto che gli basta anche 3”; DN: “se non gioca?”; C: “..no se no, se gioca ne vuole cinque, se non gioca entra dopo, tanto è sicuro, ne vuole tre capito? Però dopo me, me li devi fare avere perché altrimenti è un, viene fuori un casino…”; DN “ …. Va bene, io adesso ti mando tutto … intanto questo e quell’altro, oggi e domani “; def. pag. 531). Non appare condivisibile, invece, la ricostruzione effettuata dalla PG - e posta a base del deferimento del calciatore Traoré, da parte della PF - giusta la quale quest’ultimo avrebbe partecipato, unitamente ad altro compagno di squadra non identificato, al disegno illecito, e determinato l’alterazione del risultato della gara. L’unico elemento a carico del Traoré è, infatti, la indicazione del Suo asserito coinvolgimento da parte del Ciardi. Tuttavia – anche alla luce di quanto verificato in similari episodi – le affermazioni del Ciardi non sono, di per sé, del tutto credibili, e, a sostenerne l’attendibilità non giovano certo (i) il fatto che, dei due giocatori asseritamente coinvolti, uno non sarebbe stato nemmeno incluso nella formazione schierata a inizio gara, e che, l’altro (ancora una volta) è straniero, e, cioè, naturalmente meno inserito nell’ambiente, più difficilmente contattabile ai fini di una eventuale verifica, e anche, naturalmente meno in grado di smentire eventuali addebiti (ii) la improponibilità logica dell’accordo proposto dal Ciardi nella parte in cui – pur non avendo mai dato prova, nei colloqui intercettati, di particolari cautele di riservatezza – omette di comunicare l’identità del secondo calciatore asseritamente coinvolto, e precisa anche come quest’ultimo pretendesse un compenso anche se non avesse giocato. Difetta del tutto, poi - e ciò è conclusivo – ogni riscontro del presunto coinvolgimento del Traoré: né un andamento anomalo della gara e/o della prestazione del Traoré, né flussi finanziari, né colloqui successivi, né altri colloqui tra soggetti terzi. Anche in questa vicenda, peraltro, si registra il preannuncio (DN a C: “io adesso ti mando 1500 oggi e 1500 domani”; def. pag. 530) della corresponsione di somme di denaro (in difetto della quale, peraltro, sarebbe venuto meno, a detta del Ciardi, ogni accordo) delle quali non è stata rinvenuta alcuna traccia, e alle quali non si fa più alcun cenno. L’ intensa attività captativa che ha interessato il Di Nicola con riferimento a numerose gare oggetto dell’odierno procedimento ha consentito di verificare come i suoi disegni alterativi fossero tesi, essenzialmente, a trarre profitto da essi in sede di scommesse, cedendo l’informazione “sicura”, nonché scommettendo in proprio. Anche in occasione di questa gara – che, riguardando la propria squadra, poteva far insorgere dubbio in ordine alla finalità dell’accordo alterativo raggiunto proprio in favore dell’Aquila – emergono, infatti, intercettazioni relative ad attività mirate al piazzamento delle scommesse, attraverso intermediari stranieri, e probabilmente concluse, atteso che il giorno seguente tali attività il Di Nicola confermava il proprio impegno di pagamento del Ciardi, e il permanere della volontà alterativa, nonché - e in funzione decisiva – una intercettazione ( solo riassunta dalla PG, ma non contestata dal Di Nicola) avente a oggetto l’incarico, che il Di Nicola affidò a un suo amico, di piazzare di una scommessa sulla vittoria dell’Aquila Per quanto attiene, invece, alla posizione del Ciardi, non vi è prova alcuna che questi – pur certamente al corrente degli obiettivi finali abitualmente perseguiti dal Di Nicola, e, dunque, pur presumendo un piazzamento di scommesse – abbia avuto conoscenza, anche solo indiretta, ma con un minimo di concretezza, dell’effettivo intervenuto piazzamento di scommesse, sicché - in difetto di ogni specifica conoscenza di tali scommesse – non era insorto, a suo carico, l’obbligo di denunzia. 3. - Le violazioni accertate e le conseguenti responsabilità L’accordo concluso – in ogni dettaglio – tra il Di Nicola e il Ciardi ai fini della alterazione del risultato della gara Santarcangelo-L’Aquila integra pienamente – sempre in considerazione di quanto più sopra illustrato, in via generale, in ordine al contenuto minimo degli “atti diretti” di cui all’art. 7.1. CGS - (v. supra pag. 37) - la fattispecie dell’illecito sportivo. Il calciatore Traoré deve essere, invece, prosciolto da ogni addebito in quanto del tutto estraneo ai fatti per le ragioni più sopra illustrate. L’Aquila Calcio risponde dell’illecito sportivo del Di Nicola con entrambe le aggravanti contestate. Non può essere condiviso, invece, l’addebito per responsabilità presunta, vuoi perché quest’ultima non è cumulabile, in relazione a un medesimo illecito sportivo, con quella oggettiva, vuoi, in ogni caso, per la sussistenza del ragionevole dubbio in ordine alla conoscenza, da parte dell’Aquila, delle indebite condotte poste in essere da soggetti a essa estranei. Il Santarcangelo risponde, infine – a titolo di responsabilità oggettiva – dell’illecito commesso dal Ciardi, che, come già precisato nella motivazione più volte richiamata, risulta - sia in forza degli accertamenti svolti in occasione di altri illeciti oggetto di questo procedimento, che, per sostanziale parziale ammissione da parte della Società in sede di memoria - operare in favore del Santarcangelo. All’accertamento della responsabilità dei deferiti consegue la irrogazione delle sanzioni indicate in dispositivo. 28. - GARA BARLETTA – CATANZARO 01.04.2015: 1-1 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, - CORDA Ninni, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società SS BARLETTA CALCIO Srl - ORTOLI Armando, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl, - SAMPINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Agente di Calciatori: per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, DI NICOLA, CORDA e SAMPINO per aver proposto l’alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro a ORTOLI, il quale aderiva all’accordo illecito, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, senza tuttavia riuscire a realizzarlo, stante l’intervento di altri tesserati che conducevano autonomo tentativo di alterazione; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, per Di Nicola, Corda e Sampino della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); - MAGLIA Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società VIGOR LAMEZIA Srl; - CONDÒ Luigi, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SS BARLETTA CALCIO Srl; - GIAMPÀ Domenico, all’epoca dei fatti calciatore tesserato la Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS per avere, prima della gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, CONDÒ, avvalendosi dell’intermediazione di MAGLIA, per aver proposto l’alterazione della gara a fronte del pagamento di una somma di denaro a GIAMPÀ, il quale aderiva all’accordo illecito e ne riferiva al Presidente del CATANZARO, Sig. COSENTINO Giuseppe, il quale tuttavia si opponeva alla sua realizzazione; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, per Maglia e Condò della pluralità degli illeciti commessi e contestati (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - COSENTINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS perché, venuto a conoscenza del tentativo di alterare lo svolgimento e il risultato della gara BARLETTA - CATANZARO dell’1.04.2015, ometteva di denunciare il fatto alla Procura Federale della FIGC; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere dal citato tesserato DI NICOLA (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14- 15); - SS BARLETTA CALCIO Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CORDA e CONDÒ. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); - VIGOR LAMEZIA Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato MAGLIA; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell’ambito del procedimento nr. 859bis/pf/14-15); - CATANZARO CALCIO 2011 Srl: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per quanto contestato al proprio Presidente COSENTINO; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ORTOLI e GIAMPÀ. 2. - i fatti contestati e i correlati accertamenti Il deferimento ha a oggetto due separati tentativi di illecito condotti nella stessa giornata (30.03.2015) – autonomamente, e all’insaputa gli uni degli altri - da due distinti gruppi di soggetti, al fine di alterare, in favore del Barletta, la gara Catanzaro-Barletta del 01.04.2015. I primi ad attivarsi, temporalmente (ma la differenza è di poco più di un’ora), sono i due direttori sportivi del Barletta e del Vigor Lamezia - Luigi Condò e Fabrizio Maglia - che concordano di incontrarsi a casa di quest’ultimo attorno alle ore 13 del 30.03.2015; di lì a poco, il Condò chiama Domenico Giampà capitano del Catanzaro, e gli fissa un incontro urgente presso una stazione di servizio della zona. Il tentativo - al quale la PF ritiene abbia partecipato, nella sua prima fase, anche il Giampà – non sortisce, tuttavia, alcun effetto, anche a seguito dell’intervento del Presidente Cosentino. A poco più di un’ora di distanza dall’attivazione del primo gruppo, è il Di Nicola a contattare Ninni Corda - D.S. del Barletta - per sollecitare un incontro, che viene poi fissato per le ore 20.00 a Barletta, all’uscita dell’autostrada, e si protrae nel programmato pranzo, terminato il quale, Di Nicola chiama l’altro D.S – quello del Catanzaro: Ortoli - per sollecitare il “corrispondente” incontro. L’Ortoli accetta di incontrare il collega, ma, in quella sede, lo mette al corrente della situazione venutasi a creare a seguito del tentativo di illecito compiuto da Condò e Maglia, bloccato sul nascere dall’intervento del Presidente del Catanzaro; e ciò determina, logicamente, l’aborto anche di questo secondo tentativo. La responsabilità del Condò e del Maglia non emerge chiaramente dal contenuto dei colloqui intercettati, che sono condotti con una certa cautela. A risultare determinante, in senso negativo per i due deferiti, è l’esame logico delle molte circostanze - tutte univoche e concordanti - che si snodano attorno e a seguito dei pur cauti colloqui intercettati: (i) l’incontro sollecitato dal Maglia al Condò a soli due giorni dalla gara del Barletta, e, poi, spostato, dal campo di allenamento alla più riservata abitazione; (ii) la assoluta coincidenza temporale tra questo incontro e la prima telefonata effettuata dal Maglia al capitano del Catanzaro Giampà (che fa presumere che alla stessa fosse presente anche il Condò); (iii) la insistenza con la quale il Maglia – a fronte dell’evidente tentativo del Giampà di sottrarsi a qualsivoglia contatto - insiste per un immediato incontro – (iv) il contenuto del colloquio intervenuto tra il Di Nicola e il Corda proprio in ordine al tentativo operato dal Maglia e dal Condò (DN “no, quelli hanno sbagliato i passaggi … Condò era andato da Maglia, Maglia da Giampà …. è andato dal Presidente …. il Presidente si è incazzato …”; def. pag. 541). É evidente, peraltro, come quest’ultima circostanza sia decisiva anche in considerazione della attendibilità e affidabilità che, già sul piano logico, deve attribuirsi ai colloqui - intervenuti tra soggetti tra essi intensamente legati (ancorché da vincolo illecito), e che, con tutta evidenza, ritengono di non essere intercettati – e contenenti il referto di quanto riferito da altro soggetto (Ortoli) in ordine a un (allora) recentissimo accadimento di specifici e inequivoci fatti, la cui esistenza e natura è pienamente confermata proprio dalle intercettazioni Maglia-Condò. Per contro, è da escludere che il capitano del Catanzaro Giampà abbia, anche solo inizialmente, aderito - come sostenuto dalla PF - al disegno illecito. Il contenuto della seconda telefonata intercorsa tra il Condò e il Giampà è inequivoco nel dar prova dell’intento di quest’ultimo di sottrarsi a ogni contatto: prima, infatti, rivela di aver già deciso di non dar seguito all’appuntamento fissato (G: “...non riesco a venire”; def. pag. 548), poi tenta di divincolarsi in ogni modo (G: “…venerdì sono libero, sabato sono libero...”; def. pag. 549). La circostanza poi che il Giampà abbia consentito l’incontro è da ascrivere – come già cennato in precedenza – alla più che comprensibile regola che suggerisce ai calciatori di evitare inutili dissapori con i direttori sportivi che abitualmente operano in quei Campionati (ed è evidente che il rifiuto di un incontro non poteva che pesare sui futuri rapporti). La successiva - quanto immediata - comunicazione al Presidente di quanto accaduto dirada ogni eventuale ulteriore dubbio in ordine al comportamento mantenuto dal Giampà. Con analogo procedimento logico è possibile individuare gli elementi che consentono di pervenire all’accertamento delle responsabilità del Di Nicola e del Corda: (i) la telefonata del Di Nicola al Corda, a soli due giorni di distanza dalla gara (e poco più di un’ora dopo di quella intervenuta tra Condò e Maglia), con correlata insistente richiesta di un incontro immediato per realizzare il quale il Di Nicola si reca fino a Barletta per pranzare con il Corda; (ii) la telefonata che, la sera stessa, terminato il pranzo, il Di Nicola fa all’Ortoli – DS del Catanzaro – ribadendo più volte, un apparentemente incomprensibile riferimento a un episodio dell’anno precedente (DN “ti ricordi l’anno scorso quando Ti sono venuto a trovare?….Come l’anno scorso capito?”) (iii) le repliche, meno criptate e chiarificatrici, rese, nella stessa telefonata, dall’Ortoli (O: “ho capito capito capito ho capito! E quindi?”; DN: “Se mi dai l’ok è ok”; O: “di che tipo! Per loro?..ma no dai tanto non serve ad un cazzo capito? …; DN: “e però a livello di immagine”; O: “non serve a niente…a livello di tutto capito?...cioè sprecare una fiche…capito secondo me capito (def. pag. 550)”; (iv) il successivo incontro personale organizzato per l’ indomani a città Sant’Angelo, rimasto sostanzialmente ingiustificato, e spiegabile solo con la urgenza e la segretezza con le quali il Di Nicola insisteva per condurre il proprio tentativo di illecito; (v) il già richiamato colloquio intervenuto tra il Di Nicola e il Corda dopo che l’Ortoli gli aveva rappresentato la situazione conseguente al fallito tentativo di illecito condotto dal Maglia e dal Condò, che, in quanto mai occorra – e tenuto anche conto del commento espresso dal DI Nicola su quanto accaduto (“hanno fatto disastri”) - conferma quale fosse l’argomento introdotto con l’Ortoli, e il conseguente disappunto del Di Nicola per la situazione creatasi, evidentemente ostativa di qualsivoglia ulteriore tentativo. Alle responsabilità del Di Nicola e del Corda resta, invece, estraneo l’Ortoli. Questi, invero, non rifiutò di incontrare il Di Nicola ma è pacifico che, in quell’incontro, egli oppose una circostanza – l’intervento del Presidente nei confronti del tentativo di illecito di cui sopra - che consentiva di eludere in radice ogni ulteriore eventuale tentativo di illecito, e, in ogni caso, è evidente che negare la disponibilità ad incontri aventi siffatti probabili contenuti costituisce un onere per chi voglia sottrarsi all’insorgere di un obbligo di denunzia - mai facile da adempiere, e non privo di conseguenze in termini di rapporti correnti - ma non certo un obbligo. Quanto al contenuto della telefonata precedente l’incontro – a prescindere da ogni considerazione in ordine alla apparente naturalezza con la quale l’Ortoli fa riferimento a eventuali combine, limitandosi a osservare la non obiettiva convenienza di quella proposta, e la generale opportunità di attivarsi in funzione di altra migliore occasione (“non serve…sprecare una fiche”; def. pag. 550) – devesi osservare come questo cinico diniego, da un lato, non configuri (fermo sempre l’obbligo della denunzia) alcuna ipotesi di illecito, dall’altro, possa costituire una modalità finalizzata unicamente a sottrarsi alla indebita proposta, senza provocare - almeno nell’immediato - le più brusche reazioni che sovente si accompagnano ai dinieghi di principio, fermi ed indignati. Anche in ordine alla posizione del Sampino non appare configurabile la partecipazione all’illecito. Questi, infatti, è certamente al corrente del tentativo del Di Nicola, che, infatti, non manca di informarlo dello sviluppo negativo del medesimo conseguente all’imprevista contestualità dell’altro tentativo bloccato dal Presidente (cfr. def. pag. 553), ma non risulta, in alcun modo, qualsivoglia attiva partecipazione al disegno illecito, nemmeno nella fase della sua iniziale concertazione. Quanto, infine, alla condotta del Presidente Cosentino, preliminarmente ritenuto – proprio in forza della circostanza, abbastanza inusuale, dell’immediato referto proprio a questi fatto dal Giampà – che, con ogni probabilità, il Cosentino avesse fatto intendere, all’interno della Società, di voler prendere palesemente le distanze da ogni rapporto e vicende volte all’alterazione del risultato, devesi comunque considerare, in via assorbente, come non sia possibile stabilire se il Giampà abbia riferito al Presidente, l’avvicinamento ricevuto, con completezza di dettaglio, ovvero si sia limitato a dar conto di avere avuto notizia e sentore dell’esistenza di indebite iniziative in corso. 3. - Le violazioni accertate e le conseguenti responsabilità Le attività separatamente concertate e condotte dai due distinti gruppi più sopra individuati, e approdate sino all’ incauto interpello, rispettivamente, del Giampà (Condò-Maglia), e dell’Ortoli (Di Nicola-Corda) integrano entrambe – anche in forza di quanto testé osservato in ordine alla prova logica dei relativi fatti e intenti – la fattispecie dell’illecito sportivo. Entrambi i tentativi furono - l’uno direttamente, l’altro di riflesso – resi comunque vani dall’intervento del presidente Cosentino, ma le attività sino a quel momento compiute, in quanto giunte sino alla presa di contatto con due tesserati dell’altra compagine – il capitano della squadra e il direttore sportivo – appaiono più che idonee alla realizzazione del fine illecito Il Giampà, l’Ortoli e il Sampino devono ritenersi estranei a tali atti, dei quali, tuttavia, hanno avuto – per motivi diversi tra loro – piena conoscenza, con conseguente insorgenza a loro carico della responsabilità promessa denunzia di cui all’art. 7, co. 7 CGS. Tale responsabilità non può incombere, invece, sul Presidente del Catanzaro Cosentino – che deve essere, quindi, prosciolto dal relativo addebito, atteso che, ai fini della configurazione della violazione di cui all’art 7, co. 7, CGS, è necessario che la “conoscenza” degli atti in questione sia caratterizzata da un sufficiente grado di specificità e attendibilità, e che, proprio su questo punto, difetta ragionevole prova. L’Aquila Calcio 1927 Srl, S.S. Barletta Calcio S.R.L, Vigor Lamezia Srl, Catanzaro Calcio 2011 Srl sono, infine, oggettivamente responsabili e per fatti rispettivamente commessi dai tesserati Di Nicola (Aquila), Corda e Condò (Barletta), Maglia (Vigor Lamezia), Giampà e Ortoli (Catanzaro). All’accertamento della responsabilità dei deferiti - che ricomprende anche la contestata aggravante della pluralità di illeciti fondatamente contestata a taluni di essi- consegue la irrogazione delle sanzioni indicate in dispositivo. 29. - GARA AVERSA NORMANNA – BARLETTA 11.04.2015: 0-1 1. - I soggetti deferiti e le incolpazioni - BELLINI FELICE, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, operante nell’ambito della Società VIGOR LAMEZIA Srl, - CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società S.S. BARLETTA CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, CGS, per avere, prima della gara Aversa Normanna – Barletta dell’11.04.2015, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare Bellini, per aver proposto l’alterazione della gara a Corda e per aver coinvolto soggetti interessati a finanziare la combine Corda per aver aderito all’accordo illecito. Con l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6, CGS, della pluralità degli illeciti commessi e contestati a Bellini e Corda (anche nell’ambito dei procedimenti nr. 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); - DI LAURO FABIO, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Aversa Normanna – Barletta dell’11.04.2015; - BELLINI FELICE, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, CGS, operante nell’ambito della Società VIGOR LAMEZIA Srl, - CORDA NINNI, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società S.S. BARLETTA CALCIO Srl, per la violazione dell’art. 6 comma 1, CGS, per aver agevolato scommesse di altri soggetti non tesserati sulla gara Aversa Normanna – Barletta dell’11.04.2015. - VIGOR LAMEZIA Srl, a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, CGS, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al Bellini. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere (anche nell’ambito dei procedimenti nr 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a Bellini con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, CGS - S.S. BARLETTA CALCIO Srl, a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, CGS, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CORDA. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto soggetto (anche nell’ambito dei procedimenti nr 859bis/pf/14-15 e 1048/pf/14-15); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CORDA con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, CGS. - S.F. AVERSA NORMANNA Srl a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone a essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara Aversa Normanna – Barletta dell’11.04.2015. 2. - I fatti contestati e i correlati accertamenti Secondo la ricostruzione fattuale effettuata dalla PG – e posta a fondamento del deferimento della PF – il Corda e il Bellini, su proposta del Bellini, si accordarono per alterare il risultato della gara Aversa Normanna -Barletta (sconfitta della squadra ospite, poi non verificatasi: la gara si è conclusa con l’opposto risultato di 0-1). Nelle intercettazioni in atti non è presente, invero, la prova diretta e specifica del contestato accordo fraudolento, né sempre pienamente attendibile appare la univoca interpretazione attribuita dalla PG ai colloqui – invero molto criptici – intervenuti tra il Corda e il Bellini, e tra il Parlato e il Di Lauro (talune intercettazioni, inoltre, non risultano trascritte, ma riassunte, e, dunque, non consentono le opportune verifiche). Tuttavia le circostanze che emergono dalla attività captativa, le parziali ammissioni contenute nelle audizioni e nell’interrogatorio reso in sede penale dal Bellini della PG, il passaggio in giudicato della decisione pronunciata da questo Tribunale in data 20.08.2015 (CU n. 17/TFN) in ordine a circostanze in parti comuni e, comunque, contigue, e, soprattutto, la assoluta inattendibilità delle contrapposte versioni dei fatti dedotte dai deferiti per giustificare i motivi e le ragioni sottostanti i molti e sospetti colloqui tra essi intervenuti consentono di raggiungere un grado di prova sufficiente a ritenere fondate le relative incolpazioni. E, infatti: 1. - La richiamata cripticità dei colloqui – che si risolvono spesso in conversazioni apparentemente prive di senso compiuto, e particolarmente “scoordinate” – inducono a ritenere che i due dialoganti facessero rifermento, con espressioni convenzionali, a operazioni illecite, e avessero timore di essere intercettati (valga per tutte la conversazione del 07.4.2015: C “….E va bene ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo a Barletta e…. ci vediamo di notte a Barletta, cioè come arrivi..”; B “… ma questo ti voglio dire, infatti, perché noi abbiamo tutto il tempo e non c’è problema capito? Il ragazzo c’è, è arrivato, quindi che problema c’è …”; C “… ah va bene se coso, se a te va bene pure il giovedì mattina, però, e”, B “… giove … io guarda io domani all’aeroporto arrivo, lo prendo, e se ne viene con me, basta …. Non c’è problema, poi è con me, per me può rimanere anche tre giorni, quattro giorni, cinque giorni, fino a quando…”, C “…allora come tu lo prendi partite, dormite da, dormite a Barletta e … facciamo così dai…”; B “ma per questo, ti …io ti vedo un’ora che poi, per poi ho chiuso, che poi me ne torno, tu te ne vai, tranquillo, non è che, io e te voglio dire siamo apposto”, C “no no ma te lo sto dicendo, dormi a Barletta, allora ti aspetto, di sera a Barletta”, B “… allora fai così, stai sereno, me la vedo io, tu allena, fai che cazzo vuoi che abbiamo il tempo no? Questa volta non è che…”, C “no no no Felì non abbiamo tempo…” B (inc); C “se mi dici che è così allora non ci … Felì noi giochiamo sabato, io ho allenamento giovedì e venerdì, e poi con la fretta” B “ah sabato si gioca, sabato si gioca”; C “devo partire”, B “hai ragione”, C “eh” B “va bene ci vediamo domani in tarda, o tarda serata o massimo giovedì mattina per la colazione, che cazzo ti devo dire…..” ; C “però devi venire di notte altrimenti poi io ho allenamento, mi viene il presidente, e coso …. Poi non ho più tempo capito?” B “no no no secondo me e Barletta ci possiamo vedere, si va be’ pure dopo là, secondo, perché alla fine tutta gente, quell’altro, non me lo fare venire avanti quell’altro la… quello”; def. pagg. 563-564) 2. - L’urgenza e la riservatezza che inducono il Corda a richiedere insistentemente al Bellini un appuntamento notturno (v. supra punto 1) non sono compatibili con le questioni alle quali – con il richiamato linguaggio in codice – essi fanno “faticoso”, quanto solo apparente, cenno nelle conversazioni in esame. 3.- La giustificazione – finanziamento in favore del Barletta in difficoltà finanziarie - offerta dal Corda a fronte della ammessa dazione – dal Bellini al Corda – di € 15.000.00 è assolutamente implausibile, e non trova alcun riscontro, né conferma da parte del Barletta; essa, dunque – attesone il contesto - è ragionevolmente attribuibile ad operazioni di alterazioni di risultati sportivi e alle scommesse con esse collegati. 4. - La conversazione che interviene tra il Parlato - incaricato dal Bellini di assumere informazioni (anche nel procedimento concluso con la ora richiamata pronuncia di questo Tribunale è stato accertato che il Bellini svolgeva le proprie indebite attività in stretto contatto e con la collaborazione di Gianfranco Parlato) - e il Di Lauro, è tutta incentrata sulla serietà e affidabilità del Corda costituisce, anch’essa, ulteriore conferma della natura delle operazioni in corso. Significativo è, peraltro, l’espresso riferimento alle due gare Aversa Normanna-Barletta e Vigor Lamezia-Paganese risultante dal colloquio in esame (DL (inc) “…dire, dire, tu hai altre situazioni, vuoi che ti dò queste per te, tanto noi, (inc) tanto io ho capito (inc) situazione, o Lamezia o Barletta, quindi…”, P “...si si, tutte e due questa volta, eh … ho capito”; def, pag. 565) che comprova anche che il Di Lauro era a conoscenza delle relative combine. 5.- Gli addebiti che i due deferiti si muovono, reciprocamente, in sede di audizione e di interrogatorio in sede penale – Il Bellini asserisce che il Corda lo contattò per piazzare, a Malta, una scommessa proprio sulla gara Aversa Normanna-Barletta, mentre il Corda afferma che il Bellini gli propose di alterare il risultato della gara in questione – sono, ancorché (almeno in gran parte) inveritieri, idonei a confermare quale fosse la natura generale dei rapporti che intercorrevano tra i due, e che tali rapporti ebbero certamente a oggetto anche il risultato della gara Aversa Normanna-Barletta. 6.- Le due opposte ricostruzioni, inoltre, oltre a risultare, come ora precisato, obiettivamente inveritiere (almeno in gran parte) non giustificano i colloqui intercettati che sono frequenti ed amichevoli, e, dunque, anch’essi incompatibili con entrambe le versioni fornite, oltre che evocativi della esistenza di ben altri concordamenti logicamente riferibili proprio a quel contesto di alterazione di risultati e di conseguenti scommesse tracciato - se pur separatamente, e con opposti connotati – sia dal Corda che dal Bellini. 7.- La richiamata precedente decisione di questo Tribunale – ancorché relativa a due gare e diverse e anche ad altri soggetti – vale a pienamente confermare la effettiva indebita natura dei rapporti intercorsi tra il Bellini e il Corda. 3. - Le violazioni accertate e le conseguenti responsabilità La combine della gara Aversa Normanna-Barletta che - in forza degli accertamenti e delle considerazioni più sopra svolti - devesi ritenere organizzata dal Bellini e dal Corda costituisce illecito sportivo. Resta del tutto irrilevante non solo la circostanza che la previsione di alterazione sia stata smentita dall’opposto risultato verificatosi sul campo, ma anche – sempre tenuto conto di quanto chiarito, in via generale, in ordine al contenuto minimo degli “atti diretti” di cui all’art. 7.1 CGS (v supra pag. 37) – l’eventuale assenza, successivamente all’accordo, di ogni attività del Corda volta ad effettivamente conseguire la promessa alterazione del risultato. L’accordo o anche solo la proposta in funzione dei quali un tesserato di una Società – sia esso calciatore o allenatore o dirigente – si impegna ad alterare il risultato di una gara attraverso la prestazione resa dalla propria squadra integra, infatti, un atto diretto a tale alterazione che – in ragione della provenienza dell’atto stesso – appare anche obiettivamente idoneo a conseguire il risultato, e, dunque, perfeziona l’illecito in ogni suo elemento. Il pacifico collegamento esistente fra questa combine e le organizzazioni degli scommettitori determina anche – sempre a carico di entrambi i deferiti in questione – l’insorgere della contestata responsabilità per aver agevolato le scommesse da parte dei soggetti non tesserati. Quanto alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Bellini e sul presupposto della sua estraneità alle attività della Vigor Lamezia, essa è smentita proprio dalle affermazioni rese dallo stesso Bellini in sede penale: “io con Lamezia ho un rapporto che dura da tre 4 anni, ho un contratto con loro che in pratica mi ha fatto il Presidente” (def. pag. 572). É accertata, poi, la violazione, da parte del Di Lauro, dell’obbligo di denunzia di cui all’art. 7.7. CGS essendo pacifico che egli fosse (quantomeno) a conoscenza della combine in questione. Alle accertate responsabilità dei tesserati Corda e Bellini, consegue la responsabilità oggettiva a carico delle rispettive Società Barletta Calcio e Vigor Lamezia. E’ esclusa, invece, la responsabilità presunta dell’Aversa Normanna, sussistendo quantomeno un ragionevole dubbio circa il fatto che essa abbia avuto sconoscenza dell’accordo illecito concluso da soggetti a essa estranei. All’accertamento delle responsabilità dei deferiti - che ricomprende anche la contestata aggravante della pluralità di illeciti fondatamente contestata a taluni degli incolpati - consegue la irrogazione delle sanzioni indicate in dispositivo. 4. - La tipologia delle sanzioni applicabili Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati: a) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore ai 3 anni e dell’ammenda non inferiore a € 50.000,00, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia), si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore ai 6 mesi e dell’ammenda non inferiore a € 30.000,00; c) in caso di violazione dell’art. 6 CGS (divieto di scommesse), si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore ai 2 anni e dell’ammenda non inferiore a € 25.000,00. Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle Società: a) in caso di responsabilità per i comportamenti di chi le rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, CGS: in particolare, quelle previste dalle lettere h), i) e l) per la responsabilità diretta, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività, e quelle previste dalle lettere g), h), i), l) e m) per la responsabilità oggettiva o presunta. b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) si applica la sanzione dell’ammenda non inferiore a € 30.000,00. c) in caso di violazione dell’art. 6 CGS (divieto di scommesse), ove sia accertata la responsabilità diretta, si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 1, lettere g), h), i) e l), anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto. Con riferimento al principio della responsabilità delle Società, peraltro, il Tribunale ritiene opportuno ribadire che le Società possono essere chiamate a rispondere a titolo diretto presunto e oggettivo. Le Società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone a esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della Società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Su quest’ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della Società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le Società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa Società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra Società e tesserato, e in cui, anzi, la Società stessa, oltre a non conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. Giova ricordare, peraltro, che quest’ultimo orientamento è stato affermato espressamente in varie decisioni degli Organi della giustizia sportiva confermato dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. - La determinazione delle sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, il Tribunale deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico. Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, il Tribunale ritiene opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi espressamente previsti dalla normativa. 6. - Determinazione delle sanzioni a carico delle Società gravate da una pluralità di illeciti Da ultimo risulta opportuno dar sintetico conto, qui di seguito – con riferimento alle Società alle quali è stata contestata una pluralità di illeciti – delle modalità di computo della complessiva penalizzazione a esse inflitta: - SS AKRAGAS CITTADEITEMPLI Srl: per l'illecito di Neapolis – Akragas, 2 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva semplice (esclusa l'aggravante in ragione del risultato sfavorevole alla Società); per l'illecito di Neapolis – Sorrento, 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata; complessivamente 3 punti. - AURORA PRO PATRIA 1919 Srl: per l’illecito relativo alle gare Cremonese - Pro Patria, Torres - Pro Patria e Pro Patria - Pavia, 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice, aumentati a 4 per la pluralità di soggetti implicati, e ridotti a 3 per il risultato sfavorevole alla Società, complessivamente 9 punti di penalizzazione ridotti a 7 in applicazione dei poteri previsti dall'art. 16 l CGS. - ASD COMPRENSORIO MONTALTO: per l’illecito relativo alle gare Sorrento - Montalto, Neapolis - Montalto e Montalto – Frattese, 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice ( attenuanti equivalenti alle aggravanti); complessivamente 6 punti. - L'AQUILA CALCIO 1927 Srl: per l'illecito Santarcangelo - L'Aquila 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata, (responsabilità presunta assorbita); per l'illecito Grosseto. Santarcangelo 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata; per l'illecito L'Aquila – Savona, 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata (responsabilità presunta assorbita) ; per l'illecito Cremonese - Pro Patria, 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata ; per l'illecito L'Aquila – Tuttocuoio, 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata ( responsabilità presunta assorbita ) ; per l'illecito L'Aquila - Santarcangelo 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata ( responsabilità presunta assorbita ); per l'illecito Barletta – Catanzaro, 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata:; complessivamente 15 punti di penalizzazione, ridotti a 13 in applicazione dei poteri previsti dall'art. 19 CGS. - NEAPOLIS Srl: 18 punti di penalizzazione in applicazione dei criteri sovradescritti, e dell’art. 19 CGS. - S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI: per gli illeciti relativi alle gare Monopoli - Puteolana e Fidelis Andria – Puteolana, 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice (aggravanti equivalenti alle attenuanti); complessivamente 4 punti. - SANTARCANGELO CALCIO Srl: per gli illeciti relativi alle gare Santarcangelo - L'Aquila, Grosseto. Santarcangelo, e L'Aquila - Santarcangelo, 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice (attenuanti equivalenti alle aggravanti); complessivamente 6 punti. - SORRENTO CALCIO Srl: per l'illecito relativo alla gara Sorrento – Montalto e Neapolis - Sorrento 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice (responsabilità presunta assorbita); complessivamente 4 punti. - SEF TORRES 1903 Srl: per l'illecito relativo alla gara Monza - Torres 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata; per l'illecito relativo alla gara Torres - Pro Patria 1 punto di penalizzazione per responsabilità presunta; complessivamente 4 punti. IL DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, A. - PROSCIOGLIE DAGLI ADDEBITI CONTESTATI: A.1. – I Tesserati: BAGNOLI Andrea, BALDÉ Abdoulayè, CASSESE Luca, COSENTINO Giuseppe, GUIDONE Marco, LO GIUDICE Pasquale, MANDRAGORA Bruno, OBENG Francis, PEA Fulvio, TOSI Marco, TRAORÉ Mohamed Lamine. A.2. - Le Società: SF AVERSA NORMANNA Srl; US CREMONESE Spa; ASD DUE TORRI; SSD. FIDELIS ANDRIA 1928 Srl, US GROSSETO FC Srl; A.S. LIVORNO CALCIO Srl; SS MONOPOLI 1966 Srl; ASSOCIAZIONE CALCIO PAVIA Srl; AC PRATO Spa; ASD SCAFATESE CALCIO 1922; AC TUTTOCUOIO 1957 – SAN MINIATO Srl. B.- INFLIGGE LE SEGUENTI SANZIONI: B.1. - Ai Tesserati: - ASCARI Eugenio: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 3 e ammenda di € 50.000,00; - ASTARITA Salvatore: in continuazione, squalifica di anni 3 per l’associazione ex art. 9 CGS in continuazione oltre, sempre in continuazione, a squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni, e ammenda di € 60.000,00; - BELLINI Felice: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 9, e ammenda di € 10.000,00; - CALIFANO Gianni: inibizione di mesi 6, e ammenda di €. 30.000,00; - CASERTA Fabio: squalifica di mesi 6, e ammenda di € 30.000,00; - CIARDI Daniele: in continuazione, squalifica di anni 5 e preclusione, per violazione dell’art. 7.1 CGS, oltre a squalifica di mesi 9, e ammenda di € 65.000,00 per le altre accertate violazioni. - CICCARONE Antonio: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 5, oltre, sempre in continuazione, a inibizione di ulteriori anni 5 e mesi 6 per le altre accertate violazioni, e ammenda di € 85.000,00; - CONDÒ Luigi: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 3 e mesi 6, e ammenda di € 30.000,00; - CORDA Ninni: in continuazione, squalifica di mesi 3, con applicazione del beneficio di cui all’art. 24 CGS; - DI LAURO Fabio: in continuazione, squalifica anni 3 e mesi 11, e ammenda di € 50.000,00; - DI NAPOLI Arturo: squalifica di anni 4, e ammenda di € 35.000,00; - DI NICOLA Ercole: in continuazione inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 5, e ammenda di € 100.000,00; - GARAFFONI Mirko: squalifica di anni 3; - GEROLINO Adolfo: squalifica di anni 4 e mesi 6, e ammenda di € 40.000,00; - GIAMPÀ Domenico: squalifica di mesi 6, e ammenda di €. 30.000,00; - IANNAZZO Pietro: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 3 e mesi 6, e ammenda di € 50.000,00; - IZZO Pasquale: squalifica di mesi 20, con applicazione del beneficio di cui all’art. 24 CGS; - MAGLIA Fabrizio: in continuazione inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di mesi 6, e ammenda di € 10.000,00 in continuazione; - MARZOCCHI Emanuele: in continuazione squalifica di 20 mesi con applicazione del beneficio di cui all’art. 24 CGS; - MELILLO Vincenzo: squalifica di anni 3 e mesi 6, e ammenda di € 50.000,00; - MOLINO Francesco: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 4, per l’associazione ex art. 9 CGS, oltre, sempre in continuazione, a inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 1; - MOXEDANO Raffaele: in continuazione, squalifica di mesi 8 per le violazioni contestate; - MOXEDANO Mario: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 5 e preclusione per associazione ex art. 9 CGS, oltre, sempre in continuazione, a ulteriore inibizione di anni 3 e mesi 3 per le altre accertate violazioni; - NUCIFORA Vincenzo: in continuazione inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a anni 4 e mesi 2, e ammenda di € 50.000,00; - ORTOLI Armando: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a mesi 6, e ammenda di € 30.000,00; - PAGNIELLO Maurizio Antonio: in continuazione inibizione di mesi 8, e ammenda di € 35.000,00; - PALERMO Antonio: in continuazione, inibizione, a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a anni 4 più 1, non si commina l’ammenda in quanto tesserato con Società dilettante; - PELLICANÒ Armando: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 6; - PIGNATTA Luciano: squalifica di anni 3 e mesi 6; - PIRAINO Daniele: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a mesi 3; - RIDOLFI Giacomo: in continuazione, squalifica a mesi 8, e ammenda di € 35.000,00 per la violazione dell’art. 7.7 CGS; - RUGA Mauro: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a mesi 6, e ammenda di € 30.000,00; - SAMPINO Giuseppe: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per mesi 2, e ammenda di € 5.000,00; - SOLIDORO Massimiliano: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 3 e mesi 9, e ammenda di € 50.000,00; - SOLAZZO Marcello: in continuazione, squalifica di anni 3 e mesi 9, e ammenda di € 50.000,00; - SOMMA Paolo: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC a anni 4, esclusa l’ammenda perché appartenente al settore dilettantistico; - ULIZIO Andrea: in continuazione, squalifica di anni 4 e mesi 6, e ammenda di € 50.000,00; - ULIZIO Mauro: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 5 e preclusione, oltre a anni 1 e mesi 6, e ammenda di € 100.000,00. B.2. - Alle Società: - SS Srl AKRAGAS CITTÀDEITEMPLI: 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, e ammenda di € 4.500,00; - AURORA PRO PATRIA 1919 Srl: 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016; - CATANZARO CALCIO 2011 Srl: ammenda di € 10.000,00; - ASD COMPRENSORIO MONTALTO: 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, oltre all’ammenda di € 3.000,00; - SSC.D. FRATTESE Srl (già ASD Nerostellati Frattese): 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016; - HINTERREGGIO CALCIO Srl: ammenda di € 3.000,00; - JUVE STABIA Srl: ammenda di € 3.000,00; - L’AQUILA CALCIO 1927 Srl: 13 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 e ammenda di € 150.000,00; - SS MACERATESE Srl: ammenda di € 3.000,00; - NEAPOLIS Srl (già Turris Neapolis Srl): 22 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, oltre all’ammenda di € 5.000,00; - POL. PRO EBOLITANA ASD: ammenda di € 3.000,00; - SSD. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI: 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 e ammenda di € 3.400,00; - SANTARCANGELO CALCIO Srl: 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, oltre all’ammenda di € 70.000,00; - SAVONA FBC Srl: 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016; e ammenda di € 10.000,00; - SORRENTO CALCIO Srl: 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016, e ammenda di € 10.000,00; - SEF TORRES 1903 Srl: 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 e ammenda di € 10.000,00; - VIGOR LAMEZIA Srl: 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 e ammenda di € 10.000,00. C.- a parziale conferma delle statuizioni oggetto dell’ordinanza n. 2: - dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti di MAGNI Alessandro; - stralcia le posizioni di CARLUCCIO Massimiliano, della Società SS BARLETTA CALCIO, e – a modifica dell’ ordinanza di cui all’epigrafe, e limitatamente alla responsabilità oggettiva ex art. 1.bis punto 5 CGS per l’operato del nominato Carluccio - della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, co. 5 CGS – riservando la fissazione del relativo dibattimento - rimette alla Procura Federale - con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, co. 5 CGS - gli atti relativi alla posizione di INGROSSO Gianmarco ai fini dell’adozione di ogni conseguente determinazione.
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